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Fornitura di attrezzatura a piè d'opera

Titolo IV
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ingmang
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Iscritto il: 18 ott 2004 17:41

L'allestimento in cantiere di una gru da 500 ton, può essere considerato fornitura di attrezzatura a pie d'opera? Quattro persone per due giorni.
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luciman
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Iscritto il: 01 giu 2021 18:29
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Il montaggio di una attrezzatura seppure complessa non si configura come attività di cantiere e come tale non deve essere coordinata dal CSE. Tra l'altro neppure l'utilizzo della autogru in cantiere per i sollevamento essendo un nolo a caldo non rientra tra le attività che richiedono POS e coordinamento diretto dell'impresa.
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Fabrizio21
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Iscritto il: 01 giu 2021 09:29

boh .. ho visto montare e smontare gru ... ho visto cadere dall’alto attrezzi manuali... ho visto udraulici schivati dalla pioggia dall’alto ... non mi convince il non coordinare.
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luciman
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Iscritto il: 01 giu 2021 18:29
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Una autogru fino a che non è montata non può essere utilizzata per il lavoro, quindi il montaggio non è attività lavorativa di cantiere. Rientra nei rischi propri dell'impresa. Ai sensi dell'allegato XV non deve essere presa in considerazione nel PSC.
Anche i sollevamento con autogru non è attività di cantiere. L'attività è il montaggio di qualcosa con autogru. Quindi autogru non rientra tra attività da POS.
Basta leggere allegato XV per avere il quadro esatto.
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
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Sempre che l'attività di allestimento avvenga in un area esterna al cantiere o al suo interno ma senza che la stessa interferisca con le attività in titolo iv.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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fuxas
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Iscritto il: 06 mag 2008 11:13

Secondo me i rischi interferenziali del montaggio della gru dovrebbero essere gestiti nel psc.
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Fuxas
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linoemilio
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Iscritto il: 26 ago 2005 15:58
Località: San Giovanni Bianco (BG)

Di per sé una ditta che monta una gru/autogrù, a parere (non mi risultano pronunciamenti degli Ermellini sull'argomento), non rientra nel novero delle imprese "esecutrici" di cui all'art. 89 c. 1 lett. i-bis: (impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali)
Montare un'attrezzatura di lavoro non significa eseguire un'opera o parte di essa... un'attrezzatura di lavoro non è un'opera né una parte di essa e come tale non segue gli obblighi delle imprese esecutrici.

Sicuramente il montaggio/modifica/manutenzione/smontaggio di una gru/autogrù è una fase/sottofase di lavoro che presenta rischi certamente propri che potrebbero generare anche rischi interferenziali.
L'esame di quest'aspetto è fondamentale.

Se l'esito della valutazione presentasse solo rischi propri non v'è dubbio che l'individuazione, l'analisi e l'eliminazione (o riduzione) di tali rischi spetta esclusivamente al DdL della ditta che esegue il montaggio/modifica... ecc.
Se, per le condizioni di quel momento, in quello specifico contesto del cantiere, tali operazioni dovessero far nascere anche rischi interferenziali è indubbio che l'individuazione, l'analisi e l'eliminazione (o riduzione) di questi altri rischi non possano che essere di competenza e in capo al CSE.

In entrambe le tipologie di rischio, non essendo la ditta un'impresa esecutrice, non potrà esserle richiesto il documento operativo previsto per queste imprese... ovvero il POS per il fatto, appunto, che esecutrici non sono. (art 96 c. 1 lett. g): I DdL delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici... omissis... redigono il POS di cui all’art. 89 c. 1 lett. h)

Basterà concordare specifiche procedure in un'altrettanto specifica Riunione di Coordinamento (RdC) da parte del CSE.

Vi sarebbero, poi, da tener presente altre cose che riguardano la gru/autogrù in regime di noleggio a caldo (non si sognano neppure di noleggiare a freddo o in comodato d'uso una 500 t.) o di subappalto ma, questa è un'altra storia. :smt039
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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linoemilio
Messaggi: 823
Iscritto il: 26 ago 2005 15:58
Località: San Giovanni Bianco (BG)

fuxas ha scritto: 05 giu 2021 10:08 Secondo me i rischi interferenziali del montaggio della gru dovrebbero essere gestiti nel psc.
Ciao Fuxas
La redazione del PSC comporta per il CSP l'individuazione, l'analisi e l'eliminazione, o riduzione, dei rischi interferenziali dovuti, fra le altre cose, anche alle lavorazioni.

Poiché il cronoprogramma dei lavori è semplicemente inventato, (creato, cioè, in modo ottimale dal CSP per la realizzazione dell'opera che se è fortunato durerà i primi 2-3 max 4 giorni) risulteranno inventati anche i conseguenti rischi interferenziali.
Al momento della redazione, di sicuro, il CSP non conosce l'impresa che si aggiudicherà i lavori... la sua manodopera... le attrezzature che utilizzerà... le tecnologie che applicherà... ecc.

Poiché queste sono prerogative sacre ed inviolabili del DdL dell'impresa (salvo particolari prescrizioni che durante il percorso dell'opera normalmente vengono completamente ribaltate) occorre, correttamente, che tutte le concrete variazioni vengano discusse e programmate attraverso le preventive Riunioni di Coordinamento che fungono da varianti al PSC. :smt039
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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ingmang
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Iscritto il: 18 ott 2004 17:41

Ciao Lino Emilio,
come ben sai io sono per far fare il POS a tutti quelli che svolgono attività all'interno del cantiere, compreso anche la movimentazione dei materiali con autogru. Anche se questo è un nolo a caldo.
In questo caso, arrivo in cantiere l'azienda che ancora mi deve mandare documenti e pos, e che mi aveva chiesto di poter parcheggiare macchina in cantiere, intenya a montare la macchina. Al che io gli ho spediti fuori dal cantiere. Loro mi oppongono il fatto che è una consegna di una attrezzatura in cantiere e come tale è esclusa da tutto sia pos che duvri.
Io gli ho detto, adesso andate e leggete il PSC.
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luciman
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Iscritto il: 01 giu 2021 18:29
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Concordo con Lino Emilio, ma non con ingmang. Il CSE autoritario che vessa le imprese con richieste assurde e illegali non fa bene alla sicurezza del cantiere. Il PSC non può mai superare le richieste di legge.
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