Riporto comunicazione di dirigente delegato alla sicurezza:
Oggetto: esonero utilizzo DPI.
Considerato il certificato medico prodotto dalla AUSL di xxxxxx che prescrive alla sig.ra XXXX YYYYYYY di non portare scarpe rigide (come sono quelle antinfortunistiche).
Tenendo conto che la sig.ra lavora nel reparto montaggio e svolge un compito dove “storicamente” non si sono mai registrati infortuni per schiacciamento agli arti inferiori per cui il rischio è oggettivamente molto limitato.
Considerato che attualmente non c’è possibilità di incarichi alternativi migliorativi rispetto il rischio citato, consultati gli RLS, si permette alla sig.ra XXXXX YYYYYYY di non usare le scarpe antinfortunistiche per il periodo prescritto dal certificato medico (3 mesi ).
Commenti?
Io li farò dopo pranzo...ora sono impegnatissimo!
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Esonero DPI
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Chiedo scusa sono sempre io....la signora è anche RLS.
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Scusa, ma non ho capito:
come fa un delegato alla sicurezza ad esonerare per motivi "storici" all'uso di DPI? Se è così semplice ho risolto i problemi analoghi che ho da me: una tale viene con i tacchi a spillo nel reparto assemblaggio, dove storicamente non si sono mai verificati incidenti agli arti inferiori. Ma ci sono pedane, cartoni o altro da sollevare, ect...
come fa un delegato alla sicurezza ad esonerare per motivi "storici" all'uso di DPI? Se è così semplice ho risolto i problemi analoghi che ho da me: una tale viene con i tacchi a spillo nel reparto assemblaggio, dove storicamente non si sono mai verificati incidenti agli arti inferiori. Ma ci sono pedane, cartoni o altro da sollevare, ect...
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Concordo con Meo.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Sono stato deriso quando ho consigliato di non inviare tale comunicazione interna, proponendo invece un cambio di mansione e reparto.
Il MC non si è espresso adducendo che non sono questioni che lo riguardino!!!!!!
Fate un pò voi!!!
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- weareblind
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Certo che non lo riguarda, lo riguarda solo fare le visite di corsa. 12 visite all'ora magari.
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Bella, questa!
Vise, ma le scarpe antinfortunistiche in dotazione al reparto sono quelle con parapunta e a collo alto o no? perchè in ogni caso ci sono delle scarpine ( ) che hanno il parapunta in vetroresina, assai leggero, e che somigliano molto alle normali scarpe da ginnastica. Se il problema della signora riguarda il piede, suppongo che possano essere meglio indossabili, se il problema riguarda le caviglie o le ginocchia (es: ginocchio valgo, come dire gambe a x) il problema riguarda eccome il MC, perchè è evidente che nel reparto si lavora in piedi, a questo punto, e magari la signora ha un problema personale forse non compatibile con le modalità di disimpegno della mansione.
Se non sussiste in assoluto il rischio di schiacciamento, direi: meno puntali per tutti !
Nofer
P.S. Come slogan anti-sicurezza mi sembra una genialata!
Vise, ma le scarpe antinfortunistiche in dotazione al reparto sono quelle con parapunta e a collo alto o no? perchè in ogni caso ci sono delle scarpine ( ) che hanno il parapunta in vetroresina, assai leggero, e che somigliano molto alle normali scarpe da ginnastica. Se il problema della signora riguarda il piede, suppongo che possano essere meglio indossabili, se il problema riguarda le caviglie o le ginocchia (es: ginocchio valgo, come dire gambe a x) il problema riguarda eccome il MC, perchè è evidente che nel reparto si lavora in piedi, a questo punto, e magari la signora ha un problema personale forse non compatibile con le modalità di disimpegno della mansione.
Se non sussiste in assoluto il rischio di schiacciamento, direi: meno puntali per tutti !
Nofer
P.S. Come slogan anti-sicurezza mi sembra una genialata!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Riporto al volo questa recente interessante sentenza che fa capire quanto pericoloso può essere agire con i piedi come nel caso evidenziato da vise.
Salutoni a tutti da
Onesto :smt025
Cass. sez. IV pen. 12.7.05 (ud. 6.6.05) n. 25235, ric. Grazioli Sicurezza del lavoro – soggetti obbligati – datore di lavoro – obbligo di richiedere l’osservanza dei mezzi di protezione e delle disposizioni antinfortunistiche – violazione – accertamento in concreto della conoscenza dell’inosservanza – necessità – sussistenza.
(rif. norm.: art. 4 D.Lgs. n. 626/94; art. 2087 cod. civ.)
Data 12 luglio 2005
Affinché il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile per la violazione dell’obbligo di richiedere ai lavoratori l’osservanza dei mezzi di protezione e delle disposizioni antinfortunistiche è necessario accertare che egli avesse in concreto contezza di tale inosservanza; ciò non è desumibile dal mero dato dell’abitualità della condotta del lavoratore, dovendosi invece verificare se l’inosservanza si sia concretamente manifestata anche in presenza del datore di lavoro.
Si era verificato in azienda l’abituale mancato uso degli strumenti di sicurezza (guanti di acciaio e bracciale) da parte di un lavoratore. La sentenza afferma che la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di richiedere ai lavoratori l’osservanza dei mezzi di protezione e delle disposizioni antinfortunistiche deve essere dimostrata sulla base di dati concreti, come è quello dell’accertamento circa la effettiva conoscenza, da parte del datore di lavoro, del mancato uso dei mezzi di protezione. Va osservato, peraltro, che se è vero che non basta, al riguardo, richiamare la posizione di garanzia che le norme antinfortunistiche assegnano al datore di lavoro, correndosi altrimenti il rischio di fondare una responsabilità meramente oggettiva, incompatibile con il nostro sistema penale, è altresì vero che non deve omettersi la verifica tesa ad accertare se il datore di lavoro abbia, direttamente o per tramite dei propri collaboratori, attuato la dovuta vigilanza sui lavoratori, e cioè quella vigilanza che gli avrebbe consentito di rendersi conto adeguatamente e tempestivamente del mancato uso delle protezioni necessarie.
Salutoni a tutti da
Onesto :smt025
Cass. sez. IV pen. 12.7.05 (ud. 6.6.05) n. 25235, ric. Grazioli Sicurezza del lavoro – soggetti obbligati – datore di lavoro – obbligo di richiedere l’osservanza dei mezzi di protezione e delle disposizioni antinfortunistiche – violazione – accertamento in concreto della conoscenza dell’inosservanza – necessità – sussistenza.
(rif. norm.: art. 4 D.Lgs. n. 626/94; art. 2087 cod. civ.)
Data 12 luglio 2005
Affinché il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile per la violazione dell’obbligo di richiedere ai lavoratori l’osservanza dei mezzi di protezione e delle disposizioni antinfortunistiche è necessario accertare che egli avesse in concreto contezza di tale inosservanza; ciò non è desumibile dal mero dato dell’abitualità della condotta del lavoratore, dovendosi invece verificare se l’inosservanza si sia concretamente manifestata anche in presenza del datore di lavoro.
Si era verificato in azienda l’abituale mancato uso degli strumenti di sicurezza (guanti di acciaio e bracciale) da parte di un lavoratore. La sentenza afferma che la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di richiedere ai lavoratori l’osservanza dei mezzi di protezione e delle disposizioni antinfortunistiche deve essere dimostrata sulla base di dati concreti, come è quello dell’accertamento circa la effettiva conoscenza, da parte del datore di lavoro, del mancato uso dei mezzi di protezione. Va osservato, peraltro, che se è vero che non basta, al riguardo, richiamare la posizione di garanzia che le norme antinfortunistiche assegnano al datore di lavoro, correndosi altrimenti il rischio di fondare una responsabilità meramente oggettiva, incompatibile con il nostro sistema penale, è altresì vero che non deve omettersi la verifica tesa ad accertare se il datore di lavoro abbia, direttamente o per tramite dei propri collaboratori, attuato la dovuta vigilanza sui lavoratori, e cioè quella vigilanza che gli avrebbe consentito di rendersi conto adeguatamente e tempestivamente del mancato uso delle protezioni necessarie.