Buongiorno a tutti,
dubbio interpretativo riguardo D.M. 22 febbraioo 2006 (prevenzione incendi uffici):
E' in corso la progettazione di un edificio destinato a uffici per i piani dal primo al quarto e negozi al piano terra.
Ai piani le unità immobiliari saranno al massimo del tipo 1 (massimo affollamento entro le 100 persone) Nell'insieme i piani destinati ad ufficio portano ad un affollamento superiore alle 100 persone (190 ca.) .
Devo applicare la regola tecnica per gli uffici di tipo 2 (presenza tra le 100 e le 300 persone)all'intero edificio, singole unità immobiliari comprese, anche se prese singolarmente saranno al massimo del tipo 1?
Se mi limito a verificare e progettare le vie di esodo comuni (corridoi e scale condominiali) secondo l'affollamento di piano e complessivo (190 persone) è corretto l'approccio?
Grazie delle risposte.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Prev Incendi distinzione Edificio Uffici e Uffici tipo 2
La questione è delicata.
Come attività soggetta, il DPR 151/11 parla di "Aziende e uffici", lasciando pensare che si debba considerare la singola società e/o la singola unità immobiliare adibita ad ufficio. E ciò avrebbe la sua logica.
Il DM 22/02/06 parla di "Edifici e/o locali destinati ad uffici"; la classificazione parla di "uffici".
Quindi nel tuo caso avresti tutti "uffici" di tipo 1.
Ma più "uffici" all'interno dello stesso "edificio" ne variano la classificazione e quindi le misure di prevenzione e protezione ?
A prima vista sembrerebbe di no, ma questo porterebbe a delle situazioni assurde.
Secondo me occorre stare attenti alle interpretazioni soggettive tendenti alla minimizzazione.
Comunque il Titolo II del DM si applica negli "uffici" con più di 500 presenze, il punto 6.5 che parla della larghezza delle vie di uscita si applica dagli "uffici" di tipo 2 in su.
Ma anche qui, dobbiamo pensare agli "uffici" come singole aziende/unità immobiliari, oppure all'edificio nel suo complesso ?
E se domani (anche prima della chiusura del cantiere) varie unità immobiliari ricadessero sotto la stessa azienda ?
Io, per non sapere nè leggere nè scrivere, sulla progettazione ex novo di situazioni come quella prospettata, seguirei sempre e comunque il punto 6.5, con il dimensionamento delle scale sull'affollamento di due piani consecutivi con gli indici di affollamento di cui al punto 6.2.
Come attività soggetta, il DPR 151/11 parla di "Aziende e uffici", lasciando pensare che si debba considerare la singola società e/o la singola unità immobiliare adibita ad ufficio. E ciò avrebbe la sua logica.
Il DM 22/02/06 parla di "Edifici e/o locali destinati ad uffici"; la classificazione parla di "uffici".
Quindi nel tuo caso avresti tutti "uffici" di tipo 1.
Ma più "uffici" all'interno dello stesso "edificio" ne variano la classificazione e quindi le misure di prevenzione e protezione ?
A prima vista sembrerebbe di no, ma questo porterebbe a delle situazioni assurde.
Secondo me occorre stare attenti alle interpretazioni soggettive tendenti alla minimizzazione.
Comunque il Titolo II del DM si applica negli "uffici" con più di 500 presenze, il punto 6.5 che parla della larghezza delle vie di uscita si applica dagli "uffici" di tipo 2 in su.
Ma anche qui, dobbiamo pensare agli "uffici" come singole aziende/unità immobiliari, oppure all'edificio nel suo complesso ?
E se domani (anche prima della chiusura del cantiere) varie unità immobiliari ricadessero sotto la stessa azienda ?
Io, per non sapere nè leggere nè scrivere, sulla progettazione ex novo di situazioni come quella prospettata, seguirei sempre e comunque il punto 6.5, con il dimensionamento delle scale sull'affollamento di due piani consecutivi con gli indici di affollamento di cui al punto 6.2.
Concordo sulla delicatezza dell'interpretazione della norma. La questione non coinvolge poi solo il dimensionamento delle vie di fuga ma l'intera applicazione della norma tecnica del D.M. 2006. Il cuore della questione è: più uffici di un tipo (1, 2, 3. ma anche sotto le 25 persone,) nello stesso edificio, portano ad applicare le regole tecniche del D.M. sugli stessi uffici e sulle parti restanti dell'immobile secondo la classificazione derivante dalla somma dei massimi affollamenti dei singoli uffici? p.es. palazzina con diieci uffici da 20 persone (non soggetti singolarmente al D.M. 2006) vanno trattati anche singolarmente come uffici di tipo 2?
Arch. A. S.
I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture, le compartimentazioni, le vie di esodo, devono ovviamente dipendere dagli affollamenti complessivi dell'edificio.
Non vedo come l'eventuale suddivisione in "uffici" facenti capo a diverse titolarità, possa far decadere le misure di prevenzione e protezione.
Non vedo come l'eventuale suddivisione in "uffici" facenti capo a diverse titolarità, possa far decadere le misure di prevenzione e protezione.
- igno_ranza
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11 novembre 2010 D.M. 22 febbraio 2006 - fabbricati e/o locali adibiti ad uffici.
Quesito n. 3
Premesso che la problematica sarà sottoposta all'attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006.
Quesito n. 3
Premesso che la problematica sarà sottoposta all'attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio