Buongiorno a tutti
so che è un argomento già trattato, ma sulle discussioni non ho trovato soluzione al mio problema.
La questione è la carica di carrelli elevatori all'interno di un capannone. Letteratura e norme di riferimento danno per necessarie la ventilazione, naturale o forzata che sia, secondo precise formule..... inserisco un allegato piu' sotto in cui la metodologia di calcolo è spiegata veramente bene.
Davo quindi ormai per scontata la necessità di dotare il locale di adeguate misure tecniche......poi mi sono imbattuto, sempre in rete, in questa relazione sul sito dei vigili del fuoco di Pisa. E' vero che la relazione è datata 1996 ma le considerazioni che fa sono molto interessanti http://www.vigilidelfuoco.pisa.it/area_ ... _3/3_3.pdf
In particolare da pag 57 in poi, al paragrafo "Misure di prevenzione". Più avanti, a pag 59, al paragrafo "Postazioni di ricarica non ubicate in appositi locali", si dice che tutto sommato una ventilazione (sia naturale che forzata) non è poi così necessaria in presenza di un volume rilevante del locale in cui è collocata la carica.
Voi cosa ne dite?
Vi ringrazio della collaborazione
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Ventilazione dei locali destinati alla carica dei carrelli
- Allegati
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- Ventilazione del locale di carica carrelli elevatori.pdf
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come noto le norme non sono obbligatorie.
chi sceglie di non rispettare le norme, dimostra sotto la sua responsabilità che sussiste un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalle norme.
sussiste tale livello? il committente remunera adeguatamente l'assunzione di responsabilità? se la risposta è sì ad entrambe le cose, le norme si possono anche non rispettare.
chi sceglie di non rispettare le norme, dimostra sotto la sua responsabilità che sussiste un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalle norme.
sussiste tale livello? il committente remunera adeguatamente l'assunzione di responsabilità? se la risposta è sì ad entrambe le cose, le norme si possono anche non rispettare.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
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Carrelli elevatori: Gioia e delizia della prevenzione incendi.
La Norma CEI 21-5 "Batterie al piombo per trazione - Parte 1" e nella guida alle CEI 21-20 " Guida all'esercizio e sicurezza di batterie accumulatori al piombo per veicoli elettrici" prescrivono preferibilmente:
1 carica in locali allo scopo destinato
2 la zona destinata sia ben ventilata.
In Italia, la LEGGE 1 Marzo 1968, n° 186 stabilisce che:
Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.
Se ne deduce che come dice Ronin
basta che tu dimostri che la carica dei muletti avviene secondo l'art 1 della L 168 del 68 e sei a cavallo.
Non credo però che un testo dei VVF di Pisa possa essere preso come documento comprovante il rispetto dell'art 1 del 168/68 ne agli occhi dell'uomo ne a quelli del giudice.... ;)
La Norma CEI 21-5 "Batterie al piombo per trazione - Parte 1" e nella guida alle CEI 21-20 " Guida all'esercizio e sicurezza di batterie accumulatori al piombo per veicoli elettrici" prescrivono preferibilmente:
1 carica in locali allo scopo destinato
2 la zona destinata sia ben ventilata.
In Italia, la LEGGE 1 Marzo 1968, n° 186 stabilisce che:
Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.
Se ne deduce che come dice Ronin
basta che tu dimostri che la carica dei muletti avviene secondo l'art 1 della L 168 del 68 e sei a cavallo.
Non credo però che un testo dei VVF di Pisa possa essere preso come documento comprovante il rispetto dell'art 1 del 168/68 ne agli occhi dell'uomo ne a quelli del giudice.... ;)
anche i VVF si sono un po evoluti.....
- Allegati
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- Tripi carrelli 12 08.pdf
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- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Insomma, dipende dal comando. A Lecco, progetto di attività produttiva con alla mano dimensionamento ai sensi della norma CEI per la ventilazione naturale per carica interna, risposta PERMANENTE del comando (cioè ad ogni progetto siffatto): il comandante non firma nessun parere se i carrelli non sono fuori o dentro in locale REI120 aerato dall'esterno. Altro che rispetto della norma CEi per ottenere conformità ai sensi della L.186/1968. Al solito vige che ognuno fa quel che gli pare.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Qui probabilmente si sono appellati alla legge che dice che in assenza di Norma è il Comandante a decidere, anche se io credo che volendo far guerra....weareblind ha scritto:Insomma, dipende dal comando. A Lecco, progetto di attività produttiva con alla mano dimensionamento ai sensi della norma CEI per la ventilazione naturale per carica interna, risposta PERMANENTE del comando (cioè ad ogni progetto siffatto): il comandante non firma nessun parere se i carrelli non sono fuori o dentro in locale REI120 aerato dall'esterno. Altro che rispetto della norma CEi per ottenere conformità ai sensi della L.186/1968. Al solito vige che ognuno fa quel che gli pare.
(anche se poi la guerra fa sempre morti e feriti da tutte le parti.... :smt008 )