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Rischio biologico

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silqua
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Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
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nel dm 388 come contenuti dei corsi sia per modulo a sia per moduli b/c troviamo tra i vari punti:
- conoscere i rischi dell'attività svolta
poi gli addetti dovrebbero essere scelti tra persone adatte al ruolo per capacità umane, a prescindere dalla formazione che devono ricevere come addetti al ps.
durante i corsi, i medici formatori insistono sempre sulle manovre che "non si devono fare" perchè ci sarebbe il rischio di maggior danno all'infortunato; alcuni spingono il discorso fino a dire che l'addetto al pronto soccorso deve fare il meno possibile, solo essere bravo ad attivare i soccorsi professionali.
questo approccio limita i rischi di fare (accidentalmente) maggiore danno all'infortunato e anche di (per esempio) infettarsi con fluidi biologici ...
ma se una persona è in pericolo imminente di vita che faccio, non la tocco?
allora, al limite, che serve l'addetto al pronto soccorso?
dall'altra parte, ho qualche dubbio sulla liceità di "imporre" agli addetti al ps delle vaccinazioni per via del fatto che corrono un rischio biologico...
facendo una breve ricerca sul forum, ho trovato un post di mauro, che mi sembra pertinente
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... rrucchiere
silqua
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Casi
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Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

Alla fine ho risolto così:

ho attribuito agli addetti un rischio moderato (P=1, D=3), senza ricondurre ad uno specifico agente ma richiamando, in generale, tutte quelle schifezze (classificabili nei gruppi 2 e 3) in cui un addetto al primo soccorso di una scuola aperta a molti utenti potrebbe imbattersi (ho escluso la classe 4 perché... così dicono dalla regia, in Europa non ce n'è... )

Come DPI ho messo in elenco quanto già in dotazione alla squadra, secondo DM 388/03 (quindi guanti e visiera paraschizzi) suggerendo l'acquisto di mascherine monouso per RCP  :smt008  (tipo Pocket Mask - spero di non infrangere alcuna regola aurea nel citare un nome commerciale... )

Come altre misure di prevenzione e protezione ho semplicemente raccomando di effettuare corsi ed aggiornamenti previsti. E stop!

Avrò fatto bene....???? :smt017

Staremo a vedere....
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Casi
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Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

Pardon.....  Dimenticavo!

Grazie a tutti per le dritte!  :smt039  :smt050
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prady
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Iscritto il: 29 lug 2010 09:46
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Nofer ha scritto:e se mi dai il canzo di mettermi davanti al PC...
allora:
Umaga ha scritto:Nel documento si parla ad esempio di uffici, ma se è giusto il mio ragionamento, in tale attività non è presente un rischio biologico specifico determinato dall'attività lavorativa, ma se vogliamo un rischio di tipo generico che non va valutato nel Titolo X e che va gestito con il mantenimento dell'igiene dei luoghi di lavoro (Allegato IV). Giusto?
:smt023 perfettissimo, sappi  che ti amo quasi alla follia, per avere capito la differenza tra titolo II e con relativo All. IV e titolo X.
poi:
Grazie mille per il quesito e la risposta, che conferma quelle che erano le mie supposizioni in merito.
Mi sapreste dire però dove viene fatta formalmente questa distinzione fra rischio biologico "specifico" e "generico"?

Domanda numero due:
quindi ad esempio un ambulatorio veterinario anche solo con 1 dipendente non potrà mai usare le procedure standardizzate per il DVR?

Grazie ancora!
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prady
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prady ha scritto:
Domanda numero due:
quindi ad esempio un ambulatorio veterinario anche solo con 1 dipendente non potrà mai usare le procedure standardizzate per il DVR?
Chiedo scusa, ovviamente mi riferisco a questo interpello.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

prady ha scritto:...
1) Mi sapreste dire però dove viene fatta formalmente questa distinzione fra rischio biologico "specifico" e "generico"?

Domanda numero due:
quindi ad esempio un ambulatorio veterinario anche solo con 1 dipendente non potrà mai usare le procedure standardizzate per il DVR?

Grazie ancora!
1) Allegato XLIV riporta esempi (non tutti, esempi e basta) di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici, mentre quelle a rischio specifico sono tutte quelle in cui l'uso di agenti biologici è deliberato , ad es. produzione di antibiotici, di vaccini sintetici, di enzimi, laboratori microbiologici etc.; in merito a questi ultimi, i laboratori non microbiologici -cioè quelli dove non fai crescere apposta i batteri- sono al punto 5 dell'allegato XLIV


2) nel punto 5 di sopra, ci sono anche i veterinari, quindi va valutata l'esposizione al rischio rispetto alle mansioni assegnate all'unico dipendente ma anche in funzione del "lay-out aziendale".  
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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prady
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Nofer ha scritto: 1) Allegato XLIV riporta esempi (non tutti, esempi e basta) di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici, mentre quelle a rischio specifico sono tutte quelle in cui l'uso di agenti biologici è deliberato , ad es. produzione di antibiotici, di vaccini sintetici, di enzimi, laboratori microbiologici etc.; in merito a questi ultimi, i laboratori non microbiologici -cioè quelli dove non fai crescere apposta i batteri- sono al punto 5 dell'allegato XLIV 
Ok, quindi però mi sembra di capire che la differenza concettuale fra rischio biologico "specifico" o "generico" non sia esplicitata.
Lo dico perché come già citato sopra, l'esempio nella linea guida INAIL valutava il rischio biologico per tutte le attività oggetto dell'esempio, anche quelle che non presentano uso deliberato di microrganismi (es: ricevimento di pubblico). La cosa in linea di principio mi trova d'accordo, perché entriamo in contatto  ogni momento con microrganismi, ma ovviamente bisogna trovare una linea di demarcazione, anche perché il Titolo X si applica "attività lavorative  nelle  quali  vi  e'  rischio  di  esposizione  ad agenti biologici", presupponendo quindi che non ve ne siano.
Nofer ha scritto:
2) nel punto 5 di sopra, ci sono anche i veterinari, quindi va valutata l'esposizione al rischio rispetto alle mansioni assegnate all'unico dipendente ma anche in funzione del "lay-out aziendale".  
Che vada valutato lo so, il problema è che in base all'interpello che citavo sopra, qualsiasi veterinario per forza di cose non può usare le procedure standardizzate, come qualsiasi altra attività che comporta il "rischio biologico".
Allora mi vien da dire: florovivaisti, agricoltori, dentisti ecc. hanno un rischio biologico "specifico"? Perché anche loro allora non possono accedere alle procedure standardizzate. La lista di chi vi può far ricorso si riduce parecchio... :-)
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silqua
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ma usare le procedure standardizzate non vuol dire non valutare un rischio specifico.
immaginiamo un piccolo ufficio con dipendenti; seguirà le procedure standardizzate ma allegherà una valutazione della conformità delle postazioni a VDT, se il DDL lo ritiene utile per dimostrare di aver effettivamente eseguito la valutazione dei rischi.
le procedure standardizzate sono un aiuto per le piccole imprese (neanche obbligatorio, cioè una piccola impresa può anche fare il DVR senza seguirle, basta che i contenuti ci siano tutti).
cioè a me pare che il tuo problema sia solo formale ...
le procedure standardizzate sono il superamento della famigerata autocertificazione di una volta, perchè almeno seguendole il DDL è costretto a farsi delle domande e non scrive solamente "ho fatto la valutazione, tutto ok".
silqua
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silqua
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scusa prady
mi rendo conto che la tua domanda è un'altra, il mio cervello procede a scatti.
tra l'altro proprio ieri ho letto il tuo link dell'interpello ... ora sono andata a rileggerlo.
gli interpelli sono sempre di difficile lettura, con tutti i loro giri di parole e le doppie negazioni.
però in questo è chiaro quello che dici tu, cioè è affermato che dove c'è rischio chimico/biologico non si possono usare le procedure standardizzate.
per me non è ragionevole, cioè io mi comporterei usando le procedure standardizzate tranne che per il rischio specifico, cioè allegherei la valutazione del rischio specifico alle procedure standardizzate, quando il d.lgs. 81 mi consente di usarle.
questo interpello è strato incorporato nel dlgs 81?
silqua
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prady
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Che sappia io no. Comunque "Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono  criteri  interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza" (art. 12). Quindi è da valutare bene... ;-)
Sul fatto che non sia ragionevole concordo, ma il problema rimane, ed è del tutto pratico.
Ad un cliente dove tipicamente vi è un rischio biologico (es: veterinario) ma con 1 solo dipendente cosa offro?
La mia concorrenza per ignoranza farà un DVR standardizzato senza alcuna valutazione specifica (cosa che vedo fare spesso).
Io invece gli dico che deve fare tutte le valutazioni specifiche del caso, e in più un DVR standard, il tutto ad un prezzo doppio. Concorderai con me che è un problema. :-)
Poi rimane il dubbio sul definire dove c'è o meno un rischio per la salute derivante da agenti biologici, perché non avendo introdotto il concetto di soglia come nel rischio chimico (rischio "irrilevante" per la salute) né nel TU e né nella metodologia INAIL, come faccio io a discriminare quando c'è o quando non c'è? In qualsiasi attività, ancor più se a contatto con animali, grande o piccolo che sia il rischio biologico c'è sempre.
Rifacendomi quindi all'All. XLIV, unico riferimento che per lo meno esemplifica le attività che hanno potenzialmente tale rischio, tutti i veterinari dovrebbero fare un DVR standard.
Mi sembra strano...
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