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Modifiche D.Lgs. 81/08 - nuova disciplina PREPOSTI

Disposizioni generali, ruoli prevenzionali, documenti, sanzioni, stress LC ecc...
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Pabl0
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Delale ha scritto: L'individuazione richiede una analisi una analisi del contesto: se mi si chiede di individuare una mela in un cesto di pere, ma il fruttivendolo è stato bravo a darmi solo pere, dirò che la mela non è presente, non posso far passare una pera per una mela solo per dire "individuato". Idem per il preposto, là dove non c'è non posso dire "prendo uno a caso".
Solo che l'azienda non è un'entità preconfezionata da terzi che il datore di lavoro si ritrova tra le mani e che subisce o accetta passivamente (e se lo fa, responsabilità e problemi suoi).
Magari è la volta buona che le aziende si dotano di quell'assetto organizzativo e amministrativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa che la norma richiede.
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birdofprey
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Al di là dell'individuazione.

Quindi l'aggiornamento per il preposto passa da 5 a 2 anni ? E' già così adesso ?
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Geko
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birdofprey ha scritto: 18 gen 2022 07:04 Al di là dell'individuazione.

Quindi l'aggiornamento per il preposto passa da 5 a 2 anni ? E' già così adesso ?
Direi di no, in quanto dovrà essere emanto (entro il 30/06/2022) l'Accordo CSR di cui al art.37 c.2 secondo periodo

"Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione [...]."
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ursamaior
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È già così oggi (2 anni)
L'accordo si deve semplicemente occupare dei dettagli
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Bohr
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Delale
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ursamaior ha scritto: 24 gen 2022 09:33 È già così oggi (2 anni)
L'accordo si deve semplicemente occupare dei dettagli
Ti chiedo aiuto per comprendere meglio, perché lo trovo scritto in maniera confusionaria questo aggiornamento.
In riferimento all'art. 37 , parlando del preposto, abbiamo:

1) integrazione del comma 2 in cui da tempo alla CSR fino al 30/06/2022 per l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ecc...quindi anche del preposto

2) Nel comma 7 si fa riferimento alla formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall'accordo che verrà definito dalla CSR

3) Il comma 7-ter rimanda al comma 7 per formazione e aggiornamento, dove non si parla di periodicità, ma è lo stesso comma 7-ter a darla di 2 anni per l'aggiornamento del preposto.

Ora io la periodicità dell'aggiornamento la trovo solo nel comma 7-ter e mi viene da dire, come hai detto tu, che sia biennale. Il dubbio mi sorge per questo passaggio:

"Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative"

Questa parte fa esplicito riferimento al comma 7 che tira in ballo l'accordo della CSR e il comma 2, anche con la parte delle "relative attività formative", e mi vien da pensare che la periodicità è biennale già da adesso, ma non dispongo ancora delle modalità con cui farla in maniera idonea a quanto richiesto relativamente alle modalità di verifica. Quindi mi pare di non poter applicare in maniera corretta quanto richiesto fino alla emanazione dell'accordo, anche se seguendo questo ragionamento non potrei effettuare neanche gli altri corsi obbligatori....

Perciò mi viene da pensare che si debba continuare come si è sempre fatto per i corsi di formazione obbligatoria e i relativi aggiornamenti, fino alla emanazione delle nuove disposizione contenute nell'accordo, portando già da adesso la periodicità dell'aggiornamento a 2 anni
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ursamaior
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«Continuare come si è sempre fatto...»
Esatto.
Bisogna però ricordare (anche se nessuno lo considera) che, ad oggi, non abbiamo alcun riferimento formale vincolante per la formazione di dirigenti e preposti, fatto salvo l'art. 37, comma 7. Infatti, l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 gode di presunzione di conformità semplice per queste due figure.
Ergo, ieri (prima di quest'ultima modifica) noi avevamo squisitamente l'obbligo di fare formazione e aggiornamento a dirigenti e preposti (nessun obbligo di durata di 16/8h e aggiornamento quinquennale. Il fatto che tutti facciano così non è la prova che sia l'unico modo giusto di fare).
Oggi, facciamo formazione ai preposti ed aggiornamento biennale.
Tutto il resto è da definire.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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birdofprey
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ursamaior ha scritto: 25 gen 2022 13:09Oggi, facciamo formazione ai preposti ed aggiornamento biennale.
Quindi, oggi, un preposto che ha fatto il corso 3 anni fa deve essere spedito a fare l'aggiornamento ?
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Delale
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ursamaior ha scritto: 25 gen 2022 13:09 «Continuare come si è sempre fatto...»
Esatto.
Bisogna però ricordare (anche se nessuno lo considera) che, ad oggi, non abbiamo alcun riferimento formale vincolante per la formazione di dirigenti e preposti, fatto salvo l'art. 37, comma 7. Infatti, l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 gode di presunzione di conformità semplice per queste due figure.
Ergo, ieri (prima di quest'ultima modifica) noi avevamo squisitamente l'obbligo di fare formazione e aggiornamento a dirigenti e preposti (nessun obbligo di durata di 16/8h e aggiornamento quinquennale. Il fatto che tutti facciano così non è la prova che sia l'unico modo giusto di fare).
Oggi, facciamo formazione ai preposti ed aggiornamento biennale.
Tutto il resto è da definire.
:smt023 grazie
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Giosmile
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birdofprey ha scritto: 25 gen 2022 14:10
ursamaior ha scritto: 25 gen 2022 13:09Oggi, facciamo formazione ai preposti ed aggiornamento biennale.
Quindi, oggi, un preposto che ha fatto il corso 3 anni fa deve essere spedito a fare l'aggiornamento ?
Onestamente questa cosa non la condivido. Se fosse vero che diventa istantaneamente biennale, significa che ogni preposto formato o aggiornato da più di 2 anni sarebbe istantaneamente sanzionabile (con tutte le premesse che vogliamo, accordo o non accordo, ma prima potevo avere come riferimento il quinquennio e quindi decidere di formare il mio preposto con quella periodicità, che oggi diverrebbe fuori legge). Come ricordava Carmelo, nel diritto penale vale comunque il principio di irretroattività. Non hanno dato nemmeno un transitorio per adeguarsi.
Ripeto questo al di là delle modalità.
"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.
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