Buongiorno,
ho un quesito cui non riesco a dare risposta.Un'azienda deve spostare i suoi uffici in un altro edificio già adibito ad uffici (quindi senza cambio di destinazione d'uso) e senza necessità di fare opere edilizie (quindi nessuna pratica edilizia). I dipendenti sono circa 250 (quindi non è attività soggetta a CPI).
Nell'individuare il nuovo layout, mi chiedo vanno rispettate le prescrizioni del decreto 2006 (dove si parla solo di nuove costruzioni), in particolare quelle sull'affollamento?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Prevenzione incendi uffici esistenti
abbiamo di recente avuto uno scambio di opinioni con weareblind per lo stesso, identico dubbio.
E io credo di aver avuto ragione (ovviamente credo lui dica la stessa cosa della sua opinione)
In verità la norma parla di:
1) Edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione,
2) edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione,
3) edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali (interventi di ristrutturazione edilizia)
La 1 lasciamola da parte, perché parla di nuova costruzione e anche la 3 è chiara
La 2 è invece argomento di interesse, perché non specifica quale fosse la destinazione d'uso iniziale dei locali né cosa si intenda per nuova realizzazione.
La mia interpretazione è estensiva. Se nel locale si insedia un nuovo ufficio (indipendentemente se esso fosse già adibito ad ufficio o meno) e si superano i limiti dimensionali del DM (25 lavoratori), il DM si applica.
Ciò deriva dalla seguente constatazione. In prima analisi il DM ha cercato di non impattare oltre rispetto a quanto era previsto dalla previgente legislazione sugli uffici esistenti.
Ma cerca anche di determinare un punto zero: tutti quelli che realizzano un nuovo ufficio dall'entrata in vigore del DM 22 febbraio 2006 in poi, devono farci i conti.
Altrimenti vi sarebbe un vulnus nella norma.
Ipotizziamo un edificio con capacità tale da superare i 500 lavoratori (soglia esistente all'epoca) ma nel quale prima del 2006 fosse insediato un ufficio il cui titolare avesse dichiarato di non superare tale soglia. Secondo il DM 16/2/82 vigente all'epoca, il titolare non era soggetto a CPI. Inoltre, quando il DM 22 febbraio 2006 è entrato in vigore, siccome l'ufficio non era di nuova realizzazione, se non venivano fatti lavori di ristrutturazione, l'attuale titolare poteva evitare di confrontarsi con le sue prescrizioni.
Immaginiamo che oggi quella società se ne vada e ne subentri un'altra con 400 lavoratori (al di sopra dunque della soglia del DPR 151/2011). Se non si considerasse questo subentro come "nuova realizzazione" di un ufficio, praticamente si continuerebbe a non applicare il DM 22 febbraio 2006 e la pratica la dovrei fare ex DM 10 marzo 1998.
Dunque, se dovessi dare un consiglio ad ogni mio cliente, mi basterebbe dirgli: «guarda, ti conviene andare in un locale già destinato ad uffici, così non devi fare nulla».
Ma questa è la situazione nel 99% dei casi.
Il legislatore, a mio avviso, non ha voluto esplicitamente indicare quale fosse la vecchia destinazione d'uso per lasciare intendere che il punto 2 si applica in tutti i casi in cui si insedia un nuovo ufficio, sia che fossero adibiti già ad uffici, sia nel caso contrario.
Se infatti avesse scritto edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, avrebbe limitato la sola applicazione a questi, escludendo tutti i casi in cui la destinazione d'uso non fosse ad uso uffici, il che avrebbe generato un ulteriore, diverso vuoto normativo.
Non scrivendo nulla ha invece voluto contemplare tutti i casi (e se fai attenzione, infatti, in questo modo ogni situazione è contemplata senza buchi nel campo di applicazione).
Quindi secondo me tu devi applicare il DM 22 febbraio 2006 in tutte le sue parti applicabili
E io credo di aver avuto ragione (ovviamente credo lui dica la stessa cosa della sua opinione)
In verità la norma parla di:
1) Edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione,
2) edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione,
3) edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali (interventi di ristrutturazione edilizia)
La 1 lasciamola da parte, perché parla di nuova costruzione e anche la 3 è chiara
La 2 è invece argomento di interesse, perché non specifica quale fosse la destinazione d'uso iniziale dei locali né cosa si intenda per nuova realizzazione.
La mia interpretazione è estensiva. Se nel locale si insedia un nuovo ufficio (indipendentemente se esso fosse già adibito ad ufficio o meno) e si superano i limiti dimensionali del DM (25 lavoratori), il DM si applica.
Ciò deriva dalla seguente constatazione. In prima analisi il DM ha cercato di non impattare oltre rispetto a quanto era previsto dalla previgente legislazione sugli uffici esistenti.
Ma cerca anche di determinare un punto zero: tutti quelli che realizzano un nuovo ufficio dall'entrata in vigore del DM 22 febbraio 2006 in poi, devono farci i conti.
Altrimenti vi sarebbe un vulnus nella norma.
Ipotizziamo un edificio con capacità tale da superare i 500 lavoratori (soglia esistente all'epoca) ma nel quale prima del 2006 fosse insediato un ufficio il cui titolare avesse dichiarato di non superare tale soglia. Secondo il DM 16/2/82 vigente all'epoca, il titolare non era soggetto a CPI. Inoltre, quando il DM 22 febbraio 2006 è entrato in vigore, siccome l'ufficio non era di nuova realizzazione, se non venivano fatti lavori di ristrutturazione, l'attuale titolare poteva evitare di confrontarsi con le sue prescrizioni.
Immaginiamo che oggi quella società se ne vada e ne subentri un'altra con 400 lavoratori (al di sopra dunque della soglia del DPR 151/2011). Se non si considerasse questo subentro come "nuova realizzazione" di un ufficio, praticamente si continuerebbe a non applicare il DM 22 febbraio 2006 e la pratica la dovrei fare ex DM 10 marzo 1998.
Dunque, se dovessi dare un consiglio ad ogni mio cliente, mi basterebbe dirgli: «guarda, ti conviene andare in un locale già destinato ad uffici, così non devi fare nulla».
Ma questa è la situazione nel 99% dei casi.
Il legislatore, a mio avviso, non ha voluto esplicitamente indicare quale fosse la vecchia destinazione d'uso per lasciare intendere che il punto 2 si applica in tutti i casi in cui si insedia un nuovo ufficio, sia che fossero adibiti già ad uffici, sia nel caso contrario.
Se infatti avesse scritto edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, avrebbe limitato la sola applicazione a questi, escludendo tutti i casi in cui la destinazione d'uso non fosse ad uso uffici, il che avrebbe generato un ulteriore, diverso vuoto normativo.
Non scrivendo nulla ha invece voluto contemplare tutti i casi (e se fai attenzione, infatti, in questo modo ogni situazione è contemplata senza buchi nel campo di applicazione).
Quindi secondo me tu devi applicare il DM 22 febbraio 2006 in tutte le sue parti applicabili
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Non mi ricordo cosa ho detto ma di sicuro avevo ragione :smt044ursamaior ha scritto:abbiamo di recente avuto uno scambio di opinioni con weareblind per lo stesso, identico dubbio.
E io credo di aver avuto ragione (ovviamente credo lui dica la stessa cosa della sua opinione)
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Grazie mille per la risposta esauriente. .mi rimane un ultimo dubbio. L'affollamento pari a 0,1 persone/mq dovrà essere calcolato per singolo piano destinato ad uffici giusto?cioè io lo calcolero solo per i mq del mio piano in cui andrò ad insediare i nuovi uffici ( con relative persone) del committente?
Sì.
@ weare
Dai, ti ricordi? Era quel cliente che aveva ceduto in affitto parte dei suoi ambienti ad un altro soggetto lasciando però gli stessi mobili. E tu dicevi che se non cambiavano i mobili non era da intendersi ufficio di nuova realizzazione, mentre io insistevo sul fatto che nuovo ufficio significava nuova ragione sociale, ecc., ecc. (siamo andati avanti simpaticamente per quasi un'ora).
@ weare
Dai, ti ricordi? Era quel cliente che aveva ceduto in affitto parte dei suoi ambienti ad un altro soggetto lasciando però gli stessi mobili. E tu dicevi che se non cambiavano i mobili non era da intendersi ufficio di nuova realizzazione, mentre io insistevo sul fatto che nuovo ufficio significava nuova ragione sociale, ecc., ecc. (siamo andati avanti simpaticamente per quasi un'ora).
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
@ ursamaior
Si si ricordo. :smt006
Si si ricordo. :smt006
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Buongiorno, dopo un colloquio con un funzionario tecnico mi è stato chiarito che per uffici di nuova realizzazione si devono intendere quelli conseguenti ad un cambio di destinazione d'uso (come da Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. P694 /4122 sott. 66/A del 19 Giugno 2006). Ergo il decreto non si applica ad un'azienda che sposta i suoi uffici in un'edificio che ha già una destinazione d'uso uffici..