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Lavori in quota

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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SIC1945
Messaggi: 1000
Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Cosa ne pensate di questi lavori fotografati stamane a Milano?
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eziosav
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Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

qual'è il problema ?

lavoro specifico
che richiede attrezzature specifiche
e addestramento specifico

art 116 DL /81-106

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti
requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il
sostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza.
È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il
lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli
spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al
sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente
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soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure
operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e
gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111,
commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata
e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI.

vedo due funi - per ogni operatore
una di lavoro una di sicurezza

immagino dotate di discensore EN 341  / dispositivo guidato EN 353.2

faticoso ma fattibile

buon lavoro

eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Sono adorabili. Amo i lavori in corda.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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SIC1945
Messaggi: 1000
Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Anche loro! Son quattro rumeni ben preparati.
Mi han chiesto di provare, ma ho rinunciato. Mi mancava l'elmetto!
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chrisbin
Messaggi: 15
Iscritto il: 16 lug 2012 15:32
Località: VI-VR-PD-RO

SIC1945 ha scritto:Mi han chiesto di provare, ma ho rinunciato. Mi mancava l'elmetto!
:smt005  :smt005  :smt005
Christian - Integrated Management System

Fare il giornalista è sempre meglio che lavorare (cit.)
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dreamer
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Iscritto il: 11 dic 2008 12:14

riesumo il topic, vorrei capire cosa ne pensate.

Sentenza 1 aprile 2014, n. 15028 Cassazione Penale, sez. IV

...L'interpretazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 sull'allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo, è da intendere con riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore e non può essere superata da qualsivoglia altra interpretazione che non tenga conto del dato letterale della norma...

1) per 'lavoro edilizio' posso collegarmi all'elenco di cui all'All.X dell'81?
2) se io alzo le mani, supero i 2mt; quindi se dovessi fare un 'lavoro edilizio' a quella quota (e non dovrei neanche alzarmi in punta di piedi - es. tolgo una fodera di legno o tiro giù un pezzo di ponteggio) dovrei considerarmi lavoratore in quota? pur non alzando il piede da terra?
3) prossimamente dovrò ipotizzare che questa sentenza verrà estesa a tutti i lavori, quindi usare che so un trabattello per sostituire una lampadina bruciata?

vorrei sapere cosa ne pensate o se ho inteso male io il senso della sentenza...

grazie!
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Giuliano
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Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Il DPR 164/1956 è stato abolito dal D.L.vo 81/2008. In particolare al posto dell'art. 16 di detto DPR oggi vige l'art. 107 del D.L.vo  che così recita: "1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il avoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.". Che mi pare non lasci dubbi.
Voler discutere oggi su una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge oggi abolita, mi sembra una perdita di tempo, :smt015
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dreamer
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Iscritto il: 11 dic 2008 12:14

dimenticavo i tempi della giustizia italiana. figura di emme - chiedo venia... :smt009  :smt009  :smt009
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