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Modifiche D.Lgs. 81/08 - nuova disciplina PREPOSTI

Disposizioni generali, ruoli prevenzionali, documenti, sanzioni, stress LC ecc...
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Bouc
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Iscritto il: 14 nov 2010 11:54
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Buongiorno, le modifiche apportate al "coso" 81 all'art. 18, potrebbero secondo voi essere interpretate come un obbligo generale per ogni azienda di avere dei preposti?
A me sembra un'interpretazione abbastanza assurda, ma un confronto potrebbe rafforzare (o meno) le mie convinzioni.
Cosa ne pensate?
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Pabl0
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Iscritto il: 20 dic 2015 23:10

Leggendo la neo-introdotta lettera b-bis) non mi pare ci siano molti margini di interpretazione: [il datore di lavoro e i dirigenti] devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza [...].

Questa previsione fa il paio con l'altra novità - questa forse ancora più dirompente - introdotta dalla lett. 8-bis), art. 26: nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Vuol dire che, per esempio, i manutentori dovranno essere sempre necessariamente almeno in due per qualunque attività?
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Bouc
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Iscritto il: 14 nov 2010 11:54
Località: Pavia

Ok, si intende così. Ma in un ufficio con la sola segretaria p.time, la nomino preposto?
E, come aggiungi, in cantiere da solo il lavoratore non ci può andare?

Mi sembra un'assurdità.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ma no, devono individuare il preposto, che potrebbe essere lo stesso ddl.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
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Delale
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Iscritto il: 15 lug 2014 17:07
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Non ci vedo l'obbligo di nomina, ma appunto di individuazione secondo la definizione ex art. 2, cosa che prima invece era sottintesa (ovvio che nominandolo si attesta di averlo individuato).

Se non c'è nessuno che risponda alla definizione ex art. 2 non individuo nessuno
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Pabl0
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Iscritto il: 20 dic 2015 23:10

Non mi sembra una 'possibilità' per DL/dirigente ma un obbligo, tant'è che la nuova previsione è anche sanzionata. Tra l'altro, con i nuovi poteri di intervento diretto del preposto sulle lavorazioni, la figura mi pare sia stata chiaramente intesa come fisicamente presente durante le attività.
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Bouc
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Iscritto il: 14 nov 2010 11:54
Località: Pavia

Il bello di quando un articolo è scritto bene è che non lascia spazio ad interpretazioni.

Qui abbiamo risposto in 4 professionisti e ci sono 5 pareri differenti, bene.

:smt041
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Condivido, senza ombra di dubbio, quanto detto da weareblind e Delale.
L'unica novità su questo fronte è la formalizzazione della nomina, non l'obbligo della nomina.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Pabl0
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ursamaior ha scritto: 23 dic 2021 10:11 Condivido, senza ombra di dubbio, quanto detto da weareblind e Delale.
L'unica novità su questo fronte è la formalizzazione della nomina, non l'obbligo della nomina.
Mah, veramente anche ora (come nella precedente versione del TUS, del resto), è proprio della nomina del preposto che non si parla mai.

Al di là delle tue - un filino apodittiche - affermazioni, resterebbe da capire allora perché mai il legislatore abbia previsto l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 400 a 1200 € nel caso in cui DL/dirigente non provvedano a "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza". Individuazione che non mi pare subordinata a qualche particolare condizione o valutazione: lo si deve fare e basta. Altrimenti all'articolo 18 sarebbe stata aggiunta una cosa del tipo "nei casi previsti dal presente decreto"; o "nel caso in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità" e compagnia bella.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

L'interpretazione letterale della norma è sempre la modalità preferita da parte di chi non intende fare lo sforzo di comprendere quale sia l'intenzionalità della norma.

Secondo il tuo ragionamento, quindi, il datore di lavoro e i dirigenti dovrebbero sempre e comunque: «fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale...», indicazione che non è subordinata a qualche particolare condizione o valutazione: lo si deve fare e basta (cit.)
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