Salve.
Non sono riuscito a trovare l'argomento nel forum e, quindi, chiedo scusa se è già stato trattato.
Ho presentato il Piano di Lavoro per la bonifica, mediante rimozione, di ca 150 mq lastre di copertura in materiali amianto compatto; Piano di Lavoro sostituisce il POS?
Secondo quanto riportato da REGIONE PIEMONTE – A.S.L. N. 13 Sede Legale: Via dei Mille, 2 - 28100 NOVARA P. IVA 01522670031
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l’intervento di bonifica. Pertanto, il piano di lavoro dovrà indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.
In altri meandri della rete ho trovato informazioni diametralmente opposte tutte, piu o meno, di questo tenore: Si ricorda che la predisposizione del piano di lavoro rimozione amianto non sostituisce gli obblighi di redazione del POS.
NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
Grazie, come sempre, a quanti potranno aiutarmi.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Piano Operativo Sicurezza e Piano di Lavoro bonifica amianto
il piano di lavoro per la bonifica amianto sostituisce il POS per la sola fase di bonifica o rimozione di amianto.
Fasi successive quali rifacimento di copertura montaggio di ponteggio ecc, non possono essere comprese nel piano di lavoro ma dovranno essere indicate nel POS.
In ultima analisi il piano di lavoro, qualora redatto in sostituzione del POS dovrà comunque contenere tutti i requisiti minimi del POS, ovvero, addetti alle emergenze, attestati di formazione, scheda di sicurezza dell'incapsulante e modalità operative specifiche per ridurre i rischi!
Fasi successive quali rifacimento di copertura montaggio di ponteggio ecc, non possono essere comprese nel piano di lavoro ma dovranno essere indicate nel POS.
In ultima analisi il piano di lavoro, qualora redatto in sostituzione del POS dovrà comunque contenere tutti i requisiti minimi del POS, ovvero, addetti alle emergenze, attestati di formazione, scheda di sicurezza dell'incapsulante e modalità operative specifiche per ridurre i rischi!
so di non sapere (Socrate)
Stando alla legge, il Piano di Lavoro di cui all'art. 256 comma 2 non sostituisce il POS di cui all'art. 96 comma 1 lettere g).
All'atto della necessaria redazione di un POS (nei casi di applicazione del Titolo IV) nulla vieta di far riferimento al Piano di Lavoro per i seguenti punti dell'Allegato XV punto 3:
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
![:smt023](./images/smilies/023.gif)
All'atto della necessaria redazione di un POS (nei casi di applicazione del Titolo IV) nulla vieta di far riferimento al Piano di Lavoro per i seguenti punti dell'Allegato XV punto 3:
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
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Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
x Bohr
Ma se mi occupo solo ed esclusivamente della rimozione, e se ho ben compreso quanto da te riferito, basta che cambi la prima di copertina al Piano di Lavoro che, senza nessuna modifica, si chiamerà P.O.S.?![:smt002](./images/smilies/002.gif)
Ma se mi occupo solo ed esclusivamente della rimozione, e se ho ben compreso quanto da te riferito, basta che cambi la prima di copertina al Piano di Lavoro che, senza nessuna modifica, si chiamerà P.O.S.?
![:smt002](./images/smilies/002.gif)
adda passà 'a nuttata
Per cortesia aragonese ... Regala aurea n. 5
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Grazie e cordiali saluti
Mod
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Grazie e cordiali saluti
Mod
Ultima modifica di Mod il 24 apr 2013 16:21, modificato 1 volta in totale.
No Aragonese...non è assolutamente quello che ho detto. Redigi il POS ed il PdL. Laddove nel POS ci sono elementi "identici" al PdL eviti di riproporli 2 volte rimandando al documento specifico.
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Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
non v'è dubbio che i due (PL e POS) siano due documenti distinti e diversi.
qui con voi volevo analizzare un caso particolarfe e specifico.
1) l'amianto è compatto;
2) la ditta effettuerà esclusivamente la rimozione delle lastre;
3) sul posto non vi sono altri lavori in corso;
ha ragione o non ha ragione l'ASL13 nOVARA? :..."il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l’intervento di bonifica. Pertanto, il piano di lavoro dovrà indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice."
qui con voi volevo analizzare un caso particolarfe e specifico.
1) l'amianto è compatto;
2) la ditta effettuerà esclusivamente la rimozione delle lastre;
3) sul posto non vi sono altri lavori in corso;
ha ragione o non ha ragione l'ASL13 nOVARA? :..."il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l’intervento di bonifica. Pertanto, il piano di lavoro dovrà indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice."
adda passà 'a nuttata