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RLS e sua formazione

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Bond
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ursamaior ha scritto:Difficilmente ciò potrebbe accadere per la questione sollevata a riguardo degli RLS, ma comunque resta un obbligo.
Art. 47 (ma ormai lo sai a memoria)
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ora dimmi tu a se questa forma grammaticale e logica delle lingua italiana pone un qualche obbligo a carico di qualcuno.
Personalmente ritengo di no.

In tutti i casi in cui c'è un obbligo c'è anche la figura a cui compete questo obbligo; qui non c'è.

Gli obblighi scattano dopo a carico del DDL.

Ok, basta siamo off topic su di un argomento trito e ritrito ormai da 16 anni.

Ciaaa
Bond
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Stilo
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Località: Motor Valley

Proprio per non andare OT restiamo sulla questione di partenza.
il RLS c'é ed é previsto l'aggiornamento annuale.
L'azienda NON lede alcun suo diritto non impedendogli di aggiornarsi (a spese del ddl) con le modalità che preferisce.
Ora, da non ledere un diritto a diventare 'segretario' del RLS ce ne passa.
Non riscontro alcun obbligo da parte dell'azienda di iscriverlo ad un corso.
per me la faccenda é chiara in questi termini.
Poi, sul cosa succede se il RLS non si é aggiornato é un altro film (che comunque non implica nulla a carico del ddl).
Grazie per i vostri interventi
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Dai Bond, lo sai bene quanto me che stiamo parlando di una cosa che costituisce un diritto/dovere dei lavoratori.
E' come il voto. Hai il dovere civico di andare a votare ed il diritto di farlo.
Non sei tenuto a giustificare la scelta di non votare, ma resta il dovere.

Ma perchè nel 2012, nell'anno 18 dell'era D.S. (dopo 626) parliamo ancora di questo?
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Ok, ora ho letto la discussione. Quoto Stilo.
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walkerboh
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Per Ursulamajor:

Quoto tutto ciò che hai scritto, in caso di incidenti senza parafulmini scattano sanzioni, però, dal punto di vista di conseguenza diretta ed immediata, non mi sembra che l'art 84 comma 1 abbia sanzioni, per quanto assurdo.
(in ogni caso l'art. 84 è stato preso ad esempio.)

Codice: Seleziona tutto

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo [b]80, comma 2.[/b]
2. Il datore di lavoro37 e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione:
....
e) d[b]egli articoli 80, comma 2[/b], 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.000 a 4.800 euro per la violazione:
d) dell’articolo [b] 80, commi 3 e 4.[/b]
Almeno il mio pdf dice questo.

In pratica, non mi risulta che il comma 1 sia sanzionato direttamente.
Questo da un'analisi strettamente causa->effetto.
Ovvio che poi intervengono tutta una serie di con-cause e violazioni più o meno generiche, ma il non rispetto dell'84 non è direttamente sanzionato da quanto ho visto.

OFF-OFF-topic.
Bond vuole la mia pelle e mi accoglie a pellettoni.
Nofer mi ha chiamato multatore pazzo.
Sono entrato da poco e sono riuscito a farmi voler bene immediatamente ! :smt022  :smt051
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Ok, adesso ti spiego come è andata e ti dimostro che sbagli.
Non per dire, ma se c'è una parte del D.Lgs. n. 81/2008 che ha una ratio e una coerenza interna è il suo apparato sanzionatorio.

La protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle scariche atmosferiche è prevista e sanzionata nella violazione dell'art. 80, comma 1, lett. e).
Non solo... Quella disposizione è anche assistita dalla sanzione più pesante dell'intero decreto 81/2008 dopo quella del solo arresto.
In pratica il datore di lavoro che non protegge i propri lavoratori dai rischi derivanti dai fulmini si becca il massimo della contravvenzione penale prevista nel decreto. Non mi sembra poco come messaggio e come efficacia deterrente.

L'art. 84, non si occupa di tutelare i lavoratori dai fulmini (se credevi che questo fosse il suo scopo ti sei sbagliato e devi stare più attento quando leggi le norme), ma strutture, macchine, impianti...
Per carità, ci puoi anche pensare a mettere una sanzione sopra questo, ma converrai con me che se hai protetto i lavoratori dai fulmini, automaticamente stai proteggendo anche strutture, macchine e attrezzature dai fulmini stessi (l'automatismo in realtà non esiste, ma non voglio entrare nel merito di questa questione che comunque è marginale).

Se fosse stata inserita una sanzione anche all'art. 84, nel caso in cui il datore di lavoro non avesse installato un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, avrebbe dovuto essere sanzionato per la violazione di entrambi gli articoli, cosa francamente un pochetto eccessiva e un tantinello ridicola.

Ho così preferito sanzionare il solo art. 80, comma 1, lett. e) perchè è quello che garantisce la protezione dei lavoratori dalla fulminazione diretta e indiretta.

A latere di tutto questo, ti invito anche a considerare che nella versione originale del D.Lgs. 81/2008 (quella prima delle modifiche del D.Lgs 106/2009) non era prevista sanzione nè per l'art. 80 (per intero), nè per l'art. 84.
Questo significa che se non avessero deciso di riformare l'apparato sanzionatorio, allora sì che non si sarebbe potuto sanzionare il datore di lavoro che non avesse installato un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche laddove necessario, ma anche che facesse lavorare i propri lavoratori con un impianto elettrico non a norma o semplicemente qualora vi fossero dei conduttori sotto tensione non isolati a portata di mano.

Converrai con me che, al contrario di molte critiche che sono state mosse all'apparato sanzionatorio dopo la riforma del D.Lgs. 106/2009, in effetti il nuovo apparato sanzionatorio, quello odierno, ha elevato le tutele dei lavoratori, non le ha abbassate, dato che prima di questo intervento l'obbligo del datore di lavoro di garantire la protezione dei lavoratori dal rischio elettrico (in gener, non solo dai fulmini) non era proprio sanzionata.

Si può discutere dell'entità delle sanzioni, ma anche quella ha una sua logica. Almeno una logica. Poi la si può condividere o legittimamente criticare, ma almeno questa volta si potrà criticare una persona che ha preso una decisione sulla base di una serie di considerazioni, non uno che ha lanciato una monetina per decidere cosa e come sanzionare.
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walkerboh
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OK, ho capito il discorso che fai, lo reputo sensato e lo trovo molto interessante, anche in virtù dei ragionamenti circa la logica e la razio delle sanzioni.
Il mio discorso era tuttavia mooolto più terra terra: volevo solo portare un esempio di un obbligo non sanzionato "direttamente".Ho preso la prima cosa che ho trovato sottomano. (Ok, ho capito il tuo discorso proteggo i lavoratori => proteggo anche le macchine e gli impianti .. in effetti non ci avevo pensato a livello razionale).
A latere di tutto questo, ti invito anche a considerare che nella versione originale del D.Lgs. 81/2008 (quella prima delle modifiche del D.Lgs 106/2009) non era prevista sanzione nè per l'art. 80 (per intero), nè per l'art. 84.
Eh..per me l'81 esiste solo dopo 2009 :D
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emipi
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Stilo ha scritto: Non riscontro alcun obbligo da parte dell'azienda di iscriverlo ad un corso.
per me la faccenda é chiara in questi termini.
immagino intendi "iscriverlo ad uno specifico corso individuato dal lavoratore piuttosto che ad un altro individuato dall'azienda"
che l'azienda debba fare fare la formazione e l'aggiornamento "...la contrattazione collettiva disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico..." (art.37 c11, l'aggiornamento è un obbligo, la contrattazione dice come e quanto, con un minimo di 4/8 ore annuali)
Stilo ha scritto: L'azienda NON lede alcun suo diritto non impedendogli di aggiornarsi (a spese del ddl) con le modalità che preferisce.
non è molto chiara la frase e a chi si riferisce il "che preferisce" chi?

sul dove farla fare le uniche indicazioni sono
- come da CCNL
- con la collaborazione degli organismi paritetici

se non si manca a queste indicazioni, direi che il RLS non decide dove, anche se deve essere consultato e quindi preso in considerazione in merito ai contenuti
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yaki
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Iscritto il: 27 ott 2009 18:41

per una azienda iscritta all'esedil, l'aggiornamento di 4 ore della formazione del RLS può essere fatto dal RSPP, sentita la cassa edile ?

grazie
'cause tramps like us...... baby we were born to run
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