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POS per i noli a caldo

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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mar_marco
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Iscritto il: 13 gen 2009 10:15

Volevo condividere alcuni ragionamenti sui noli a caldo nei cantieri in relazione alla necessità di redigere dei POS.

Ritengo occorra fare una distinzione tra noli a caldo, distinzione che porta alle seguenti considerazioni:
a) Caso della sola messa a disposizione di mezzo ed operatore: la gestione di mezzo ed operatore è a cura dell’Impresa noleggiante. Non vi è nessuna ingerenza da parte del noleggiatore nell’attività produttiva e nella sua organizzazione. L’attività lavorativa si presenta come meramente accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. Qui, a mio pare, il POS non deve essere fatto, e le lavorazioni oggetto di nolo sono trattate nel POS dell'Impresa chiamante (e per la verifica formazione?), ma deve essere comunque effettuata azione di coordinamento, anche ai sensi dell’art. 26, tra le Imprese.
b) Caso del nolo a caldo che prevede la prestazione di un servizio o che prevede una concorrenza alla materiale realizzazione dell’opera. Ovvero tutte le volte che il nolo a caldo riguarda attrezzature non di uso comune e che quindi necessitano di operatori con particolare qualifica professionale che di per sé costituisce un servizio. In questo caso, a mio parere, ci va il POS.

Tenendo conto le considerazioni sopra credo che quasi sempre sia necessario il POS nei noli a caldo; infatti quasi sempre si chiama un noleggiatore (a caldo) esterno all'Impresa proprio perché egli ha l'attrezzatura specialistica e la professionalità (che l'Impresa chiamante non ha) per eseguire la specifica lavorazione.
Piutost che nient l'è mei piutost.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Quel che conta per comprendere se sia necessario o meno il POS, è capire se si tratta di un vero e proprio "nolo a caldo" oppure no.

In un nolo a caldo, il locatore mette a disposizione il mezzo e l'operatore ma non si ingerisce nell'organizzazione del lavoro e nell'attività produttiva che viene gestita dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice mediante direttive.
In questo caso, l'obbligo di garantire la sicurezza dell'operatore è a carico di quest'ultimo con la conseguenza d'integrare/prevedere nel proprio POS la specifica attività svolta mediante nolo a caldo.

In caso contrario e cioè quando un palista, ad esempio, opera di propria iniziativa senza subire alcun ordine, direttiva, ecc. da parte del datore di lavoro dell'impresa esecutrice il quale si aspetta solo un determinato risultato concordato con lo pseudo noleggiatore, ci si trova di fronte ad un subappalto mascherato e, quindi, scatta l'obbligo del POS a carico del datore di lavoro del palista.
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mar_marco
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Iscritto il: 13 gen 2009 10:15

OK seguo il ragionamento (che è molto simile al mio), con la conseguenza che, per quel che vedo nei cantieri, quasi tutti i noli a caldo necessitano di POS da parte della Impresa noleggiatrice. Mi sembra improbabile infatti che per noli a caldo che prevedono uso di attrezature o macchinari anche particolari il noleggiante si ingerisca nello sviluppo dell'attività produttiva: non avrebbe neppure le capacità tecniche nonchè la compertenza per effettuare una valutazione dei rischi da inserire nel proprio POS.
D'altra parte la direzione tecnica dell'Impresa Affidataria (noleggiante), che prevede necessarimente un'organizzazione generale del lavoro, e che non può non esservi, non va confusa con la gestione "a regia" degli operatori (che invece porterebbe a dover comprendere la lavorazione prevista dal nolo a caldo nel proprio POS).
Piutost che nient l'è mei piutost.
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