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Prevenzione incendi RSA

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albangius
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Iscritto il: 30 gen 2010 15:01
Località: Toscana

Buonasera, scrivo in merito all'applicazione del D.M. 18 settembre 2002 ed in particolare sull'aspetto inerente le scale interne. Nel caso specifico trattasi di una struttura di tipo C,  esistente, ed avente superficie maggiore di mq.500 e pertanto rientrante nel campo di applicazione del TITOLO III del suddetto decreto. Trattandosi di un edificio avente altezza antincendio inferiore a 12 metri ed essendo  la distanza misurata da ciascuna porta dei locali  alla scala inferiore a 15 metri, in base al par.15.8 è consentito disporre di una sola scala. A questo punto mi chiedo se devo tener conto anche di quanto previsto dal par.15.5.3, ossia se la scala debba immettere mediante percorso protetto in luogo sicuro. Nel caso in esame la lunghezza del corridoio  da percorrere dalla fine della scala protetta all'uscita è di circa 8 metri, il problema è che su questo percorso si affacciano 4 locali e quindi se tale percorso dovesse risultare protetto questo imporrebbe, oltre che il rispetto della REI delle strutture anche l'installazione di ben 4 infissi rei (uno per ciascun locale). Da neofita in materia, mi chiedo quale sia la corretta interpretazione della norma e chiedo scusa in anticipo a coloro che considerano la questione banale.
Ringrazio chiunque voglia esprime un giudizio tecnico in merito.
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Terminus
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Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Un percorso protetto è compartimentato rispetto a locali adiacenti non facenti parte del percorso stesso.
Quindi pareti e porte dovranno avere la richiesta caratteristica EI.
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albangius
Messaggi: 190
Iscritto il: 30 gen 2010 15:01
Località: Toscana

Grazie Terminus per la cortese risposta, pertanto a quanto capisco  confermi l'interpretazione che ho dato alla norma ossia ammissibilità di una sola scala (in quanto verificate le condizioni imposte dalla norma e riportate nel precedente messaggio) ma creazione di un percorso protetto dalla scala all'uscita.
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