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Nofer
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new man ha scritto: Sul lavoro notturno come rischio professionale non sono molto competente, non mi è mai capitata un'azienda con lavoro notturno. Francamente però credo che il solo fatto di fare un lavoro di notte, invece che di giorno, possa dare problemi di metabolismo, fuso orario, fuso il lavoratore, problema tempi di recupero, ecc. Mi sembra corretto che l'idoneità debba tener conto se il lavoratore ce la fa di notte a star sveglio (a parte che basta una caraffa di caffè, ma poi si aggrava il rischio stress...).

Che stress  :smt012
ahahahah! sono perfettamente d'accordo!

Ciò che non ho specificato nelmio precedente intervento è che non esiste il "rischio da lavoro notturno", se ne parliamo come "agente di rischio"  la cui presenza ed entità vanno valutate a cura del DdL (e NON del fantomaticissimo responsabile della sicurezza...).
Se infatti andiamo a rileggerci la normativa, nel coso 81 non troviamo una ceppa, nell'elenco delle MP di cui ai DM 27 aprile 2004 con le successive integrazioni della lista delle MP con obbligo di denuncia il "lavoro notturno" come agente di rischio NON c'è, non essendo un agente chimico, nè fisico, nè biologico.
Inoltre, la normativa di regolamentazione del lavoro notturno, D.Lgs. 66/2003 all'art. 11 dice testualmente:
1.   L'inidoneita'   al  lavoro  notturno  puo'  essere  accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
  2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che  possono   essere  esclusi  dall'obbligo  di  effettuare  lavoro notturno.  E'  in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore  24  alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al  compimento  di  un  anno  di  eta'  del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno etc. etc.
E se nel merito del commillo 2 c'è a dire che non mi risulta sin qui neppure un CCNL che ne parli (anzi, se avete notizia informatemi!), in relazione al commillo 2 il sucessivo art. 14 dice che :
1.  La  valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per  il  tramite  del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto   legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,  attraverso  controlli  preventivi e periodici, almeno ogni  due  anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi
ma questo solo dal 2004, e per come sta scritto si vede chiaramente che il MC è la terza ed ultima ipotesi possibile. Se è un alternativa, e lo è altrimenti non stava scritto "o", che in grammatica è disgiunzione bensì "e" che in grammatica è congiunzione, vuol dire che non è un obbligo del MC, bensì una facoltà del MC della quale il DdL si può avvalere, non "deve" per forza avvalersi.

Il tutto, al solo scopo di ribadire la quantità di assurdità che ci sono nelle citata sentenza.
Nofer
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walkerboh
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Molto utile questa discussione...
Come sempre c'è da imparare..... :smt030
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