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DM 22/02/2006, come coordinarlo con DM 03/09/2021

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
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Giosmile
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Buona sera a tutti.
L'argomento è stato recentemente affrontato, ma ho due quesiti un po' più ampi che vorrei approfondire in questo post separato.

In particolare vorrei porre due quesiti, uno inerente l'applicazione della norma l'altro sulla sua applicazione ad un caso pratico.

DM 22/02/2006 VS. DM 03/09/2021 VS. DM 10/03/98

Come sappiamo, nel titolo III, per gli uffici di tipo 1 e 2, si rimanda al DM 10/03/98 che è stato abrogato. Come logica conseguenza, al posto di tale decreto si dovrebbe applicare il DM 03/09/2021. Considerando per esempio il punto 16 sugli Uffici di tipo 2, si scrive

6, con la precisazione che per uffici da insediare in edifici esistenti è consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4,27 6.5 e 6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti nell’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998;

Al posto dell'allegato III del DM defunto, cosa si applica? Il vecchio allegato III, tra l'altro, in diversi punti trattava alcuni parametri, come le lunghezze dei percorsi di esodo, in base alla vecchia classificazione di rischio basso, medio alto, oggi non più esistente. Volendo provare a creare uno schema, cosa si deve usare?

Ulteriore corto-circuito potrebbe essere dovuto anche dal fatto che l'attività, che prima poteva essere classificata a rischio basso con la valutazione del rischio, oggi non lo sarebbe più, in quanto in base al DM 03/09/2021 avendo una RTV uscirebbe dai criteri scontistici del minicodice e diverrebbe attività a rischio non basso. Quindi non ho capito se al posto dei rimandi al DM 10/03/98 è lecito comunque usare quelli del minicodice ed in base a quale interpretazione giuridica

10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio basso;

Come risposto in altro post, si dovrebbe usare l'equivalente "rischio basso" di oggi, ovvero i parametri degli estintori previsti nel "minicodice", corretto?


UFFICI ANTE DM 03/09/2021 VS MODIFICHE POST DM 03/09/2021

Supponiamo di avere una palazzina uffici di tipo 2, quindi non soggetto a CPI, allestita nel 2016 nel rispetto del DM 22/02/2006, quindi con parametri di progetto che fanno riferimento anche al defunto DM 10/03/98. Nel gennaio 2023, tali uffici vengono ampliati in un piano, abbattendo una parete ed acquisendo altri volumi, supponendo per un 200mq aggiuntivi. Supponendo di rimanere uffici di tipo 2, la parte nuova si provvederebbe con progettazione DM 22/02/2006 ma senza più usare il DM 98 per i parametri richiamati, bensì i nuovi decreti. Cosa succede invece per tutto il resto già esistente?

Ipotesi 1: la precedente valutazione fatta nel 2016 è sufficiente perché è stato comunque usato il DM 22/02/2006, però si considereranno eventuali allineamenti rispetto alla parte aggiunta

Ipotesi 2: devo aggiornare la valutazione del rischio di tutta la palazzina uffici ai nuovi decreti, quindi devo verificare se sono ancora in regola non potendo più usare il DM 10/03/98 per le parti a cui rinvia il DM 22/02/2006

Grazie a chi vorrà rispondere.
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weareblind
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Al posto del D.M. 10 marzo 1998 usi certamente il D.M. 3 settembre 2021. Il primo era usato per le VRI, il secondo pure in base all'art. 3 c.2 dello stesso, assolvono alla stessa funzione.
Per la seconda domanda, il campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006 ti dice che devi applicare lo stesso decreto in caso di modifiche sostanziali, come definite nel testo unico dell'edilizia.
Un aumento di superficie di quel tipo andrà trattato come un tutt'uno col piano uffici già esistente, tutto insieme col D.M. 22 febbraio 2006.
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ursamaior
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Anche io concordo che si debba far riferimento al Minicodice.
Non sono sicurissimo però che tutto ciò su cui le singole RTV rimandavano al DM 10 marzo 1998 oggi trovi una corrispondenza nel Minicodice.
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Giosmile
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weareblind ha scritto: 09 mar 2023 08:33 Al posto del D.M. 10 marzo 1998 usi certamente il D.M. 3 settembre 2021. Il primo era usato per le VRI, il secondo pure in base all'art. 3 c.2 dello stesso, assolvono alla stessa funzione.
Per la seconda domanda, il campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006 ti dice che devi applicare lo stesso decreto in caso di modifiche sostanziali, come definite nel testo unico dell'edilizia.
Un aumento di superficie di quel tipo andrà trattato come un tutt'uno col piano uffici già esistente, tutto insieme col D.M. 22 febbraio 2006.
Grazie Weareblind

Quindi sul primo quesito a tuo avviso quando rimanda al DM 10/03/98 devo usare i parametri del minicodice? Per esempio per uffici di tipo 2 rimandava all'allegato III del defunto DM 98, che a sua volta dava regole anche in base a rischio basso, medio, alto. Oggi invece useresti i parametri del minicodice come se l'attività fosse a rischio basso?

Per il secondo quesito, dovrei quindi rifare VdR per tutta la palazzina riparametrando la verifica usando il minicodice per tutto o posso fare salvo quanto già fatto? Paradossalmente, per fare un esempio, gli estintori potrei già trovarmene di più sulle superfici (confrontando ex DM 98 e nuovo minicodice), ma a spanne non so se aspettarmi sorprese sugli altri punti (non ho ancora avuto il tempo di verificare cosa cambierebbe)

G.
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ursamaior ha scritto: 09 mar 2023 17:34 Anche io concordo che si debba far riferimento al Minicodice.
Non sono sicurissimo però che tutto ciò su cui le singole RTV rimandavano al DM 10 marzo 1998 oggi trovi una corrispondenza nel Minicodice.
Ciao Ursa, grazie
Concordo che si debba passare al DM 03 09 2021. Come scrivo a Weareblind sopra, andavo in loop sul fatto di dover usare il minicodice, ovvero parametri per attività a rischio basso, anche dove l'ex DM 98, a cui rimandava il DM 2006, faceva distinzioni su basso, medio, alto (per esempio sul rinvio ai parametri dell'allegato III del DM 98 per uffici di tipo 2).
G.
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weareblind
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Al posto del riferimento al DM 10 marzo 1998 sicuramente Minicodice, e non mi porrei più domande su basso o no.
VRI per l'intero piano di sicuro, dato l'aumento di superficie non compartimentata. Non saprei per la palazzina tutta, se i piani sono compartimentati anche solo il piano in oggetto.
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weareblind ha scritto: 10 mar 2023 06:57 Al posto del riferimento al DM 10 marzo 1998 sicuramente Minicodice, e non mi porrei più domande su basso o no.
VRI per l'intero piano di sicuro, dato l'aumento di superficie non compartimentata. Non saprei per la palazzina tutta, se i piani sono compartimentati anche solo il piano in oggetto.
Grazie Weareblind

ok al posto del DM 98 si passa di minicodice e amen.

Sulla seconda questione, visto che è nell'aria una idea ti chiedo questo: se compartimentassi tutta la parte nuova (la parete divisoria tra uffici vecchi e quelli che si andrebbero a prendere di nuovi è già una parete REI, quindi inserendo una porta taglia fuoco creerei un collegamento ma mantenendo il comparto, credo) ed aggiungendo una scala antincendio sui nuovi uffici, potrei fare salvo tutto il vecchio e aggiornare quindi solo la parte nuova?
Ciao
G.
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weareblind
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Se le due parti comunicano con porta, no.
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