Il Decreto Ministeriale del 27/07/2010: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq", riporta:
2.2 - UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
[...] Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
[...]
- carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m2.
Carico di incendio specifico. NON carico di incendio specifico di progetto. Vedere glossario del D.M. 9/3/2007.
Ma torna anche al punto 3.1, al 5.3.2, ecc.
Ora, dovrebbero essere tutti carichi di progetto. Non trovo però un appiglio in tal senso. Badate che c'è una differenza notevole tra i due.
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