Ringrazio anticipatamente coloro che interverranno in questa 2a parte e, al contempo, saluto tutti cordialmente augurando un buon inizio di settimana.
Mod
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
ehm, veramente io non mi sono espressa in proposito, e se l'ho fatto, è successo a mia insaputaursamaior ha scritto: Tuttavia, al contrario di quello che pensa Dipiù, io sono dell'idea che quando si tratta di lavori in appalto, in termini di verifica dell'idoneità tecnico-professionale che il committente è chiamato ad operare ...
Tranquillo, bosol, e lascia che si suicidi qualcun altro !Bosol70 ha scritto:Fammi capire Nofer,
ciò che afferma "l'Accordo 22 febbraio 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione" è tutta una bufala?
Se così fosse mi suicido: quest'inverno ho raccontato ad un migliaio di operatori che si tratta di una specifica abilitazione :smt017
E' evidente che tale titolo "abilitante" -che dovrebbe poi essere credito rinnovabile del lavoratore da inserire nel Libretto del Cittadino ( e qui taccio, perchè mi sento signora e sono anche di buon umore, oggi)- è da riservarsi a coloro che di questi tempi hanno la fortuna di avere ancora un DdL, quindi loro ci hanno provato dicendo "operatori", a che si intendesse tutti, dipendenti ed autonomi.1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
L'inghippo, e a mio avviso anche il gravissimo errore giuridico addirittura ancora prima che sociale, è tutto lì, nel fatto che sin qui nessuno abbia avuto gli ammennicoli penduli tosti a sufficienza da pretendere una qualificazione specifica dei LA: ma fare questa regola senza farla anche per le società sarebbe a sua volt anticostituzionale...2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.