Scusate, ma parlando con un paio di colleghi è sorto un dubbio sul comma in oggetto.
Lo cito per completezza:
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
e ora il comma 4
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
Sottolineo le parti che ci hanno fatto sorgere il dubbio che, leggendo alla lettera, sembrano dare ad intendere che in ogni caso, anche con un'unica impresa, ho bisogno di nominare il coordinatore, ossia affido i lavori ad un'impresa e gli stessi sono svolti da una sola impresa, magari la stessa dell'affidamento. Messa così sembrerebbe sempre necessario il coordinatore.
Dato che mi è nota l'interpretazione corrente per la quale il comma si riferisce invece alla nomina in corso d'opera del CSE, avrei bisogno di capire se da qualche parte questa cosa è stata ufficialmente chiarita o meno
Vi ringrazio anticipatamente
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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art. 90 c. 5: dubbio....
- igno_ranza
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Mi sa che dovete aggiornare la versione dell'81 in vostro possesso :smt008
4. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
4. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
- igno_ranza
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- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
E comunque, per il c.5, non hai un'unica impresa,ma due: un'affidataria (quella iniziale, che sarebbe stata anche esecutrice se non avesse appaltato) ed una (o più di una) esecutrice (diversa dall'affidataria iniziale). Credo abbiano fatto questa distinzione per evidenziare due possibilità,la prima delle quali era al c.3 (parti subito con E>1).
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