Buonasera, scrivo in merito all'applicazione del D.M. 18 settembre 2002 ed in particolare sull'aspetto inerente le scale interne. Nel caso specifico trattasi di una struttura di tipo C, esistente, ed avente superficie maggiore di mq.500 e pertanto rientrante nel campo di applicazione del TITOLO III del suddetto decreto. Trattandosi di un edificio avente altezza antincendio inferiore a 12 metri ed essendo la distanza misurata da ciascuna porta dei locali alla scala inferiore a 15 metri, in base al par.15.8 è consentito disporre di una sola scala. A questo punto mi chiedo se devo tener conto anche di quanto previsto dal par.15.5.3, ossia se la scala debba immettere mediante percorso protetto in luogo sicuro. Nel caso in esame la lunghezza del corridoio da percorrere dalla fine della scala protetta all'uscita è di circa 8 metri, il problema è che su questo percorso si affacciano 4 locali e quindi se tale percorso dovesse risultare protetto questo imporrebbe, oltre che il rispetto della REI delle strutture anche l'installazione di ben 4 infissi rei (uno per ciascun locale). Da neofita in materia, mi chiedo quale sia la corretta interpretazione della norma e chiedo scusa in anticipo a coloro che considerano la questione banale.
Ringrazio chiunque voglia esprime un giudizio tecnico in merito.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Grazie Terminus per la cortese risposta, pertanto a quanto capisco confermi l'interpretazione che ho dato alla norma ossia ammissibilità di una sola scala (in quanto verificate le condizioni imposte dalla norma e riportate nel precedente messaggio) ma creazione di un percorso protetto dalla scala all'uscita.