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Procedure di addestramento

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Geko
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birdofprey ha scritto: 15 feb 2022 11:01 Purtroppo sappiamo bene quanto la difesa "è un lavoratore esperto... è adibito a quella mansione da 20 anni..." risulti priva di consistenza in un'aula di tribunale o semplicemente nel corso di una ispezione da parte di un OdV.

Purtroppo, anche in questo caso, la legge non ha introdotto una qualche forma di distinzione in base all'esperienza pregressa documentabile, e quindi non solo TUTTI devono risultare addestrati (e devono esserci fior di verbalini che lo dimostrino) ma se io all'interno dell'azienda ho un operaio esperto in qualcosa non posso usarlo come addestratore di quel qualcosa (almeno fintanto che lui non abbia a sua volta ricevuto l'addestramento... non si sa da chi).

E' un cortocircuito da cui non si esce e che è reso ancor più problematico dall'estrema generalizzazione a cui la nuova norma estende tale momento.

Prima di di arrivare ai contenuti, io credo sia questo il nodo da sciogliere... da cui dipendono anche i contenuti...
Mi permetto di dissentire per una serie di motivi:
1- Sia che io abbia in azienda da 20 anni, sia che io lo abbia appena assunto, il Lavoratore deve essere "qualificato" per lo svolgimento delle attività che deve svolgere (tanto per capirci, è il medesimo "processo" di qualificazione che fa il Datore di Lavoro per attribuire ad un Lavoratore la condizione di PES o PAV per una specifica attività).
Pertanto il Datore di Lavoro deciderà (e sarà meglio che documenti adeguatamente la sua decisione) se un lavoratore già esperto (20 anni di esperienza) debba o meno essere addestrato.

2- L'art.37 comma 5 del D.Lgs.81/2008 stabilisce (fin dal 2008) che l'addestramento sia effettuato da "persona esperta", pertanto se una persona (lavoratore) è "esperta" è, ovviamente un idoneo addestratore.

3- Se proprio vogliamo andare a cercare un ulteriore "supporto" che ci aiuti a decidere chi è esperto, potremmo sempre "appoggiarci" all'Accodo 53/CSR del 22/02/2012 (Abilitazione attrezzature) che, al punto 2. "individuazione e requisiti dei docenti" specifica che per le parti pratiche della formazione (cioè l'addestramento) il requisito richiesto è "esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi"
In alternativa posso sempre utilizzare (come sostengono altri) la nozione di "Persona Esperta" di cui alla CEI 11-27.

Tuttavia, il mio post non verteva sul problema della "qualificazione", bensì sulla "traccia" da fornire per gli "addestratori" nell'erogazione di un addestramento adeguato.

Saluti
Geko - Torino
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birdofprey
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Geko ha scritto: 15 feb 2022 16:55bensì sulla "traccia" da fornire per gli "addestratori" nell'erogazione di un addestramento adeguato.
Io, su tale aspetto, non mi allargherei oltre quanto stabilito dalla norma. Esercitazione/i pratica/che seguite da prova/e pratica/che.

Per ogni addestramento individuerei quindi una serie di operazioni ricorrenti e predisporrei un verbalino in cui la persona esperta spiega "come si fa" e poi mette alla prova l'addestrato osservando "mentre lo fa". Punto. Secondo me l'addestramento è un qualcosa di 100% pratico che non implica spiegoni teorici. Per quelli esiste già l'informazione e la formazione.

Resto invece molto perplesso sul fatto di non erogare addestramento a lavoratori che io reputo "esperti" sulla mia base di una mia discrezionalità. In caso di evento di una certa gravità, io son convinto che il mancato addestramento diventi facilmente una aggravante (so che esiste dal 2008 ma se proprio adesso il legislatore ha scelto di calcare la mano un motivo c'è...) e son convinto che la difesa "non l'ho addestrato perché era già esperto" non fornisca molta tutela, soprattutto in quei casi in cui l'evento è causato da un errore umano grossolano.

Se fosse stato addestrato forse non lo avrebbe commesso... il DL, omettendo l'addestramento, non ha fatto tutto (ma proprio tutto) quello che era in suo potere per evitare...
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