Una industria imbottiglia bombolette usando GPL come gas compresso. Possiedono 2 serbatoi da 5 mc a 16 metri distanza. Che normativa uso?
La mia linea è la seguente.
Il Decreto Ministeriale del 13/10/1994: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg" non riporta come si deve calcolare la volumetria complessiva di GPL. Per cui prendo il metodo di calcolo del Decreto Ministeriale del 14/05/2004: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc", che parla dei 15 metri di distanza. Essendo oltre i 15 metri NON applico il DM del 1994.
La posizione del funzionario è opposta: qualsiasi deposito GPL, ad uso commerciale (e l'azienda è considerata commerciale - cosa su cui già ho pesanti dubbi), che si trovi all'interno del perimetro della ragione sociale, deve essere sommato e concorre al totale, a prescindere dalle distanze e agli ostacoli che intercorrono. Mi sembra una posizione talebana, perché genera mostruose distanze di sicurezza.
Che ne pensate?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Normativa depositi GPL
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
We are blind to the worlds within us waiting to be born
L'uso anche secondo me non è commerciale, in quanto non c'è vendita del GPL, ma suo impiego in un processo produttivo.
Si deve quindi applicare il DM 14/05/04, il quale stabilisce le distanze reciproche dei serbatoi per non sommarne le capacità: paragrafo 3.
Si deve quindi applicare il DM 14/05/04, il quale stabilisce le distanze reciproche dei serbatoi per non sommarne le capacità: paragrafo 3.
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Bravo, è quel che ho proposto pure io. Anche considerando che:
Decreto Ministeriale del 13/10/1994
3.1 DEPOSITI CON SERBATOI FISSI DI CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 m3 FINO A 30 m3 E/O DI RECIPIENTI MOBILI DI CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 5.000 KG FINO A 12.000 kg.
3.1.1 I depositi di cui al presente punto a destinazione industriale, artigianale o commerciale non possono sorgere in aree individuate come A, B e C, o destinate a verde pubblico, nel Piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444.
Le 3 tipologie sono esplicitate, e io sono artigianale.
E poi:
Decreto Ministeriale del 14/05/2004
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
Art. 6. - Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:
decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.
Quindi il DM 2004 esplicitamente abroga il DM 1994 su artigianale e commerciale.
Avendo ricevuto parere negativo su progetto, nonostante abbia già discusso col funzionario, io preparerei una risposta in tal senso chiedendo al Comando di esprimersi sulla mia posizione.
Che ne pensate?
Ciao!
Decreto Ministeriale del 13/10/1994
3.1 DEPOSITI CON SERBATOI FISSI DI CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 m3 FINO A 30 m3 E/O DI RECIPIENTI MOBILI DI CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 5.000 KG FINO A 12.000 kg.
3.1.1 I depositi di cui al presente punto a destinazione industriale, artigianale o commerciale non possono sorgere in aree individuate come A, B e C, o destinate a verde pubblico, nel Piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444.
Le 3 tipologie sono esplicitate, e io sono artigianale.
E poi:
Decreto Ministeriale del 14/05/2004
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
Art. 6. - Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:
decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.
Quindi il DM 2004 esplicitamente abroga il DM 1994 su artigianale e commerciale.
Avendo ricevuto parere negativo su progetto, nonostante abbia già discusso col funzionario, io preparerei una risposta in tal senso chiedendo al Comando di esprimersi sulla mia posizione.
Che ne pensate?
Ciao!
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La normativa è certamente il DM del 2004: per essere "commerciale", l'attività dovrebbe rivendere il prodotto (quindi il GPL) così come acquistato, altrimenti si configura un'attività di tipo industriale o artigianale.
Puoi chiedere al Comando di esprimersi, ma ho paura che passino mesi prima di avere risposta.
In alternativa puoi chiarire la cosa con il funzionario e con il Comandante, quindi presentare un nuovo progetto in base a quanto avrai concordato.
Puoi chiedere al Comando di esprimersi, ma ho paura che passino mesi prima di avere risposta.
In alternativa puoi chiarire la cosa con il funzionario e con il Comandante, quindi presentare un nuovo progetto in base a quanto avrai concordato.
Per esperienza personale, io ti consiglierei di prendere appuntamento con il Comandante, e di fargli notare l'incongruenza del parere espresso.
Generalmente ci si può parlare e se hanno sbagliato aggiustano il tiro.
Alla fine sono dei tecnici come noi.
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- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Tenete presente che ho fatto 2 incontri DOPO il parere, col funzionario. Adesso mi coordino politicamente col committente, poi però manderei una pacatissima disamina via PEC in risposta al parere negativo.
Grazie!
Grazie!
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- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
E invece no. Oggi incontro con associazione di categoria e...Terminus ha scritto:La normativa è certamente il DM del 2004: per essere "commerciale", l'attività dovrebbe rivendere il prodotto (quindi il GPL) così come acquistato, altrimenti si configura un'attività di tipo industriale o artigianale.
Puoi chiedere al Comando di esprimersi, ma ho paura che passino mesi prima di avere risposta.
In alternativa puoi chiarire la cosa con il funzionario e con il Comandante, quindi presentare un nuovo progetto in base a quanto avrai concordato.
Decreto Ministeriale del 14/05/2004
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
Art. 1. - Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.
Ora, io in italiano leggo che devo imbottigliare o travasare GPL liquido. Solo GPL liquido. INVECE l'interpretazione è che NON IMPORTARE QUALE E' LA QUOTA PARTE imbottigliata, anche solo 10 gr per bomboletta da 500 gr, se spruzzate 1 goccia di GPL liquido siete imbottigliatori, quindi D.M. del 1994 integrale.
Insomma il D.M. del 2004 si applica solo se a fine linea GPL avete un bruciatore; se invece spruzzate il GPL a qualsiasi titolo, D.M. 1994.
Evviva.
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