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Ex attività 47, oggi 37.1.B. Modifica sostanziale.

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
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birdofprey
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Attività come da oggetto.

I capannoni vengono ampliati. Vengono istallate nuovi macchinari. Il vecchio resta grosso modo uguale ma viene ampliato, in contiguità, in modo importante.

Bisogna ripartire da zero ed applicare il Codice a tutto quanto ? Per questa attività non ci sono norme tecniche, regole verticali e quant'altro, corretto ?

Quello che ci sta scritto nella vecchia relazione (per la parte vecchia) a cui seguì parere positivo dei Vigili del Fuoco (ai bei tempi...) posso farlo valere o devo riverificare tutto quanto ?
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weareblind
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Stiamo parlando di un falegnameria che non ha una sola regola tecnica e quindi si applica il codice perché l'attività 37 ricompresa nel campo di applicazione.
L'articolo 2 comma 3, che tratta specificamente dell'ampliamento, ti dice che il codice deve essere applicato se è compatibile con le preesistenti condizioni di sicurezza, e quindi evidentemente dipende dal committente e da te decidere se siete in questo caso oppure no.
Attenzione che ovviamente non si tratta semplicemente di dire che non puoi applicare il codice perché ti costa, deve essere incompatibile con le precedenti condizioni di rischio e contromisure prese, non semplicemente più costoso.
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birdofprey
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weareblind ha scritto: 16 dic 2022 12:41deve essere incompatibile con le precedenti condizioni di rischio e contromisure prese
Non capisco questa frase.

Nella pratica. Ho questa falegnameria che ha un vecchio CPI sulla base di una relazioncina (con visto di approvazione dei vigili del fuoco sulla copertina) molto "stringata" in cui si prescrivono estintori, qualche idrante e qualche uscita di emergenza (entrambe piazzate ad ispirazione). Stop.

Adesso si parla di ampliare il capannone + creare un nuovo capannone staccato + aggiungere un bel pò di macchinari e aree deposito legname.

Come faccio a giustificare che il Codice è incompatibile ? E se incompatibile, cosa applico ? Il DM 98 abrogato ?
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weareblind
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Se è incompatibile non applichi il codice e quindi sei libero di applicare quello che meglio ritieni, dal decreto del 1998 abrogato al, ed è quello che faccio io perché ci sono ancora diverse attività non coperte né da codice né da regola tecnica verticale, decreto ministeriale 7 agosto 2012.
Incompatibile vuol dire che se tu volessi rispettare le richieste del codice andresti a peggiorare quelle attuate e che hanno già rilasciato il CPI.
Se così non è, e mi pare questo il caso, quello che succede è che Il compartimento è uno solo, non è l'aggiunta di un comparto nuovo ma è l'ampliamento di un comparto esistente, quindi il codice non è incompatibile, quindi devi applicare il codice all'intero capannone.
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birdofprey
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weareblind ha scritto: 16 dic 2022 13:43quello che succede è che Il compartimento è uno solo, non è l'aggiunta di un comparto nuovo ma è l'ampliamento di un comparto esistente
L'ampliamento del vecchio capannone sarà realizzato edificando un nuovo capannone comunicante lungo la facciata ove ampie aperture fungevano da uscite di emergenza. Ora quelle ampie aperture terranno in comunicazione i due ambienti e quindi verranno a mancare uscite di emergenza che dovranno essere realizzate altrove.

In più sarà realizzato un nuovo capannone a distanza.
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weareblind
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Non mi sembra di poter rilevare incompatibilità nell'utilizzo del codice rispetto al precedente certificato già rilasciato, e dato il livello di impatto e il fatto che non è un compartimento aggiuntivo indipendente dal primo secondo me devi fare tutto con il codice.
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