Vigilare e supervisionare le condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati, non credo concorra ad eseguire un'opera nel senso etimologico della parola. eseguire significa realizzare.
Forse entriamo nella filosofia..
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
L'impresa affidataria è anche impresa esecutrice?
Io come sempre ho una personale visione della questione:
Secondo gli articoli 95-96-97 ci sono i seguenti obblighi a memoria:
- le imprese esecutrici redigono il POS
- le imprese affidatarie verificano la congruità dei pos dei subappaltatori con il proprio e pertanto devono redigere il POS a loro volta
- se è vero che chi redige il POS è da considerarsi ugualmente esecutrice, sebbene possa esere anche solo un general a contractor affidatario...
ritengo che nel computo delle imprese debba rientrare anche chi è titolare del contratto diretto di appalto con il committente, anche quelora lo stesos si limiti a produrre e a fornire limitatamente al cantiere il proprio prootto.
Cosa diversa sarebbe se questa impresa produttrici e fornitrice avesse un appalto con una impresa esecutrice interna al cantiere.
Quante volte succede che il "Serramenti SRL" stipuli un contratto con il committente per la fornitura e posa dei serramenti, e poi in cantiere ci si trova 1-2 Lavoratori autonomi in subappalto!?
Beh per lo meno richiedo il POS al "fornitore" e per me questi è sia impresa affidataria che esecutrice!
Secondo gli articoli 95-96-97 ci sono i seguenti obblighi a memoria:
- le imprese esecutrici redigono il POS
- le imprese affidatarie verificano la congruità dei pos dei subappaltatori con il proprio e pertanto devono redigere il POS a loro volta
- se è vero che chi redige il POS è da considerarsi ugualmente esecutrice, sebbene possa esere anche solo un general a contractor affidatario...
ritengo che nel computo delle imprese debba rientrare anche chi è titolare del contratto diretto di appalto con il committente, anche quelora lo stesos si limiti a produrre e a fornire limitatamente al cantiere il proprio prootto.
Cosa diversa sarebbe se questa impresa produttrici e fornitrice avesse un appalto con una impresa esecutrice interna al cantiere.
Quante volte succede che il "Serramenti SRL" stipuli un contratto con il committente per la fornitura e posa dei serramenti, e poi in cantiere ci si trova 1-2 Lavoratori autonomi in subappalto!?
Beh per lo meno richiedo il POS al "fornitore" e per me questi è sia impresa affidataria che esecutrice!
so di non sapere (Socrate)
Mi chiedo il motivo per il quale si cerchi a tutti i modi di "interpretare" una legge. Come mai dobbiamo continuare ad elucubrare inutilmente sulla questione esecutrice o no? Riporto nuovamente ciò che il testo di legge afferma:
Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
omissis
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
Se ci cono queste caratteristiche è esecutrice altrimenti no.
Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
omissis
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
Se ci cono queste caratteristiche è esecutrice altrimenti no.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
- igno_ranza
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
Quoto Giuliano al 30000%.
Se tu come affidataria riesci a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC e a coordinare gli interventi per fare in modo che siano osservate le misure generali di sicurezza in capo alle esecutrici come
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere,
non mettendo mai nemmeno una volta piede nel cantiere, o sei una divinità o sei l'ennesimo paraculo.
In entrambi i casi puoi non essere conteggiato nella notifica preliminare e nel secondo caso potresti non sentirti tanto in colpa perché saresti uno dei tanti che concorrono alla tendenza ribassista permanente in cui ci stiamo avvitando sempre più in fretta.
Perché altrimenti nemmeno fare telefonate per comprare materiale e farselo venire a prendere o fornire una sala per far incontrare committente e direttore lavori o emettere gli SAL concorre ad "eseguire un'opera nel senso etimologico della parola".
Se tu come affidataria riesci a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC e a coordinare gli interventi per fare in modo che siano osservate le misure generali di sicurezza in capo alle esecutrici come
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere,
non mettendo mai nemmeno una volta piede nel cantiere, o sei una divinità o sei l'ennesimo paraculo.
In entrambi i casi puoi non essere conteggiato nella notifica preliminare e nel secondo caso potresti non sentirti tanto in colpa perché saresti uno dei tanti che concorrono alla tendenza ribassista permanente in cui ci stiamo avvitando sempre più in fretta.
Verifica e coordinamento, non vigilanza e supervisione. E comunque si chiama "fare sicurezza", non filosofia.Stefano.1974 ha scritto:Vigilare e supervisionare le condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati, non credo concorra ad eseguire un'opera nel senso etimologico della parola. eseguire significa realizzare.
Forse entriamo nella filosofia..
Perché altrimenti nemmeno fare telefonate per comprare materiale e farselo venire a prendere o fornire una sala per far incontrare committente e direttore lavori o emettere gli SAL concorre ad "eseguire un'opera nel senso etimologico della parola".
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
ancora una volta io non capisco perchè un affidataria non possa essere definita anche esecutrice. tanto vale che l'impresa nella figura l preposto/dirigente/DL, che è esclusivamente affidataria si assuma l'onere di essere Responsabile dei Lavori in quanto:
- ha i medesimi obblighi di valutazione dell'ITP dei subappatatori
- ha lo stesso potere decisionale e di spesa.
- non deve redigere o verificare approfonditamente alcun POS(congruità).
- non ha obblighi di vigilanza quanto quelli di impresa affidataria o obblighi di infomazione e cooperazione nei confronti dei subappaltatori.
SE il legislatore ha voluto differenziare le imprese esecutrici da quelle affidatarie, second me, lo ha fatto esplicitamente per dare più responsabilità alle affidatarie in quanto le esecutrici, sempre secondo me, sono un sottoinsieme delle affidatarie, per ciò che comportano gli obblighi di legge.
ovvero l'affidataria deve fare 10, l'esecutrice 7!
sempre secondo il mio mdoesto punto di vista un'impresa affidataria va computata per il conteggio delle imprese esecutrici che devono realizzare l'opera.
di fatto l'impresa affidataria deve dimostrare nella propria ITP di avere disponibilità economica e forza lavoro sufficiente per completare l'opera, anche per mezzo di subappaltatori.
come mai nei lavori pubblici (esempio asfaltatura) se non si vuole nominare il CSE, si specifica il divieto di subappalto!? se l'impresa aggiudicataria/affidataria non fosse esecutrice allora perchè vietare il subappalto!? sarebbe come vincere un asta e amministare i soldi pubblici in modo privato!
ripeto; per me impresa affidataria è anche impresa esecutrice! e ha solo qualche obbligo in più, non in meno!
- ha i medesimi obblighi di valutazione dell'ITP dei subappatatori
- ha lo stesso potere decisionale e di spesa.
- non deve redigere o verificare approfonditamente alcun POS(congruità).
- non ha obblighi di vigilanza quanto quelli di impresa affidataria o obblighi di infomazione e cooperazione nei confronti dei subappaltatori.
SE il legislatore ha voluto differenziare le imprese esecutrici da quelle affidatarie, second me, lo ha fatto esplicitamente per dare più responsabilità alle affidatarie in quanto le esecutrici, sempre secondo me, sono un sottoinsieme delle affidatarie, per ciò che comportano gli obblighi di legge.
ovvero l'affidataria deve fare 10, l'esecutrice 7!
sempre secondo il mio mdoesto punto di vista un'impresa affidataria va computata per il conteggio delle imprese esecutrici che devono realizzare l'opera.
di fatto l'impresa affidataria deve dimostrare nella propria ITP di avere disponibilità economica e forza lavoro sufficiente per completare l'opera, anche per mezzo di subappaltatori.
come mai nei lavori pubblici (esempio asfaltatura) se non si vuole nominare il CSE, si specifica il divieto di subappalto!? se l'impresa aggiudicataria/affidataria non fosse esecutrice allora perchè vietare il subappalto!? sarebbe come vincere un asta e amministare i soldi pubblici in modo privato!
ripeto; per me impresa affidataria è anche impresa esecutrice! e ha solo qualche obbligo in più, non in meno!
so di non sapere (Socrate)
Certamente, non mi ha convinto
perchè in appalto pubblico per lavori eseguibili da una sola impresa viene sempre vietato il subappalto!? perchè forse affidataria non può essere scisso da esecutrice per il computo di imprese.
quante volte vediamo imprese "fornitrici di serramenti" che sono affidatarie dell'appalto e non eseguono il montaggio!? sempre!
che devo fare?! far a meno di computarle in notifica preliminare qualora io sia RL?
devo fare a meno di richiedere il POS in quanto ci saranno 3 L.A. addetti al montaggio dei serramenti!?
E' no cari miei, general a contractor fin che vuoi, ma devi garantirmi un tuo preposto che "esegua" il coordinamento dei tuoi subappaltatori! e coordinare, dirigere e disporre è pure un lavoro, che in molti vorrebbero fare ma in pochi ne hanno le capacità!
non esiste impresa fornitrice di appalti detta affidataria per me!
perchè in appalto pubblico per lavori eseguibili da una sola impresa viene sempre vietato il subappalto!? perchè forse affidataria non può essere scisso da esecutrice per il computo di imprese.
quante volte vediamo imprese "fornitrici di serramenti" che sono affidatarie dell'appalto e non eseguono il montaggio!? sempre!
che devo fare?! far a meno di computarle in notifica preliminare qualora io sia RL?
devo fare a meno di richiedere il POS in quanto ci saranno 3 L.A. addetti al montaggio dei serramenti!?
E' no cari miei, general a contractor fin che vuoi, ma devi garantirmi un tuo preposto che "esegua" il coordinamento dei tuoi subappaltatori! e coordinare, dirigere e disporre è pure un lavoro, che in molti vorrebbero fare ma in pochi ne hanno le capacità!
non esiste impresa fornitrice di appalti detta affidataria per me!
so di non sapere (Socrate)
Come no! Basta che prendi una società come ad esempio l'Ansando oppure la Techint (Mod...sono due colossi che non hanno bisogno di pubblicità) che di "esecutrice" non avranno mai nulla visto che sono 2 miliardi di ingegneri e basta e la metti in ATI con noi (cosa realmente accaduta). Loro sono i mandatari e noi i mandanti e il gioco è fatto. Il Committente vede soltanto il "capo fila" e buona notte a tutti i tuoi pre-concetti. Loro ci mettono la progettazione e supervisione del lavoro mentre tu personale operativo, macchine ecc ecc.QUADRATO ha scritto:non esiste impresa fornitrice di appalti detta affidataria per me!
Finito
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
- igno_ranza
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
E nella notifica il signor Ansaldo è conteggiato?Perché la domanda iniziale era questa.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio