Buongiorno a tutti
ditta che frantuma inerti.
sono stati effettuati i campionamenti sulla silice cristallina aerodispersa (quarzo). Il risultato è che il livello è al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento, quindi non paragonabile nemmeno al TLV (che so che non si usa nella valutazione dei cancerogeni), però...
che si fa adesso? Sicuramente viene comunque fatta la sorveglianza sanitaria, ma dobbiamo istituire o no il registro esposti?
Grazie mille
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
silice cristallina e registro esposti
Dipende da quanto è il limite di rivelabilità dello strumento...
Se non sbaglio abbiamo un TWA (ACGIH) di 0.025 mg/m3, ora se il limite di rivelabilità della tua analisi è 0.1 mg/m3, o anche 0.025mg/m3... allora è un problema perchè non puoi nemmeno garantire di stare sotto al limite di esposizione.
Se invece è inferiore, mi pare che dalla UNI 689:97 dica che nel caso il risultato analitico sia inferiore al LDR, per calcolare Ir sia consigliato utilizzare il valore di 1/2 del LDR, ma vado a memoria...
Se non sbaglio abbiamo un TWA (ACGIH) di 0.025 mg/m3, ora se il limite di rivelabilità della tua analisi è 0.1 mg/m3, o anche 0.025mg/m3... allora è un problema perchè non puoi nemmeno garantire di stare sotto al limite di esposizione.
Se invece è inferiore, mi pare che dalla UNI 689:97 dica che nel caso il risultato analitico sia inferiore al LDR, per calcolare Ir sia consigliato utilizzare il valore di 1/2 del LDR, ma vado a memoria...
Diciamo che puoi utilizzare la UNI 689:97 come riferimento per poter affermare che non vi è assolutamente esposizione ed evitare così il registro degli esposti, almeno io farei così. Ovviamente se non è possibile sostituire la sostanza e dopo aver ridotto il numero di esposti ed applicato tutte le misure obbligatorie.
Abbinando il tutto a Sorveglianza sanitaria e a procedure scritte per stoccaggio materie prime, produzione e smaltimento rifiuti e pulizia.
Tornando all'analisi dell'aria:
Il 50% di 0.0013 è 0.0065mg/m3 che è il valore che dovresti utilizzare per confronto TLV.
Tenendo buono il limite ACGIH di 0,025 mg/m3 che ho postato io (controlla però, ho il manuale del 2010), siamo ad un 26% del limite.
Sei sicura di non poter effettuare campionamenti di una durata maggiore così da abbassare ancora un po' quel LDR?
Comunque un'unica misura sicuramente non basta, io direi almeno 3 nelle condizioni peggiori.
Comunque, puoi far riferimento all'Appendice C dell' UNI 689:97 se:
a) la concentrazione media del turno (OEC) deve fornire una descrizione rappresentativa della situazione di esposizione professionale;
b) le condizioni operative nel posto di lavoro devono ripetersi regolarmente e nel lungo periodo le condizioni di esposizione non devono variare sensibilmente.
Ovviamente il mio è solo un parere, sul forum abbiamo L'ESPERTA in assoluto per quanto riguarda l'igiene del lavoro e molto altro, quindi anche io rimango in attesa di un intervento "in rosa" così che magari imparo qualcosa
![:smt004](./images/smilies/004.gif)
Abbinando il tutto a Sorveglianza sanitaria e a procedure scritte per stoccaggio materie prime, produzione e smaltimento rifiuti e pulizia.
Tornando all'analisi dell'aria:
Il 50% di 0.0013 è 0.0065mg/m3 che è il valore che dovresti utilizzare per confronto TLV.
Tenendo buono il limite ACGIH di 0,025 mg/m3 che ho postato io (controlla però, ho il manuale del 2010), siamo ad un 26% del limite.
Sei sicura di non poter effettuare campionamenti di una durata maggiore così da abbassare ancora un po' quel LDR?
Comunque un'unica misura sicuramente non basta, io direi almeno 3 nelle condizioni peggiori.
Comunque, puoi far riferimento all'Appendice C dell' UNI 689:97 se:
a) la concentrazione media del turno (OEC) deve fornire una descrizione rappresentativa della situazione di esposizione professionale;
b) le condizioni operative nel posto di lavoro devono ripetersi regolarmente e nel lungo periodo le condizioni di esposizione non devono variare sensibilmente.
Ovviamente il mio è solo un parere, sul forum abbiamo L'ESPERTA in assoluto per quanto riguarda l'igiene del lavoro e molto altro, quindi anche io rimango in attesa di un intervento "in rosa" così che magari imparo qualcosa
![:smt004](./images/smilies/004.gif)
Bouc, sfotti poco che non sono giornate giuste: reagisco, male.
Oh trenetta mia cara, aspetta un momento e ragiona: il registro degli esposti "quale" ?
Ma mica mi starai parlando di quello degli esposti a sostanze cancerogene, vero?!?
Di certo no, sicuramente tu stai parlando del vostro registro aziendale interno dove segnate i fatti dei monitoraggi "in generale"...
Perchè io sono certissima che tu sappia perfettamente che sia il dlg 155/2007 che l'attuale coso 81 all'art. 234 dice chiaramente che il concetto di sostanza cancerogena ivi previsto si applica a
Atteso che il reg. CE 1272/2008 ha soppiantato il d.lgs 52/97 e s.m.i, io ti sfido a trovare sull'uno più vecchio o anche in quello più nuovo dove mai c'è la classificazione della silice libera cristallina come "sostanza pericolosa". La SLC a livello planetario non ha alcun obbligo di etichetta, di nessun tipo di etichetta: nel reg CE come nel prevignte, non esistono proprio i numeri CAS dei tre tipi di quarzo.
... E mi ci gioco 1000 €, se tu nei hai di più anche 10.000, tanto io vinco.
Il "limite" di 25 microgrammi/mc è la soglia contemporaneamente massima e minima per dover pagare il premio silicosi all'inail, da un lato, ed aver diritto all'indennizzo se ti prende la silicosi dall'altro.
Oh trenetta mia cara, aspetta un momento e ragiona: il registro degli esposti "quale" ?
Ma mica mi starai parlando di quello degli esposti a sostanze cancerogene, vero?!?
Di certo no, sicuramente tu stai parlando del vostro registro aziendale interno dove segnate i fatti dei monitoraggi "in generale"...
Perchè io sono certissima che tu sappia perfettamente che sia il dlg 155/2007 che l'attuale coso 81 all'art. 234 dice chiaramente che il concetto di sostanza cancerogena ivi previsto si applica a
"una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dall’ALLEGATO XLII;"
Atteso che il reg. CE 1272/2008 ha soppiantato il d.lgs 52/97 e s.m.i, io ti sfido a trovare sull'uno più vecchio o anche in quello più nuovo dove mai c'è la classificazione della silice libera cristallina come "sostanza pericolosa". La SLC a livello planetario non ha alcun obbligo di etichetta, di nessun tipo di etichetta: nel reg CE come nel prevignte, non esistono proprio i numeri CAS dei tre tipi di quarzo.
... E mi ci gioco 1000 €, se tu nei hai di più anche 10.000, tanto io vinco.
Il "limite" di 25 microgrammi/mc è la soglia contemporaneamente massima e minima per dover pagare il premio silicosi all'inail, da un lato, ed aver diritto all'indennizzo se ti prende la silicosi dall'altro.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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