Ciao, mi chiedono la formazione per il commissionatore con uomo a bordo in piedi.
A mio parere, visto che l'operatore sta in piedi, tale formazione non rientra in quella prevista dall'Accordo SR del 22 febbraio 2012 per i carrelli elevatori (Allegato A, punto 1.1 lettera e) punto 2 "...azionato da un operatore a bordo su sedile") , ma potrebbe rientrare nella formazione per PLE:
"a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio."
Cosa ne dite?
Oppure formazione non normata e faccio io?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Commissionatore con uomo a bordo in piedi
- weareblind
- Messaggi: 3178
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Non normata. A meno che il tuo commissionatore non abbia particolari caratteristiche. Magari ce lo descrivi?
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Al momento non l'ho visto. Mi hanno chiamato in causa solo per la formazione.
Vedo se riesco a farmi inviare un libretto o almeno marca e modello.
Ma il fatto che la definizione contenuta nell'Accordo SR combaci perfettamente anche con il commissionatore non conta?
Vedo se riesco a farmi inviare un libretto o almeno marca e modello.
Ma il fatto che la definizione contenuta nell'Accordo SR combaci perfettamente anche con il commissionatore non conta?
rientrano nell'accordo solo le attrezzature lì previste.
C'è anche una circolare che lo chiarisce
Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013
4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI É RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A, dell’Accordo in argomento, e
rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi
non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni
dell’Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste
di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale,
area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc..
manfro
C'è anche una circolare che lo chiarisce
Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013
4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI É RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A, dell’Accordo in argomento, e
rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi
non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni
dell’Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste
di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale,
area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc..
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP