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formazione neo assunti entro 60 gg

Artt. 36, 37, 73, 77, Accordi Stato Regioni, ecc...
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luciman
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Sono in confusione per quel che riguarda la formazione dei neoassunti, ero convinto che per la formazione dei neoassunti si avesse tempo 60 gg dalla data di assunzione. Era quello che avevo capito in un corso di aggiornamento e fino a ieri è andato bene a tutti i CSE con cui mi sono rapportato quelle volte che avevo un neoassunto
Ieri un CSE mi ha detto che per legge se la formazione non è completata il neoassunto non può essere adibito alle sue sue funzioni e quindi non entra in cantiere.
Ho chiesto ad un amico che è RSPP di una importante impresa metalmeccanica che mi spiega che quello che dice il CSE non è esatto in quanto la formazione deve iniziare prima dell'inizio del lavoro del neo assunto e completarsi entro i 60gg dall'assunzione.
Mi potete aiutare?
Grazie mille
Luciano
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ursamaior
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Alla lettera:
«Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione».

Questo è quello che dice l'accordo.

Devi rispettare la seguente gerarchia
1) fare tutta la formazione PRIMA dell'assunzione.
Se non è possibile:
2) fare tutta la formazione CONTESTUALMENTE all'assunzione
Se non è possibile:
3) iniziare la formazione CONTESTUALMENTE all'assunzione e terminarla ENTRO 60gg dall'assunzione
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luciman
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Grazie Ursamaior,
tutto chiaro e quindi non esiste proprio il fatto di non fare la formazione all'atto dell'assunzione, ma il "se non è possibile" mi lascia dei dubbi e delle domande:
Quali sono le condizioni che rendono non possibile fare la formazione prima di adibire un lavoratore alla sua mansione?
Può essere avevo tanto da lavorare e non avevo tempo di farlo oppure come spesso accade, chi mi deve fare il corso non è disponibile per due mesi?
Cosa vuol dire iniziare la formazione al momento dell'assunzione (quante ore è il minimo)?

Per essere sincero, fino ad ora spesso si è usata la possibilità, che pensavo fosse legge, di fare la formazione entro 60gg, per evitare di fare la formazione a quelle persone che venivano assunte per meno di 60 gg.
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luciman
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Per cercare di chiarire fino in fondo la cosa.
Sono tornato dal CSE è gli ho detto che dato che la legge mi consente di iniziare la formazione del lavoratore e poi di completarla entro 60 gg, gli ho detto se gli andava bene se gli facevo fare un paio di ore, per finirla dopo 60 gg.
Lui mi ha detto di no, perchè le norma che permette questo è una disposizione transitoria, mi ha mandato anche estratto, dell'accordo stato regioni e che quanto espresso si applicava nel transitorio di entrata in vigore della stessa.
Sta di fatto che a lui non va bene, adesso devo far fare 16 ore di formazione ad un lavoratore singolo :smt010
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Delale
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Basta chiedergli quale fosse la valenza di quel "transitorio", perché mentre per la formazione di dirigenti e preposti l'ASR 2011 pone dei limiti temporali riferiti alla data di pubblicazione dell'accordo stesso, per la formazione dei lavoratori l'unico riferimento temporale sono i 60 giorni dall'assunzione, senza alcuna altra data. In sostanza le disposizioni transitorie per dirigenti e preposti son scadute (12 e 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo), le disposizioni per la formazione lavoratori no.
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luciman
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Premesso che abbiamo trovato uno studio che ci ha già fatto la formazione del lavoratore così da non avere problemi con il CSE.

Io leggendomi l'accordo stato regioni, inizio a credere che il CSE abbia ragione anche perchè la frase sui 60 gg di tempo è posta in mezzo ad altre che raccontano di cose già terminate. Se chi ha scritto questo accordo avesse voluto che questa dei 60 gg fosse prassi perchè lo avrebbe inserito in un articolo transitorio? Il transitorio normalmente in tutte le leggi è qualche cosa che prima o poi finisce, invece da quanto leggo da chi mi ha gentilmente risposto, sembra che sia per sempre.

A parte questa mia opinione, che non ha nessun valore e della quale a me poi importa fino a lì, anche perchè qualunque cosa che mi permetta legalmente di avere più tempo per formare i neoassunti per me va benissimo, di seguito rinnovo le mie domande:
1) quali potrebbero essere le situazioni che mi permettono di dire che non mi è possibile finire la formazione del neoassunto prima di adibirlo alla sua mansione
2) quale è il minimo sindacale della formazione iniziale che serve per attestare che la formazione del neoassunto è iniziata prima di adibirlo alla mansione

Grazie ancora
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weareblind
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Adibirlo a mansione con rischi specifici senza averlo prima formato su quei rischi specifici è vietato. Viceversa, puoi attendere su altri rischi: stress lavoro correlato, vibrazioni, ecc.
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Delale
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luciman ha scritto: 04 set 2021 18:08 [...]

Io leggendomi l'accordo stato regioni, inizio a credere che il CSE abbia ragione anche perchè la frase sui 60 gg di tempo è posta in mezzo ad altre che raccontano di cose già terminate. Se chi ha scritto questo accordo avesse voluto che questa dei 60 gg fosse prassi perchè lo avrebbe inserito in un articolo transitorio? Il transitorio normalmente in tutte le leggi è qualche cosa che prima o poi finisce..
[ .. ]
E tu o il CSE sapreste dire qual è l'arco temporale di riferimento? Quando finirebbe la transitorietà per i 60 giorni?

Ad ogni modo credo che la risposta migliore in tal senso te l'abbia data Weareblind
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luciman
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Scusa Delele,
ma come ho detto, nel post di prima. Per me va benissimo quello che dite tu e Ursa anzi speravo che qualcuno mi dicesse che c'erano 60 gg per fare tutta la formazione. E non sono per niente interessato a fare della polemica.
Permettimi però di poter dire che, una cosa che è per sempre scritta all'interno di un articolo che si chiama transitorio e che è messa in mezzo a due cose che sono finite da anni, qualche dubbio me lo faccia venire. E con questo per me l'argomento è chiuso e mi vanno bene i 60 gg.
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luciman
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weareblind ha scritto: 05 set 2021 16:01 Adibirlo a mansione con rischi specifici senza averlo prima formato su quei rischi specifici è vietato. Viceversa, puoi attendere su altri rischi: stress lavoro correlato, vibrazioni, ecc.
approfitto della risposta tua risposta. Quindi potrei fare la formazione per i rischi specifici che so 2 o 3 ore e poi fare tutto entro i 60 gg compresa anche la generale?
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