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art. 90 c. 5: dubbio....

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Caino75
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Iscritto il: 25 mag 2008 17:29

Scusate, ma parlando con un paio di colleghi è sorto un dubbio sul comma in oggetto.
Lo cito per completezza:

5.  La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui,  dopo  l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori
o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.

e ora il comma 4
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori,  prima  dell'affidamento  dei lavori, designa il coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'articolo 98.

Sottolineo le parti che ci hanno fatto sorgere il dubbio che, leggendo alla lettera, sembrano dare ad intendere che in ogni caso, anche con un'unica impresa, ho bisogno di nominare il coordinatore, ossia affido i lavori ad un'impresa e gli stessi sono svolti da una sola impresa, magari la stessa dell'affidamento. Messa così sembrerebbe sempre necessario il coordinatore.
Dato che mi è nota l'interpretazione corrente per la quale il comma si riferisce invece alla nomina in corso d'opera del CSE, avrei bisogno di capire se da qualche parte questa cosa è stata ufficialmente chiarita o meno

Vi ringrazio anticipatamente
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igno_ranza
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Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

Mi sa che dovete aggiornare la versione dell'81 in vostro possesso  :smt008

4. Nei  cantieri  in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici,   anche   non   contemporanea,   il  committente  o  il responsabile  dei  lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il   coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 98.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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igno_ranza
Messaggi: 572
Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

E comunque, per il c.5, non hai un'unica impresa,ma due: un'affidataria (quella iniziale, che sarebbe stata anche esecutrice se non avesse appaltato) ed una (o più di una) esecutrice (diversa dall'affidataria iniziale).  Credo abbiano fatto questa distinzione per evidenziare due possibilità,la prima delle quali era al c.3 (parti subito con E>1).
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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