Buongiorno a tutti.
Per una casa di riposo con, a regime, 12 posti letto, dovrò, tra le altre cose, fare la valutazione del rischio incendio.
Tenendo presente che potrei comunque fare al volo (entro ottobre) una valutazione secondo il 10/03/98 e tenere quella fino a che non cambia qualcosa nell'organizzazione o nei locali, pensavo di fare direttamente la valutazione secondo il nuovo assetto normativo (DM 03/09/2021, ecc.).
Essendo attività a rischio basso da DM 03/09/21, pensavo di applicare il "minicodice" ma...
Problema: il DM 18/09/2002, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 4, vale come RTV anche per le strutture con meno di 25 posti letto? Devo applicare tutto il Titolo IV?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Valutazione Rischio Incendio - casa di riposo < 25 posti letto
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Sì certo. Ricadi in D.M. 3/9/2021 art.3 c.1, hai una RTV, devo applicare quella. Ma non a partire dal nuovo decreto, già oggi. Sei già dentro quel campo di applicazione.
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