Premetto che è un argomento nuovo per me, ma nel caso di una scuola professionalizzante in cui almeno i due terzi delle lezioni avvengono con uso dei laboratori (varie tipologie come "lavorazioni metalli, "impiantisti" "cucina" "falegnameria" etc..) gli alunni come vengono inquadrati?
Io ritengo di assimilarli ai lavoratori almeno per la parte della presenza nei laboratori. E di conseguenza anche formazione e sorveglianza sanitaria.
Il docente lo inquadrerei anche come preposto.
Non vedo altre soluzioni.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Scuole: Laboratori ed alunni
- weareblind
- Messaggi: 3164
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Concordo. Ma pure se non ci sono i laboratori.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Buon giorno,
concordo con l'equiparazione degli studenti a lavoratori come previsto anche nelle definizioni del d.lgs. 81/08: "Al lavoratore così definito è equiparato...l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione".
Da qui deriva:
- obbligo di formazione art. 37 che potrebbe essere erogata dai professori una volta che sono qualificati come formatori ai sensi del Decreto interministeriale 2013
- attivazione della sorveglianza sanitaria in accordo con il MC che già segue i docenti
- fornitura/ impiego di DPI (in alcuni caso viene richiesto alle famiglie un contributo per l'acquisto effettuato in modo collettivo dall'ente formativo).
Alla luce di questo è possibile anche equiparare il docente di laboratorio al preposto.
concordo con l'equiparazione degli studenti a lavoratori come previsto anche nelle definizioni del d.lgs. 81/08: "Al lavoratore così definito è equiparato...l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione".
Da qui deriva:
- obbligo di formazione art. 37 che potrebbe essere erogata dai professori una volta che sono qualificati come formatori ai sensi del Decreto interministeriale 2013
- attivazione della sorveglianza sanitaria in accordo con il MC che già segue i docenti
- fornitura/ impiego di DPI (in alcuni caso viene richiesto alle famiglie un contributo per l'acquisto effettuato in modo collettivo dall'ente formativo).
Alla luce di questo è possibile anche equiparare il docente di laboratorio al preposto.