Per una casa di riposo con, a regime, 12 posti letto, dovrò, tra le altre cose, fare la valutazione del rischio incendio.
Tenendo presente che potrei comunque fare al volo (entro ottobre) una valutazione secondo il 10/03/98 e tenere quella fino a che non cambia qualcosa nell'organizzazione o nei locali, pensavo di fare direttamente la valutazione secondo il nuovo assetto normativo (DM 03/09/2021, ecc.).
Essendo attività a rischio basso da DM 03/09/21, pensavo di applicare il "minicodice" ma...
Problema: il DM 18/09/2002, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 4, vale come RTV anche per le strutture con meno di 25 posti letto? Devo applicare tutto il Titolo IV?
