Allora:
intanto è una prescrizione.
L'art. violato è: dunque... vediamo...
Ti cito il verbale così capisci i miei dubbi:
ha violato l'art. 29 comma 1: 1. Il DL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il RSPP e il MC, nei casi di cui all’articolo 41.
poichè:
non ha valutato i rischi per gli apprendisti!
Sinceramente sono perplesso per più ragioni.
Nella prima pagina, prima della prescrizione, viene citato l'art. 28 comma 1
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
poi dice che ad un primo esame del DVR i rischi per gli appr. non sono stati trovati e che ad un esame più approfondito in ufficio, confermano che non ci sono.
La seconda pagina parte col titolo Prescrizione e prosegue come detto sopra.
Seguono un po' di cose come nei classici verbali della DPL, denuncia penale, ottemperanza, depenalizzazione, tempistica, ammissione al pagamento in misura ridotta, ecc. (come ho detto, niente scritti difensivi, audizioni o ricorsi... ma ora so perchè).
Osservo che:
l'art. 28.1, dove sono citate le tipologie contrattuali, parla della
valutazione e non del
documento di valutazione e non è sanzionato.
l'art. 28.2 parla dei contenuti del DVR, e riporta vari punti, singolamente sanzionabili (se proprio vogliamo credere alla mancanza dei suddetti rischi, suppongo che il punto di riferimento sarebbe il 28.2a).
In ogni caso, se il documento è incompleto per uno dei punti del 28.2, che non sono bazzecole (es. ometto le misure di prev e prot), la relativa sanzione è comunque più bassa di quella del 29.1.
Inoltre, laddove ho sentito parlare di tipologia contrattuale, le criticità erano riservate principalmente a contratti che portano il lavoratore a essere "spaesato" (isolamento da parte dei colleghi, precarietà, scarsa conoscenza dei luoghi) come interinali, a chiamata, occasionali.
Di più, l'apprendista parrucchiera fa le stesse identiche cose che fanno le sue colleghe, tranne che alcuni lavori più complessi che deve imparare e che quindi osserverà ERGO meno rischi.
Di più, per orientare l'apprendista c'è comunque un Tutor!
Ancora di più: le procedure STD non saranno esaustive, ma sicuramente riportano i rischi e le situazioni più comuni e se non è comune la presenza di apprendisti! Eppure non mi pare che la problematica sia presa in considerazione.
Concludo lo sfogo e chiedo venia: le mie valutazioni non sono sicuramente perfette ma dal 2009 (anno del 106 che ha inserito la frase incriminata), le hanno viste ASL, DPL e RLST centinaia di volte e questa è la prima volta che sollevano questo problema.
Invecchio: un tempo ero più sintetico
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