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REACH-CLP e rifiuti

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Nofer.

Segnalo gentilmente presente a SIC1945 che la presente discussione e' stata estrapolata dalla seguente:
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... 372#102372
Cordiali saluti a tutti
Mod :smt039  


Sic, permettimi di porti una domanda da  1 miliardo di euro.

Il REACH -ed anche il CLP- espressamente non sono riferibili in sé alla classificazione dei Rifiuti. E tuttavia, per l'assegnazione/definizione delle caratteristiche di pericolo e per la classificazione di un rifiuto come pericoloso o non pericoloso, nel caso di codici "a specchio" il  bestiaccio 152/06  continua a blaterare all'ultimo capoverso del punto 3.4 di Allegato D (degli allegati alla parte quarta, sempre tante imprecazioni a chi ha formattato il 152/06...) queste definizioni vanno fatte che"Ai fini del presente Allegato per «sostanza pericolosa» si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche".
Dunque, atteso che la Dir. CE  67/548 è "stata morta" e sostituita dal Reg. CE 1272 e s.m.i., a me pare che se nella classificazione della pericolosità di un rifiuto l'analista "utilizzatore a valle" - che oggettivamente utilizzatore più a valle di chi analizza un rifiuto non saprei chi altro, forse giusto gli operatori dell'impianto di conferimento ma quelli non mi pare lo "utilizzino" a meno che non sia un recupero di materia - toppa la classificazione potrebbe anche incorrere nella fattispecie di art. 6 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12 e 15 del regolamento in materia di revisione della classificazione) c. 1 che dice:
D.Lgs. 186/2011 ha scritto:1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non ottempera all'obbligo di stabilire i limiti di concentrazione specifici ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.


Ipotizziamo che un x rifiuto contenga ad esempio rame metallico (facile, basta prendere un bel pomello di bronzo o una maniglia di ottone tutte ammaccate e pertanto inutilizzabili ...) e che l'analista, in base al famigeratissimo principio di maggior cautela, decida di assegnare una frase di rischio, peraltro a casaccio perché il rame in quanto rame (copper) da solo come metallo nell'Allegato VI parte III non c'è.  E ipotizziamo che per la quantità di rame si superi il limite ci pericolosità che in realtà appartiene ad un y composto del rame che non c'è in quella "miscela".

Bene, per come le vedrei io c'è stata violazione di quell'articolo, perchè non ha stabilito i limiti di concentrazione specifici ivi previsti .
Il tutto, lasciando perdere che un certificato così redatto è senza meno un falso sia ideologico che materiale e quindi comunque sarebbe un reato.

Te, come la vedi?
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SIC1945
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Forse non ho capito bene la domanda ...
Comunque, in base al comma 3 dell'art. 1 del CLP, i rifiuti non sono soggetti allo stesso CLP; e quindi non si può applicare ai rifiuti il 186/2011.
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