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La "nuova" valutazione del rischio incendio

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
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birdofprey
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Apprendo che, dal prossimo autunno, i DVR aziendali non potranno più contenere valutazioni del rischio incendio ai sensi del caro vecchio DM 98.

Apprendo altresì che il nuovo fine della valutazione del rischio incendio non sarà tanto la mera classificazione del luogo di lavoro in termini di rischio basso/medio/alto, quanto quella della definizione delle strategie antincendio e che per tutto ciò che non è classificabile a priori come "basso" si viene forzati a passare dalle forche caudine del CODICE (a lettere maiuscole).

A conti fatti mi sembra chiaro che la logica del legislatore sia quella di estendere una rigorosa progettazione antincendio anche per attività "a basso rischio" e "non soggette" e di far confluire "tutto il resto" sotto lo scettro del sommo CODICE (che sino ad oggi è stato evitato...).
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weareblind
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È così. Aggiungendo che oggi le regole tecniche verticali sono tante, e, applicate, risolvono il bisogno.
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birdofprey
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weareblind ha scritto: 08 apr 2022 18:25 È così. Aggiungendo che oggi le regole tecniche verticali sono tante, e, applicate, risolvono il bisogno.
Ti faccio un esempio diffusissimo.

Classico opificio industriale "tirato su" (e poi sanato in allegria) negli anni 70/80. Non ricade nel rischio basso perché nel ciclo produttivo (qualunque esso sia) si impiegano sostanze infiammabili. Non rientra in alcuna norma verticale perché parliamo di uno svariato range di cicli produttivi con macchinari in linea estremamente variabili. Non hai (e non puoi avere info) su materiali, costruzione e quant'altro. Come te ne esci ?

Ma poi... altra perplessità... il Codice nasce con la finalità di progettazione antincendio... come puoi farlo funzionare ai fini della gestione antincendio di qualcosa che esiste già ?
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miril
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Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Quindi queste sono le ipotesi:
1. attività esistente al 29/10/2022 che non subisce modifiche sostanziali dal punto di vista antincendio: la valutazione del rischio e le misure da adottare sono definite ancora con il D.M. 10/03/1998;
2. attività esistente al 29/10/2022 che subisce modifiche sostanziali: si applica il D.M. 03/09/2022;
3. nuove attività dopo il 29/10/2022: si applica il D.M. 03/09/2022.

Per il resto c'è una spinta alla progettazione antincendio ma le regole di prevenzione incendi verticale ci sono e hanno soglie di applicabilità spesso inferiori ai limiti del D.P.R. 151/11, quindi erano già vigenti prima del DM che le ha solo palesate.
Vero che, per le attività non soggette al DPR 151, prive di regola di prevenzione incendi e non a rischio basso, c'è da applicare il D.M. 03/08/2015 quindi si dovrà convincere il cliente a chiamare un professionista antincendio anche se non ancora soggetto ad autorizzazione antincendio.
Miril The Imp
"Another job, well done" (cit. Bender)
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weareblind
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birdofprey ha scritto: 09 apr 2022 08:01
weareblind ha scritto: 08 apr 2022 18:25 È così. Aggiungendo che oggi le regole tecniche verticali sono tante, e, applicate, risolvono il bisogno.
Ti faccio un esempio diffusissimo.

Classico opificio industriale "tirato su" (e poi sanato in allegria) negli anni 70/80. Non ricade nel rischio basso perché nel ciclo produttivo (qualunque esso sia) si impiegano sostanze infiammabili. Non rientra in alcuna norma verticale perché parliamo di uno svariato range di cicli produttivi con macchinari in linea estremamente variabili. Non hai (e non puoi avere info) su materiali, costruzione e quant'altro. Come te ne esci ?
In realtà mi pare semplice. Devi avere da un pezzo una VRI, e quella sana il bisogno, il D.M. 3/9/2021 non è retroattivo.
Se no, usi il Codice e fai adeguare, che all'imprenditore fa bene spendere un po' di soldi.
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dedalo
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Iscritto il: 22 giu 2006 10:31

Ciao, riguardo alle attività " a metà strada", alcune casistiche sono meglio circostanziate (affollamento, superficie, qf, ecc.) ma secondo voi cosa si intende per:
- quantità significative di sostanze/miscele pericolose
- lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio
che non siano già ricomprese nell'elenco DPR 151/2011.
Grazie
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weareblind
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Vai a puro buon senso, tanto è incontestabile.
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Angelo
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Ma poi... altra perplessità... il Codice nasce con la finalità di progettazione antincendio... come puoi farlo funzionare ai fini della gestione antincendio di qualcosa che esiste già ?
[/quote]

Completamente d'accordo, motivo per cui non riesco a capire come applicare il Codice per attività a "NON BASSO RISCHIO" IN QUANTO > 1000MQ
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weareblind
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Ma perché lo vuoi applicare? Hai già la VRI pregressa.
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Angelo
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Iscritto il: 21 giu 2005 12:25
Località: Milano

Perchè devo revisionare la valutazione dei rischi e di conseguenza applicare il DM 03.09.2021 che mi richiede l'applicazione del Codice.
Ma come lo applico se si riferisce alla progettazione? Verifico la rispondenza tra stato di fatto e progettazione? Uhmmm :smt021
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