Salve mi è stato presentato un DVR da aggiornare di una società SRL con 2 soci lavoratori al 50%.
Nel DVR attuale abbiamo la firma di entrambi alla voce DDL mentre la firma di solo uno dei due alla voce RSPP.
Nella visura camerale non è indicato nulla oltre al fatto che sono entrambi rappresentanti dell'impresa.
Domanda: per nominare l'attuale RSPP/DL come datore di lavoro dell'azienda basta redigere una delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 oppure devono fare una delibera da inviare al registro imprese aggiornando organigramma aziendale con uno dei due che viene nominato come DDL ???
Grazie
PS: ovviamente RSPP è formato come RSPP/DL
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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RSPP/DDL società srl con due soci
Ritengo che il DVR attuale sia corretto, con la puntuale individuazione del doppio datore di lavoro e di un RSPP tra i due soci/DL.
Non è possibile "nominare" un unico DL, salvo modifiche societarie (hai verificato che uno dei 2 non sia amministratore unico?), è invece possibile percorrere una delle due strade che indichi.
La prima è una formale delega art.16 in cui i 2DL individuano uno dei due come delegato per la sicurezza, che svolgerà le funzioni tipiche del DL (escluso art. 17 comma 1 - Obblighi non delegabili) senza assumere alcuna qualifica "formale" di DL, ma svolgendone invece le funzioni.
La seconda soluzione è quella più utilizzata, che in genere agli Organi di Vigilanza va bene anche se spesso usata impropriamente, visto che i DL originari tali sono e tali restano
Non è possibile "nominare" un unico DL, salvo modifiche societarie (hai verificato che uno dei 2 non sia amministratore unico?), è invece possibile percorrere una delle due strade che indichi.
La prima è una formale delega art.16 in cui i 2DL individuano uno dei due come delegato per la sicurezza, che svolgerà le funzioni tipiche del DL (escluso art. 17 comma 1 - Obblighi non delegabili) senza assumere alcuna qualifica "formale" di DL, ma svolgendone invece le funzioni.
La seconda soluzione è quella più utilizzata, che in genere agli Organi di Vigilanza va bene anche se spesso usata impropriamente, visto che i DL originari tali sono e tali restano
Ciao!
Consiglio caldamente di rivedere i poteri dei soci e procedere ad una delibera nella quale uno dei due soci viene investito del ruolo di DdL a fini prevenzionistici.
Con la delega ex art. 16 gli obblighi legati alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP rimangono in capo ad entrambi i soci
Con la delega ex art. 16 gli obblighi legati alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP rimangono in capo ad entrambi i soci
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Condivido appieno il posto di ursamaior.
Viceversa il rischio è quello di rispondere entrambi delle eventuali sanzioni o imputazioni che dovessero capitare.
Purtroppo le responsabilità di assommano e non si dividono tra i soci.
Viceversa il rischio è quello di rispondere entrambi delle eventuali sanzioni o imputazioni che dovessero capitare.
Purtroppo le responsabilità di assommano e non si dividono tra i soci.