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Negozi e carico di incendio

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weareblind
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Mi sono trovato una nota in un parere dei VV.F.
Il Decreto Ministeriale del 27/07/2010: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq", riporta:
2.2 - UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
[...] Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
[...]
- carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m2.

Carico di incendio specifico. NON carico di incendio specifico di progetto. Vedere glossario del D.M. 9/3/2007.
Ma torna anche al punto 3.1, al 5.3.2, ecc.
Ora, dovrebbero essere tutti carichi di progetto. Non trovo però un appiglio in tal senso. Badate che c'è una differenza notevole tra i due.
:smt102
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Terminus
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Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
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Perchè dici: "dovrebbero essere tutti carichi di progetto" ?

Come da definizione del DM 09/03/07 il CI specifico di progetto serve per la definizione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle costruzioni............ma il DM ti da già tali caratteristiche.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Esatto, volevo dire che andrei ad usare il "carico di incendio specifico di progetto" e non il "carico di progetto" e basta. Proprio perché il primo mi permette il calcolo della resistenza della struttura.
Ma il D.M. mi chiede sempre il "carico di progetto", anche per determinare la resistenza al fuoco. Il D.M. fornisce la resistenza richiesta in tutti i casi tranne uno (e io sono in quello - 3.1), in cui dice di calcolare. Però dice di calcolare con "carico di progetto" e non con "carico di incendio specifico di progetto".
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Terminus
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Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Se spieghi bene in quale situazione ti trovi, possiamo discuterne.
Leggendo il DM, io interpreto di dover considerare il CI specifico, senza le riduzioni, quindi non quello di progetto.

Vediamo bene il paragrafo 3.1:
5° capoverso
h<15m, S<1000mq, esistenti e misti, CIS<300MJ/mq = R/EI 30 in luogo dei 60-90 richiesti in tab. 1
considerando il CIS di progetto, la Tab.4 del DM 09/03/07 imporrebbe classe 20 (quindi la norma verticale è leggermente più stringente, ma questo è logico e comprensibile)

Nell'ultimo periodo del capoverso viene riportato "per le medesime attività , qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007"
e qui non mi sembra vi siano dubbi: se hai edificio isolato, allora segui il DM 09/03/07 e quindi andrai a valutare il CIS di progetto come da Tab.4.

6° capoverso
monopiano, isolate, CIS<100MJ/mq = R/EI 15 in luogo dei 30-45 di tab.1
considerando il CIS di progetto, la tab.4 del DM 09/03/07 imporrebbe classe 0 (anche in questo caso la norma verticale è più stringente).
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

In via generale, in tanti punti (7) del D.M. citato - e non solo nel paragrafo 3.1 - si cita calcolo del "carico di incendio specifico" e non "carico di incendio specifico di progetto". Diciamo che questo mi desta perplessità.
Le parole "specifico di progetto" non esistono in nessuna parte del decreto. Possibile?

In ogni caso, supermercato piccolino.
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’attività commerciale, poiché risulta che:
- l’altezza non è superiore a 15 m (solo piano terra);
- la superficie di vendita non è superiore a 1000 m2 (pari a 460 m2);
- il carico di incendio specifico non è superiore a 300 MJ/m2;
- è inserita in edificio esistente;
presenterà, poiché di tipo isolato, classe di resistenza al fuoco determinata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.
E allora il calcolo sarà "specifico di progetto".
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