Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Fornitura di attrezzatura a piè d'opera

Titolo IV
Avatar utente
luciman
Messaggi: 35
Iscritto il: 01 giu 2021 18:29
Località: Europe

Scusa GIVI, ma se il montaggio di una macchina è considerata una fornitura di attrezzatura a piè d'opera, non serve il POS, e siccome è rischio proprio impresa neppure il PSC lo deve prendere in considerazione. Per cui non serve niente. Attività autogestita in cantiere dal fornitore della macchina, senza che nessuno neppure il CSE gli possa dire qualcosa.
Ormai stanno prendendo piede i cse padri padroni che chiedono di tutto e di più in completo spregio della legge. Questi CSE sono fortunati che le cause legali costano e le imprese non hanno voglia di affrontarle. Vedi mia ultima storia con firma rls su pos
Avatar utente
givi
Messaggi: 1911
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Il montaggio di quella macchina da 500 ton impatta di brutto sul cantiere e, a mio avviso, solo un CSE pazzo potrebbe pensare di "non fare nulla" o peggio ancora "di non dovere fare nulla".
Prima di essere una questione di norme, che vorrei evitare di citare, è una questione di buon senso.
:smt039
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Avatar utente
luciman
Messaggi: 35
Iscritto il: 01 giu 2021 18:29
Località: Europe

Ma se la legge non prevede nulla? Tutti costi in più per le imprese.
Avatar utente
givi
Messaggi: 1911
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

luciman ha scritto: 10 giu 2021 13:43 Ma se la legge non prevede nulla? Tutti costi in più per le imprese.
Diciamo che questa è la tua personale interpretazione della legge.
Provo a convincerti con qualche domanda ma nella logica di evitare costi per le imprese non so se valga la pena.

1- Il progettista e il CSE hanno / non hanno fatto scelte progettuali in tal senso? 500 Ton per sollevare cosa?;
2- chi ha deciso di "far entrare" un gru da 500 ton? L'impresa? Potrebbe averlo scritto nel POS? o forse è una macchina di nessuno che improvvisamente compare in cantiere, automontante e autoconvocatasi ?
3- per dimensione, peso / ingombri modalità (credo inusuali) di ingresso potrebbe interferire con qualcosa in cantiere ? (dove passa, la strada ha portanza adeguata?, dove la monto? li c'è portanza e chi la valuta?, può interferire con qualcosa durante l'uso?, linee elettriche, alberi, ponteggi, costruzioni attigue?). Chi lo valuta questo? Il trasportatore quando il lunedì mattina arriva in cantiere ? (c'iò na cosetta da montà; ndo la metto?);
4- l'area sottostante ipoteticamente dovrebbe essere interdetta durante l'uso; impatta o no con il lavoro da fare?
5- chi la posiziona in cantiere ne rende conto a qualcuno? scrive qualcosa? a chi lo da sto pezzo di carta e per farci cosa?
6- mettiti nei panni del CSE; se nottetempo montassero una cosa del genere in cantiere senza dirti niente cosa diresti?

Di più nin so! :smt011
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Avatar utente
ingmang
Messaggi: 60
Iscritto il: 18 ott 2004 17:41

GIVI
Direi che con questo hai messo la parola fine a questa discussione. :smt038
Avatar utente
ale3000
Messaggi: 259
Iscritto il: 15 apr 2006 10:08

Ciao a tutti,
riprendo questo post, perchè sto pensando ad un altro problema simile a quello della gru.. il ponteggio: e mi sono imbattuta in questo post.

Io sono della linea di ingmang, se ho capito la sua posizione, e ricordo che già in passato il considerare la ditta addetta al montaggio ponteggio "non esecutrice" non mi convinceva molto, e non mi convince ora!

Mi rinfrescate la memoria sulle vostre idee in merito ? e su quale linea a livello nazionale ci si è attestati in questi ultimi anni, dal punto di vista degli organi di vigilanza .. sono un tantino arrugginita :smt045
Avatar utente
Delale
Messaggi: 173
Iscritto il: 15 lug 2014 17:07
Località: Altamura

ale3000 ha scritto: 26 ott 2021 18:20 Ciao a tutti,
riprendo questo post, perchè sto pensando ad un altro problema simile a quello della gru.. il ponteggio: e mi sono imbattuta in questo post.

Io sono della linea di ingmang, se ho capito la sua posizione, e ricordo che già in passato il considerare la ditta addetta al montaggio ponteggio "non esecutrice" non mi convinceva molto, e non mi convince ora!

Mi rinfrescate la memoria sulle vostre idee in merito ? e su quale linea a livello nazionale ci si è attestati in questi ultimi anni, dal punto di vista degli organi di vigilanza .. sono un tantino arrugginita :smt045
Mia posizione: il ponteggio è un apprestamento e non parte dell'opera, ergo l'impresa che solamente monta/trasforma/smonta il ponteggio non è esecutrice. Dal punto di vista della linea tenuta dai vari OdV, guardando le varie discussioni sui social a cui partecipano persone da più parti di Italia, ci sono OdV che la vedono come me, altri no, sia in Asl che in inl 👋
Avatar utente
ale3000
Messaggi: 259
Iscritto il: 15 apr 2006 10:08

Delale ha scritto: 26 ott 2021 22:36
Mia posizione: il ponteggio è un apprestamento e non parte dell'opera, ergo l'impresa che solamente monta/trasforma/smonta il ponteggio non è esecutrice. Dal punto di vista della linea tenuta dai vari OdV, guardando le varie discussioni sui social a cui partecipano persone da più parti di Italia, ci sono OdV che la vedono come me, altri no, sia in Asl che in inl 👋
Grazie mille: temevo una risposta di questo tipo.
Mi pare davvero inverosimile che non si sia arrivati ancora ad un'univoca lettura della definizione di ditta esecutrice?

-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;


Mi piacerebbe ripercorrere la cronologia normativa per andare a scovare quando si è cominciato a dividere le attività in:
- attività esecutive
- attività non esecutive
Avatar utente
Delale
Messaggi: 173
Iscritto il: 15 lug 2014 17:07
Località: Altamura

ale3000 ha scritto: 27 ott 2021 10:27
Delale ha scritto: 26 ott 2021 22:36
Mia posizione: il ponteggio è un apprestamento e non parte dell'opera, ergo l'impresa che solamente monta/trasforma/smonta il ponteggio non è esecutrice. Dal punto di vista della linea tenuta dai vari OdV, guardando le varie discussioni sui social a cui partecipano persone da più parti di Italia, ci sono OdV che la vedono come me, altri no, sia in Asl che in inl 👋
Grazie mille: temevo una risposta di questo tipo.
Mi pare davvero inverosimile che non si sia arrivati ancora ad un'univoca lettura della definizione di ditta esecutrice?

-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;


Mi piacerebbe ripercorrere la cronologia normativa per andare a scovare quando si è cominciato a dividere le attività in:
- attività esecutive
- attività non esecutive
In realtà la definizione è univoca, è chi assimila il ponteggio all'opera o a parte di essa che non rispetta tale definizione, a mio parere...
Avatar utente
ale3000
Messaggi: 259
Iscritto il: 15 apr 2006 10:08

Ciao,
io parlavo di rivedere la distinzione tra attività esecutive e attività non esecutive e questo non implica in automatico considerare ponteggio parte di un'opera, cioè non vale a mio avviso la proprietà transitiva.

La norma afferma che "ditta esecutrice" è chi esegue un'opera o parte di essa.

il termine OPERA per me è sinonimo di cantiere :
cantiere= realizzazione di un'opera

e quindi da qui deduco che tutti quelli che contribuiscono ai lavori del cantiere contribuiscono all'opera.

Quindi penso che la ditta che monta i ponteggi contribuisce all'opera, con annessi rischi interferenziali tra ditte.


Inoltre leggendo i famosi considerando della direttiva "madre", come sotto riportati in breve stralcio, mi pare che venga rafforzato questo concetto di inglobare tutti i datori di lavoro che operano in cantiere e non solo quelli che costruiscono la struttura e le finiture dellì'opera in senso stretto :

- considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera;


- considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- considerando pertanto che è necessario estendere ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro, quando esercitano essi stessi un'attività sul cantiere, talune disposizioni pertinenti della direttiva 89/655/CEE
Rispondi

Torna a “Cantieri”