Salve a tutti,
sono da poco diventato nuovo membro del forum.
Un cliente mi chiede se un un suo lavoratore in possesso di attestato di idoneità soccorritore volontario di livello avanzato (ai sensi della Legge Regionale della Regione Toscana del 22/05/2001 n. 25) può essere nominato nella squadra di primo soccorso senza sottoporsi alla formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
Il lavoratore ha conseguito l'attestato in un'associazione di volontariato (trasporto in ambulanza) ed il corso seguito ha avuto una durata di ben 95 ore (teoria, pratica e tirocinio) e comprende anche le nozioni per il primo soccorso.
La domanda è: c'è qualche norma, legge, circolare, etc in cui si evince che un corso del genere possa essere equiparabile al corso per addetto al primo soccorso previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03?
Voi cosa ne pensate?
Vi ringrazio anticipatamente.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Formazione addetti primo soccorso
Ciao
c'è stata una risposta ad un interpello, e più precisamente l’interpello n. 2/2012 (risposta del 15 novembre 2012), di cui ti riporto una parte del testo:
L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso “può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti”.
ciao
c'è stata una risposta ad un interpello, e più precisamente l’interpello n. 2/2012 (risposta del 15 novembre 2012), di cui ti riporto una parte del testo:
L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso “può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti”.
ciao