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Smart working in Sanità

Disposizioni generali, ruoli prevenzionali, documenti, sanzioni, stress LC ecc...
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Gluck67
Messaggi: 5
Iscritto il: 03 giu 2021 11:16

Si stanno realizzando le modalità per contratti per Operatori ALL Smart Working o conversione di rapporti di lavoro..
Mi chiedo, tutto ciò che riguarda il documento di VDR per detti Lavoratori..?
La relativa "vigilanza" che il Lavoratore segua le indicazioni ? Il Preposto come fa a svolgere il suo mandato?
Per non parlare della sicurezza informatica..i dati sensibili (non solo in Sanità)..
Come la vedete?
Grazie
GianLuca
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Stilo
Messaggi: 838
Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

Comincia col riguardarti il comma 10 dell'art. 3
S;
Ut sementem feceris, ita metes.
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ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Thread inizialmente postato nella sezione «Ergonomia e Videoterminali».

Occhio alla Regola Aurea n. 3: scegliere accuratamente la sezione del forum prima di postare.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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givi
Messaggi: 1911
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Un buon punto di partenza Stilo, ma con il Covid di acqua ne è passata tanto sotto i ponti.

Lo smart working "fa sclerare" alcuni aspetti di vigilanza e/o di rischio visto l'ambiente promiscuo di lavoro e, di fatto, l'impossibilità di accedere allo stesso da parte di terzi (es. "sono caduto a casa": come procediamo?); ci faremo la mano.

Presto i contratti copriranno questa fattispecie e nel frattempo direi di applicare le norme "emergenziali"/venute su con l'emergenza.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Stilo ha scritto: 11 giu 2021 12:43 Comincia col riguardarti il comma 10 dell'art. 3
Attenzione lo smartworking non è telelavoro...
Quest'ultimo è lavoro subordinato soggetto all'eterodirezione del DdL, su postazione fissa e prestabilita.
Lo smartworking è soggetto alla direzione e controllo del DdL solo nei limiti dell'accordo stipulato col lavoratore, la postazione non è fissa e tante altre robe...
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Rael
Messaggi: 141
Iscritto il: 14 ott 2004 16:26
Località: Muggiò (MI)

La legge 81/2017 però sposta parte della responsabilità sul lavoratore perché "Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali".
Io ho deciso che facendo una valutazione in cui ho pensato anche all'inverosimile (sono al parco, mi si avvicina un cane di grossa taglia e decide che il mio femore è un ottimo stuzzichino... Sono allergico ad alcune sostanze chimiche e sempre al parco stanno dando il disinfestante che è esattamente quella sostanza e mi prendono in pieno) formo le persone su come valutare l'opportunità di scegliere o meno un certo posto per mettersi a lavorare e poi dico loro che quella verifica del posto è il loro obbligo a collaborare. E poi gli commento la circolare INAIL del 2 novembre 2017.
Ci può stare?
La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta
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ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Ci può stare, ma sarebbe ancora meglio definire delle chiare regole di ingaggio riguardanti situazioni rispetto alle quali non ritieni opportuno/possibile lo svolgimento della prestazione e quelle finiscano direttamente nell'informativa controfirmata dai lavoratori.
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