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Nuovo Accordo Formazione art.73 comma 5 (1a parte)

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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givi
Messaggi: 1912
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Ing,   Arch,  Geom,  Per Ind eccc di cui all'art. 98 non devono essere iscritti ai rispettivi albi.
Nel contesto che stai indagando non può che significare:
Ing. -->Ord INg
Arch.--> Ord Arch
.....
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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larsim
Messaggi: 2045
Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

grazie givi.. anche io lo leggo cosi.. anche se non è che abbiano usato una formula proprio chiara..
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

Salve, scusate se mi insinuo con un mio post. Ho letto che avete già parlato dei mezzi, delle ore, dei soggetti formatori, ma io purtroppo sono ancora ferma ai soggetti destinatari.
Secondo la nostra ASL, reduce da un aggiornamento tenutosi la settimana scorsa a Bergamo, anche i datori di lavoro rientrano tra i soggetti da formare, così come gli autonomi e i soci di società semplici. Io nell'art. 73 leggo solo il termine Lavoratori e tra le definizioni date dall'81 i soggetti che ho menzionato rientrano tra i NON equiparati.
Qualcuno di voi mi può chiarire come stanno le cose? grazie.
Laura.
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ursamaior
Messaggi: 4924
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Mi dici esattamente dove, all'interno dell'art. 73, comma 5 leggi la parola lavoratori?
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

Grazie della risposta.
Chiedo umilmente scusa per non essermi espressa in modo sufficientemente chiaro... ci riprovo, sperando questa volta di riuscirci. :smt033

Nel comma 5 l'81 parla di operatori, ma non nel resto dell'articolo.
Peraltro nelle definizioni dell'81 il termine operatore non esiste, esiste solo quello di lavoratore.
E anche quando si parla di formazione il termine operatore non esiste:
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi

ma potrei menzionare la medesima cosa per l'addestramento.
Infatti l'81 si applica per intero laddove vi sia almeno un lavoratore dipendente o equiparato, nei rimanenti casi (quelli dell'art. 21) la formazione è facoltativa.
Quindi io mi chiedo perché questo termine, sulla quale non vi è chiarezza alcuna, improvvisamente sovrasti gli altri,
e chi ha deciso e dove quali soggetti comprende.

Per di più l'introduzione dell'allegato A ribadisce il concetto di oneri, orari e formazione specifica previsti dall'art. 37 che riguarda sempre i lavoratori.
In nessun punto dice che si estende ai soggetti dell'art. 21,  tantomeno al datore di lavoro. L'art. 21 è sostanzialmente una deroga che non si può annullare inserendo semplicemente un termine incerto. Devi specificare che la deroga in quel caso non c'è. Ma l'art. 21 è rimasto invariato, e quell'art. non fa distinzione tra formazione generica o specifica.

Questa confusione persiste nell'accordo.
Alla lettera A (individuazione delle attrezzature) si parla di operatori
Alla lettera B (soggetti formatori, durata, contenuti minimi, ecc) si parla di lavoratori

Se si prende alla lettera, sembra che per i lavoratori ci siano modalità di effettuazione dei corsi.
Tutti gli altri soggetti, che non rientrano nella definizione di lavoratore, invece possono fare il corso che gli pare, anche di 15 minuti.

Probabilmente mi sono persa io dei pezzi importanti, però così come la leggo trovo degli errori grossolani che non danno alcuna certezza dell'ambito di applicazione, che a mio parere dovrebbe essere la prima cosa ad esere definita in modo chiaro... dopo vengono il se, il quando e il come.

Grazie  per la pazienza.
Laura.
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ursamaior
Messaggi: 4924
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Guarda, è semplice in realtà: lo scopo dell'articolo 73, comma 5 è quello di individuare attrezzature di lavoro per il cui utilizzo l'operatore debba essere provvisto di abilitazione.
La questione è che, banalmente, si vuole evitare che uno si ammazzi o ammazzi qualcun altro con un escavatore o un PLE semplicemente perchè, essendo un lavoratore autonomo o un datore di lavoro poteva usarli senza la minima formazione.
L'uso del termine "operatore", nella sua genericità comprende chiunque sia adibito all'impiego di queste attrezzature, indipendentemente da chi è.
Che poi anche nell'accordo ci siano errori terminologici e di riferimento alla norma, ne convengo (il più macroscopico è quello di aver intitolato parte B dell'accordo con riferimento all'art. 71, comma 7 che non c'entra una mazza).
Comunque se vuoi ti posso mandare, per il tramite del mod, una copia di un articolo che ho scritto su una rivista e che può aiutarti a capire.
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

L'intento io lo comprendo e lo condivido, è nel momento in cui mi trovo davanti l'imprenditore che sono in difficoltà, quindi vorrei poterlo argomentare, ma non trovo, né dentro l'81 nè nell'accordo chiarezza.
Laura.
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nykolaz
Messaggi: 17
Iscritto il: 03 ago 2009 12:12

sarei molto interessato anche io all'articolo di ursamaior. Effettivamente si parla anche di "operatori"...

Se ursamaior riesce a trovare il tempo per inviarmelo provvedo, appena possibile ed in via eccezionale, a girarglielo.
Onde evitare ulteriori richieste e qualsiasi inottemperanza delle regole auree sarebbe pero' molto piu' interessante se l'autore o chi avesse letto l'articolo potesse (compatibilmente con la propria disponibilita' di tempo) riepilogarne le conclusioni (sempre che cio' sia possibile e senza alcun obbligo, ovviamente) in modo che possano tornare utili anche ad altri forumiani.
Ringraziandovi fin d'ora per una eventuale collaborazione vi saluto cordialmente augurandovi un buon weekend!

Mod :smt039
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Lorenzino
Messaggi: 425
Iscritto il: 21 ott 2004 14:33
Località: Lecco

Solo per riportare che all'art. 69 - Definizioni:
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

:smt039
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

di nuovo 'il lavoratore' non qualsiasi soggetto :smt017
Laura.
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