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FORMAZIONE ANTINCENDIO - DM 02/09/2021

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FabioL1992
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Ciao a tutti

Ristorante che supera la soglia dei 35 kW ma è sotto 116 kW.
A mio parere il Ristorante non ricade fra le Attività di livello 2 (allegato III al DM 02 settembre 2021) e quindi farei formare gli addetti antincendio come Attività di livello 1. E' corretto?

grazie
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weareblind
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Sì.
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ursamaior
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Occhio che il livello va scelto non solo sulla base degli elenchi del Decreto GSA, ma anche delle risultanze della valutazione dei rischi.
Nel tuo caso (anche se la norma non è chiara sul punto), il fatto di possedere una caldaia sopra i 35 kW non implica che il ristorante sia a rischio non basso. Dopodiché c'è da verificare se superi le 100 persone presenti, i 1000 mq e tutto il resto
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weareblind
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Perdona Ursa, le due cose sono disaccoppiate. Il livello di rischio secondo D.M. 3/9/2021 riguarda il basso / non basso, e quindi riguarda la presenza di una RTV o no, i 1000 mq, ecc.
Ma il livello della formazione riguarda il D.M. 2/9/2021, e non c'entra con quanto sopra.

Oggi posso avere una officina meccanica da1500 mq (quindi rischio non basso secondo D.M. 3/9/2021) con 15 persone (quindi attività non soggetta a Prevenzione Incendi) di livello 1 di formazione.

Nel quesito formulato abbiamo una attività non ricadente nell'elenco del livello 3 del D.M. 2/9/2021, non soggetta a Prevenzione Incendi perché minore di 116 kW e quindi non di livello 2, e quindi di livello 1.
Contestualmente essa è a rischio non basso ai sensi del D.M. 3/9/2021 poiché dotata di RTV.
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ursamaior
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Non è proprio così (anche se è quello che tutti vorrebbero credere).
Allegato 3, D.M. 02 settembre 2021, p.to 3.2.1
«I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito».

Quando la norma parla di "livello di rischio", non si riferisce a "livello 1, 2 o 3", ma all'esito della valutazione dei rischi.
Infatti successivamente specifica che, nell'individuazione del tipo di corso, bisogna ANCHE ("e") basarsi sugli "indirizzi riportati di seguito" (che sono, appunto, i livelli 1, 2 o 3).
Inoltre, la norma parla di "livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro" che è, in tutta evidenza, l'esito della valutazione dei rischi. Le tabelle dell'Allegato 3 del DM 02 settembre 2021 sono un semplice elenco.
Diciamo che gli indirizzi individuati nel DM 2 settembre 2021 costituiscono condizione minima (e normalmente sufficiente), ovvero se ricadi in una di quelle casistiche il tuo livello di base per la formazione è quello lì. Dopodiché devi calibrare la formazione rispetto al reale livello di rischio incendio, ove fosse necessario (per esempio per compensare eventuali carenze o in presenza di particolari fragilità tra gli occupanti

Però sì, «Oggi posso avere una officina meccanica da1500 mq (quindi rischio non basso secondo D.M. 3/9/2021) con 15 persone (quindi attività non soggetta a Prevenzione Incendi) di livello 1 di formazione».
Ma anche no... Penso per esempio alla possibilità di thermal runaway di batterie di motori ibridi o elettrici o (è una cosa di cui mi sto occupando in questo periodo) di manutenzione/riparazione di macchine ad idrogeno (anche se su queste ultime il problema è ATEX, dopo aver capito bene come stanno le cose mi dovrò fare due ragionamenti pure sul livello della formazione).
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FabioL1992
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Allo stesso modo di un'attività con un caldaia sopra i 35 kW anche un ufficio con oltre 25 persone presenti dovrebbe allora formare gli addetti come livello 2.

Quindi vince il GSA o la vdr? Storicamente direi la vdr, però qual è l'evidenza che me lo assicura?!
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ursamaior
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Allora... no.
Una caldaia > 35 kW è un impianto a servizio del luogo di lavoro.
La norma sul punto non dice nulla, ma la logica e le finalità del decreto fanno ritenere che un conto siano i luoghi di lavoro veri e propri (es. ufficio > 25 persone presenti), un conto le loro attività accessorie (es. ascensore > 24 m, gruppi elettrogeni, ecc.).
Queste ultime seguiranno la loro RTV, ma non mi daranno come risultato automatico un rischio non basso di incendio.
Per un ufficio di 50 persone, personalmente ritengo che non ci siano difficoltà a dire (in linea generale, se possono essere rispettati tutti i punti della RTV) che il rischio è non basso, ma la formazione degli addetti possa essere di livello 1.
Al contrario, magari, per un ufficio di 299 persone su più piani, ci penserei su a dire che mi sta bene un corso di livello 1
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FabioL1992
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Ok mi torna.

La sola presenza della caldaia >35 kW automaticamente non implica rischio non basso. Ma allora quando è che la caldaia >35kW fa andare la vdr su un rischio non basso? Se non è applicata la RTV?

Vi ringrazio tanto :smt041
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ursamaior
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Quello potrebbe essere un motivo, anche se la norma non lo consente.
Ma è necessario (anche la Cassazione lo riconosce) tenere distinti i due piani: un conto sono le valutazioni dei rischi, un conto le misure di prevenzione e protezione.
È vero che la norma non consente che non si applichi la norma, ma è anche vero che se ho una condizione oggettiva di non conformità, nemmeno sanabile in tempi brevi non posso ignorarla.
Per cui in attesa degli interventi di adeguamento di cui il DdL si assumerà la responsabilità, la valutazione dei rischi dovrà concludersi con un giudizio severo (l'alternativa è non concludersi - e quindi non eseguire la valutazione. In nessun caso la conclusione può essere un giudizio falso).

Un altro motivo potrebbe essere la presenza di un impianto termico obsoleto (anche se rispondente alle norme dell'epoca).
Un altro motivo potrebbe essere la presenza di una centrale termica da 115 kW sul balcone :smt003
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weareblind
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È chiaro che si segue la VRI, qui parliamo sempre del MINIMO. Il minimo si integra con quanto necessario.
Se ho una galvanica non soggetta sono livello 1, poi ho il locale cianuri, evidentemente me ne occuperò.
Ma è aggiunta al livello I.
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