Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Controlli per la verifica dell’assunzione di alcol

Titoli IX e X, visite mediche, malattie professionali, ecc...
Rispondi
Avatar utente
FabioL1992
Messaggi: 13
Iscritto il: 15 lug 2021 15:13

Buon pomeriggio a tutti,

Società con due soci lavoratori. Attività lavorativa: commercio al dettaglio/riparazione/installazione di piccoli e grandi elettrodomestici e casalinghi.

Domanda: Per quanto riguarda le attività di consegna a domicilio (vengono utilizzati due furgoni per la consegna degli elettrodomestici e casalinghi), si configura una situazione soggetta a controlli per la verifica dell’assunzione di alcol? (Provvedimento 16 marzo 2006, punto 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;).

grazie :smt026 :smt026 :smt026
Avatar utente
manfro
Messaggi: 2097
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

Buon pomeriggio Fabio
Ho provveduto a spostare il tuo intervento sul forum "igiene industriale e medicina del lavoro" poiché maggiormente attinente a questa sezione.

Ti segnalo anche nel vecchio forum trovi molte discussioni che possono fare al caso tuo, ad esempio questa:

viewtopic.php?f=33&t=17637&hilit=alcol+ ... te+B+alcol

Colgo l'occasione per ricordare a tutti l'eccezionale mole di discussioni interessanti (molte delle quali ancora attuali) che potete trovare nell'archivio.

Questo è stato uno dei motivi per il quale abbiamo lavorato molto al fine di riattivare il forum.

Un caro saluto

:smt039 Manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Guarda, FabioL 1992, se avessi potuto immaginare che nel 2021 ancora saremmo finiti a cianciare di ste cose chissà se magari non mi sarei opposta a riaprire questo forum, che invece tutti noi amministratori abbiamo molto amato a suo tempo e dove speriamo di potere ancora renderci utili in futuro.
Tanto premesso, ad oggi le cose sono rimaste invariatissime nonostante i reiterati e tutti inutili tentativi almeno di unificare le logiche degli accertamenti ai sensi dell'art. 41 c.4 del coso 81.
L'ultima notizia sui tentativi di riunificazione dei protocolli di accertamento che ho io è il rinvio del 13 febbraio 2019 di un accordo raggiunto nel 2017...
QUINDI, ad oggi restano gli obblighi "antichi" (tra l'altro, scientificamente da stracciarli in faccia a chi l'ha pensati...). Tieni presente che per l'alcol comunque non è solo una questione di "verifica di assenza di alcoldipendenza" ma anche l'adozione e monitoraggio del divieto di assunzione anche estemporanea ed occasionale di alcolici durante l'orario di servizio, così come per quello che riguarda l'assunzione di sostanze psicotrope per la conduzione di veicoli adibiti (anche, a sto punto) a trasporto merci la verifica è mirata non alla definizione di dipendenza ma anche al controllo di non assunzione nemmeno estemporanea di una quantità pregevole di sostanze con effetti psicotropi: compresi numerosi antistaminici, quasi tutti gli analgesici e - più in generale e droghe-droghe a parte- tutti i farmaci che nel bugiardino hanno scritto che possono influire sulla capacità di conduzione di veicoli.
quello che ci sarebbe di buono nel prossimo protocollo, se mai lo passassero finalmente in GURI, è che l'accertamento delle TD a sorpresa da parte del MC si farebbe sulle sputazze anzichè sulle pisciazze, ma sempre con tamponi rapidi.

io però continuo a dire che quella delle dipendenze, e direi anche quella delle assunzioni occasionali di robe varie erba e funghetti compresi, non è un problema nè del DdL né del MC ma del SSN. E dovrebbe funzionare al contrario: sarebbero i SERT a dover segnalare sti fatti ai MC tramite contatto da ottenere con l'indicazione del DdL di chi sia e di come contattarlo, e soprattuto al Prefetto inteso come autorità che rilascia le varie patenti di guida.
Perchè, giusto per intenderci, un alcolista perso oppure un cocainomane compulsivo che fa il contabile o l'usciere ed è seguito dal SERT magari con scarsi risultati (l'alcol è una bestia brutta brutta brutta, e lo dico da bevitrice anche abbastanza raffinata, come la cocaina prima o poi ne becchi quella con il taglio sbagliato e muori apparentemente di "d'infarto") non sarà mai sottoposto a queste attenzioni ma sarà comunque perricoloso per sè e per i terzi anche e direi soprattutto oltre l'orario di servizio.
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
FabioL1992
Messaggi: 13
Iscritto il: 15 lug 2021 15:13

Grazie manfro,
darò un'occhiata anche al vecchio forum!

Grazie Nofer,
Cosa intendi per "obblighi "antichi""? La mia domanda ad ora è: se per l'attività in questione non sono presenti altri rischi tali da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori, come li faccio questi benedetti controlli alcolimetrici e come può il nostro Ddl monitorare il rispetto del divieto di assunzione anche estemporanea ed occasionale di alcolici durante l'orario di servizio?
Rispondi

Torna a “Igiene industriale e Medicina del Lavoro”