Grazie,
ho visto il grafico.
Presumo sia ricavato per via sperimentale provando varie configurazioni tipo della linea vita.
Ho iniziato a fare una prima verifica delle tensioni sugli ancoraggi partendo dalle dimensioni indicate da un costruttore per una supporto in acciaio e trovo sforzi non da poco: l'ancoraggio maggiormente sollecitato a trazione ha uno sforzo di quasi 20kN.
Detto questo, il dimensionamento degli ancoraggi di una linea vita in funzione del numero di operatori dipende dalle indicazioni del costruttore della linea vita. Nelle nuove norme non ci sono indicazioni specifiche a cui deve fare riferimento il progettista strutturale: l'unica indicazione è il carico di 12kN indicatomi nel post precedente da eziosav.
Spero di aver interpretato correttamente le Vs. considerazioni.
Torno a ringraziare per l'aiuto datomi.
Saluti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
nuova norma 795:2012
- smarciulento
- Messaggi: 12
- Iscritto il: 06 mar 2012 10:01
- Località: TV PN
Buongiorno,
considerando quanto gia detto nei post precedenti vorrei porre questo quesito:
Come potrebbe procedere un produttore che volesse mettere sul mercato una nuovo sistema anticaduta?
credo sarebbe inutile certificare dei prodotti con la vecchia norma 795:1996.
La 795:2012 per quanto discussa è migliorativa dal punto di vista delle prestazioni.
sottopongo al Vs. esame questo caso ipotetico:
un nuovo produttore decide di entrare nel mercato e:
1-testa un "linea vita" con i parametri della TS16415 per due operatori (test più severi che impediscono la commercializzazione di dispositivi realizzati con tondini da 16 mm certificati per 4 persone….795:1996)
2-testa dei dispositivi "tipo A" con i parametri della 795:2012 (credo siano inutili ganci e cordini per 2 o più persone…)
Considera inopportuno il requisito di removibilità/trasportabilità dei sistemi anticaduta quindi ignora questo requisito, rispetta tutti gli altri prescritti dalle norme
quindi…. il prodotto non è conforme al 100%, quindi non marchiabile 795:2012 ma comunque dichiara il prodotto sicuro applicando la Direttiva Generale Sicurezza Prodotto (2001/95/CE).
E' secondo la Vs. esperienza un percorso ammissibile, corretto e con sbocchi sul mercato o potrebbero esserci delle limitazioni?
Grazie.
considerando quanto gia detto nei post precedenti vorrei porre questo quesito:
Come potrebbe procedere un produttore che volesse mettere sul mercato una nuovo sistema anticaduta?
credo sarebbe inutile certificare dei prodotti con la vecchia norma 795:1996.
La 795:2012 per quanto discussa è migliorativa dal punto di vista delle prestazioni.
sottopongo al Vs. esame questo caso ipotetico:
un nuovo produttore decide di entrare nel mercato e:
1-testa un "linea vita" con i parametri della TS16415 per due operatori (test più severi che impediscono la commercializzazione di dispositivi realizzati con tondini da 16 mm certificati per 4 persone….795:1996)
2-testa dei dispositivi "tipo A" con i parametri della 795:2012 (credo siano inutili ganci e cordini per 2 o più persone…)
Considera inopportuno il requisito di removibilità/trasportabilità dei sistemi anticaduta quindi ignora questo requisito, rispetta tutti gli altri prescritti dalle norme
quindi…. il prodotto non è conforme al 100%, quindi non marchiabile 795:2012 ma comunque dichiara il prodotto sicuro applicando la Direttiva Generale Sicurezza Prodotto (2001/95/CE).
E' secondo la Vs. esperienza un percorso ammissibile, corretto e con sbocchi sul mercato o potrebbero esserci delle limitazioni?
Grazie.
Oggi pomeriggio Sarò presente ad un convegno con patrocinio del Collegio dei Geometri di Treviso, nella patria del Prosecco. Speranzoso che i docenti siano astemi dovrebbero trattare questi aggiornamenti della UNI 795:2012 alla modica distanza di 1 anno!
Qualora scoprissi qualche novità rispetto a quanto detto sopra domani vi aggiornerò!
Qualora scoprissi qualche novità rispetto a quanto detto sopra domani vi aggiornerò!
so di non sapere (Socrate)
Ringrazio fin d'ora QUADRATO nel caso ritenga opportuno aggiornare la community sulle eventuali novita' che verranno affrontate nel convegno e con, l'occasione, lo saluto cordialmente.QUADRATO ha scritto:... Qualora scoprissi qualche novità rispetto a quanto detto sopra domani vi aggiornerò!
Mod
- smarciulento
- Messaggi: 12
- Iscritto il: 06 mar 2012 10:01
- Località: TV PN
Buongiorno,
io e QUADRATO ieri eravamo nella stessa stanza.....
Relativamente alla 795:2012 il relatore ha parlato solo dell'abolizione dei morsetti e dell'unico operatore senza citare il requisito più discusso di obbligo di removibilità dei dispositivi...
a fine convegno ho chiesto al relatore (responsabile tecnico di una nota azienda che commercia linee vita) come intendessero affrontare il requisito di removibilità imposto dalle 795:2012.
Risposta: "il ns. prdotto ha un certificato di conformità 795:1996 valido fino a metà 2014. Dopo dovremo utilizzare la nuova norma ma spero che nel frattempo ci siano sostanziali modifiche altrimenti non sappiamo come fare......" :smt017
io e QUADRATO ieri eravamo nella stessa stanza.....
Relativamente alla 795:2012 il relatore ha parlato solo dell'abolizione dei morsetti e dell'unico operatore senza citare il requisito più discusso di obbligo di removibilità dei dispositivi...
a fine convegno ho chiesto al relatore (responsabile tecnico di una nota azienda che commercia linee vita) come intendessero affrontare il requisito di removibilità imposto dalle 795:2012.
Risposta: "il ns. prdotto ha un certificato di conformità 795:1996 valido fino a metà 2014. Dopo dovremo utilizzare la nuova norma ma spero che nel frattempo ci siano sostanziali modifiche altrimenti non sappiamo come fare......" :smt017
Bravo, smarciulento.
Tralasciando le coniugazioni verbali del tecnico e qualche errore di esposizione, "sforzo di 1000 tonnellate"..
Non mi ha convinto per nulla la prova dinamica esposta nel video in quanto è stata realizzata esclusivamente su dispositivi in Classe A.
Avrei voluto vedere il comportamento dei loro paletti terminali di linea vita Classe C in quanto li trovo essere esili e privi di dissipatore di energia come altre marche concorrenziali.
Non è stato spiegato come eseguire le verifiche ed i collaudi su tali tipi di linea vita, problema che mi pongo da circa 2 anni.
Ad ogni seminario del genere si parla sempre delle stesse cose.
Mi chiedo come fa ad essere il suo prodotto o quello dei concorrenti certificato fino al 2014/2015 se la normativa è cambiata.
Per gli impianti elettrici o idraulici dal 2008 le dichiarazioni di conformità vanno eseguite come da 37/2008 non come da 46/90! Come è possibile che un direttore dei lavori possa accettare una dichiarazione di conformità del corretto montaggio secondo schema di montaggio del progettista, secondo metodo indicato da produttore e corrispondente ad una norma UNI EN 795 non più in vigore!?...
Tralasciando le coniugazioni verbali del tecnico e qualche errore di esposizione, "sforzo di 1000 tonnellate"..
Non mi ha convinto per nulla la prova dinamica esposta nel video in quanto è stata realizzata esclusivamente su dispositivi in Classe A.
Avrei voluto vedere il comportamento dei loro paletti terminali di linea vita Classe C in quanto li trovo essere esili e privi di dissipatore di energia come altre marche concorrenziali.
Non è stato spiegato come eseguire le verifiche ed i collaudi su tali tipi di linea vita, problema che mi pongo da circa 2 anni.
Ad ogni seminario del genere si parla sempre delle stesse cose.
Mi chiedo come fa ad essere il suo prodotto o quello dei concorrenti certificato fino al 2014/2015 se la normativa è cambiata.
Per gli impianti elettrici o idraulici dal 2008 le dichiarazioni di conformità vanno eseguite come da 37/2008 non come da 46/90! Come è possibile che un direttore dei lavori possa accettare una dichiarazione di conformità del corretto montaggio secondo schema di montaggio del progettista, secondo metodo indicato da produttore e corrispondente ad una norma UNI EN 795 non più in vigore!?...
so di non sapere (Socrate)
In allegato le prime pagine della norma UNI EN 795:2012
Come ben vedete annulla e sostituisce la UNI EN 795:2002
Mi domando come un produttore che lavora con sistema di qualità possa marcare i lotti di produzione con la vecchia normativa sapendo che la stessa non è più in vigore.
Sul sito delle uni la troviamo tradotta in italiano e troviamo pure in italiano la CEN TS 16415 per mezzo della quale vengono dettati i parametri per poter aggiungere + operatori su un punto di ancoraggio precedentemente certificato secondo la UNI EN 795:2012
Da non sottovalutare l'appendice ZA della UNI EN 795:2012 ... Non ci sono più dubbi , i punti di ancoraggio sono dei D.P.I e pertanto devono essere prodotti secondo la direttiva 89-686 CEE .
Saluti e buon lavoro a tutti
Come ben vedete annulla e sostituisce la UNI EN 795:2002
Mi domando come un produttore che lavora con sistema di qualità possa marcare i lotti di produzione con la vecchia normativa sapendo che la stessa non è più in vigore.
Sul sito delle uni la troviamo tradotta in italiano e troviamo pure in italiano la CEN TS 16415 per mezzo della quale vengono dettati i parametri per poter aggiungere + operatori su un punto di ancoraggio precedentemente certificato secondo la UNI EN 795:2012
Da non sottovalutare l'appendice ZA della UNI EN 795:2012 ... Non ci sono più dubbi , i punti di ancoraggio sono dei D.P.I e pertanto devono essere prodotti secondo la direttiva 89-686 CEE .
Saluti e buon lavoro a tutti
buongiorno a tutti
al momento la norma EN 795 non è inserita nell'elenco delle norme armonizzate
presso il GUCE
a causa dell'opposizione di alcune nazione ( Francia in primis) che hanno ritenuto improponibile tale norma.
pertanto è ancora in vigore la norma EN 795-2000 con l'aggiornamento 2001
come è chiaramente indicato nella pagina che allego
possono essere considerati conformi alla direttiva 89/686 e di conseguenza marcati CE solo gli ancoraggi
di classe B - E perchè mobili e di uso personale
mentre NON possono essere marcati CE gli ancoraggi di classe A-C-D
in futuro, se non ci saranno variazioni del testo della norma EN 795, sicuramente alcuni ancoraggi potranno essere considerati conformi alla direttiva 89/686 e di conseguenza marcati CE
per poter essere marcati CE come DPI gli ancoraggi dovranno essere
1) MOBILI quindi staccabili dalla sede strutturale e trasferibile su altra struttura
2) USABILI DA UNA SOLA PERSONA in quando dispositivi INDIVIDUALI ( DPI)
quindi
anche quando la norma EN 16415 sarà inserita nell'lenco GUCE delle norme armonizzate glia ancoraggi conformi ad essa
NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATI DPI perchè utilizzabili da più persona contemporaneamente
allego le pagine della GUCE al 13-3-2013
per MOD
non mi carica l'allegato ! perchè è troppo grande 1.25 MB
puoi farmi spazio ?
saluti
eziosavojni
Ho visto che è già attivato il livello High.
Provvedo comunque ad ampliarlo ora ma le chiedo la cortesia, nel caso di allegati sopra il MB, di inviarli a webmaster@sicurezzaonline.it in modo da risparmiare suo spazio web.
Colgo l'occasione per ringraziarla in merito ai suoi contributi alle discussioni del forum e, al contempo, la saluto cordialmente.
Mod
al momento la norma EN 795 non è inserita nell'elenco delle norme armonizzate
presso il GUCE
a causa dell'opposizione di alcune nazione ( Francia in primis) che hanno ritenuto improponibile tale norma.
pertanto è ancora in vigore la norma EN 795-2000 con l'aggiornamento 2001
come è chiaramente indicato nella pagina che allego
possono essere considerati conformi alla direttiva 89/686 e di conseguenza marcati CE solo gli ancoraggi
di classe B - E perchè mobili e di uso personale
mentre NON possono essere marcati CE gli ancoraggi di classe A-C-D
in futuro, se non ci saranno variazioni del testo della norma EN 795, sicuramente alcuni ancoraggi potranno essere considerati conformi alla direttiva 89/686 e di conseguenza marcati CE
per poter essere marcati CE come DPI gli ancoraggi dovranno essere
1) MOBILI quindi staccabili dalla sede strutturale e trasferibile su altra struttura
2) USABILI DA UNA SOLA PERSONA in quando dispositivi INDIVIDUALI ( DPI)
quindi
anche quando la norma EN 16415 sarà inserita nell'lenco GUCE delle norme armonizzate glia ancoraggi conformi ad essa
NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATI DPI perchè utilizzabili da più persona contemporaneamente
allego le pagine della GUCE al 13-3-2013
per MOD
non mi carica l'allegato ! perchè è troppo grande 1.25 MB
puoi farmi spazio ?
saluti
eziosavojni
Ho visto che è già attivato il livello High.
Provvedo comunque ad ampliarlo ora ma le chiedo la cortesia, nel caso di allegati sopra il MB, di inviarli a webmaster@sicurezzaonline.it in modo da risparmiare suo spazio web.
Colgo l'occasione per ringraziarla in merito ai suoi contributi alle discussioni del forum e, al contempo, la saluto cordialmente.
Mod
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
ciao MOD
fatto !
ho inviato la pagina dell GUCE con indicati tutte le norme armonizzate
alla data del 13-3-2013
per quanto riguarda la EN 795 risulta armonizzata ( in parte e solo per gli ancoraggi classe B e E ) la vecchia norma del 2000 con modifica del 2001
da cui risulta che possono essere marcati CE solo gli ancoraggi B ed E
in quanto sono gli unici che rispondano alla Direttiva CEE 89/686
in quanto i DPI....
devono poter essere INDOSSATI o PORTATI CON SE' per proteggere la persona da rischi
ovvero devono essere mobili e di uso individuale
vedere DL 475
quindi per adesso la NUOVA norma EN 795/2012 e la EN 16415 NON
sono considerate norme armonizzate.
in teoria un laboratorio cui sia sottoposto un ancoraggio per la verifica di conformità
secondo la NUOVA EN 795 / EN 16415 dovrebbe RIFIUTARSI di effettuare i test previsti
da una norma NON armonizzata....
attendiamo con ansia futuri chiarimenti. :smt030
buon lavoro
eziosavojni
Mi scuso con eziosav per il ritardo con cui riporto il riferimento alla GUUE che mi ha inviato via mail e che metto qua sotto a disposizione della community
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale
Cordiali saluti e grazie ancora per la collaborazione.
Mod
fatto !
ho inviato la pagina dell GUCE con indicati tutte le norme armonizzate
alla data del 13-3-2013
per quanto riguarda la EN 795 risulta armonizzata ( in parte e solo per gli ancoraggi classe B e E ) la vecchia norma del 2000 con modifica del 2001
da cui risulta che possono essere marcati CE solo gli ancoraggi B ed E
in quanto sono gli unici che rispondano alla Direttiva CEE 89/686
in quanto i DPI....
devono poter essere INDOSSATI o PORTATI CON SE' per proteggere la persona da rischi
ovvero devono essere mobili e di uso individuale
vedere DL 475
quindi per adesso la NUOVA norma EN 795/2012 e la EN 16415 NON
sono considerate norme armonizzate.
in teoria un laboratorio cui sia sottoposto un ancoraggio per la verifica di conformità
secondo la NUOVA EN 795 / EN 16415 dovrebbe RIFIUTARSI di effettuare i test previsti
da una norma NON armonizzata....
attendiamo con ansia futuri chiarimenti. :smt030
buon lavoro
eziosavojni
Mi scuso con eziosav per il ritardo con cui riporto il riferimento alla GUUE che mi ha inviato via mail e che metto qua sotto a disposizione della community
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale
Cordiali saluti e grazie ancora per la collaborazione.
Mod
la vita è fragile te ne accorgerai dopo