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CPI e sanzioni

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
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manfro
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mi rivolgo a voi in quanto decisamente scarso nelle meccaniche dell'antincednio ed in particolare al "mostro" weare.
Un mio nuovo cliente falegname ha appena ricevuto una visitina della ASL la quale fra le cento cose, ha richiesto in visione il CPI.
i miei dubbi sono questi:
1- può la ASL richiedere il CPI? e se non c'è (come in questo caso) quali sanzioni applica e in base a quali articoli di legge?
2- oltre per i 50 q.li di legna, per cos'altro potrebbe essere obbligatorio il CPI?
3- infine se si dichiara che non si supera la quantità indicata nell'elenco delle attività soggette a CPI, la ASL che fa controlla e si mette a pesare?

Grazie mille
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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weareblind
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Una disanima sul CPI e sulla sua mancanza la trovi qua.

http://www.network54.com/Forum/thread?f ... 1095251053

1) La ASL può nella maniera + assoluta chiederti il CPI; anzi è il loro mestiere (meno di un funzionario VV.F., chiaro, ma stessa categoria).
Nella domanda di Nulla Osta Attività Produttiva (NOAP), qui in Lombardia (secondo il regolamento locale di igiene), va allegato (e tale Nulla Osta passa anche x la ASL). Per altre info vedi link.

2) In moltisime falegnamerie, attività 91 (caldaia oltre le 100.000 kcal/h). Poi puoi avere ascensore o montacarichi (att. 95), depositi di vernici oltre i 500 litri (att. 12 o 15).

3) La ASL deve attenersi a quanto indicato dal titolare, sotto la sua responsabilità. Tuttavia, se manifestamente egli sta mentendo (un geniale cliente una volta ha messo x iscritto ai VVF che era sotto i 5.000 kg di plastica, all'atto del sopralluogo c'erano 2 capannoni deposito), l'UPG può procedere; non so onestamente come e a fare cosa (nel mio caso il VVF ha richiesto un nuovo calcolo del carico di incendio)

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Marzio
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Ad integrazione di quanto postato dall'ottimo Weare preciso che:

1) la mancanza di CPI in un'attività soggetta è punita sia ai sensi dell'art. 33 del DPR 547/55 (arresto fino a tre mesi, o ammenda da 258.23 a 1032.90 Euro) sia ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. q del D.Lgs. 626/94 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1549.40 a 4131.65 Euro), chiaramente nel caso l'attività possieda lavoratori dipendenti così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 626/94.
Inoltre l'art. 16 del DPR 577/82 recita: "Qualora dai controlli effettuati, venga... accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i Comandi provinciali dei VV.F. comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti".
In altre parole, l'ASL per la parte di prevenzione incendi di norma passa per competenza la palla ai VV.F. i quali a loro volta informano il comune che non esistono i presupposti per l'esercizio in sicurezza dell'attività. Il comune ricevuta la comunicazione, non può far altro che richiedere la sospensione dell'attività fino a che il livello di sicurezza sia ristabilito.

2) oltre alle attività già citate frequentemente sono presenti depositi di GPL (att. 3) e verniciatura (att. 21) a spruzzo o a velo. Di norma la caldaia (att. 91) é a griglia (mobile o fissa) ed è alimentata dal legno di scarto proveniente dal silos di stoccaggio. Quest'ultimo è opportuno soddisfi i requisiti fissati dalla circolare del ministero dell'interno n. 3479 del 26/09/89.

3) Come già detto, l'ASL di norma non ha compiti di prevenzione incendi e quindi passa la mano ai VV.F. competenti per territorio. Mi pare davvero difficile che in sede di sopralluogo come UPG, i VV.F. si fermino di fronte ad una dichiarazione del datore di lavoro palesemente falsa. Per le conseguenze vedi il punto 1).

Ciao

Marzio
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manfro
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volevo ringraziare sentitamente weare e marzio per l'aiuto.
spero di poter ricambiare.
Per quanto riguarda la "mia" falegnameria credo le vada a pennello una battuta tratta da "il marchese del grillo"nella scena in cui dovrebbe finire sotto la ghigliottina:
"...hai visto il sor marchese tutta la vita a fa gli scherzi e scherza scherza mo so c...i sui"

ciao
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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manfro
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gentilissimi amici, stavo pensando come poter "impattare" all'urto dei controlli per questo CPI che non c'è.
In realtà la falegnameria in passato (fino a un paio di settimane fa circa) non aveva mai avuto più di 50 q.li di legna.
Oggi invece la produzione è aumentata ed è presumibile che ci sia più legna del "limite" previsto.

Volevo sapere se cìè comunque un lasso di tempo in cui un'azienda non rischi multe pur rientrando nell'elenco delle attivià soggette, un pò come i famosi 180 giorni per la 277.
Grazie
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Marzio
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In realtà prima di esercire una qualsiasi attività soggetta a prevenzione incendi devi richiedere il parere PREVENTIVO da parte dei VV.F.

Fino a quando i VV.F. non si sono espressi (almeno sul progetto) l'attività non deve esercire. Una deroga è prevista nel caso in cui, a fronte del parere favorevole espresso dai VV.F., richiedi il sopralluogo per il rilascio del CPI e contestuamente dichiari l'inizio dell'attività.

Questo in teoria; in realtà moltissime attività eserciscono nelle more del CPI e, quando lo richiedono, l'attività è già posta in essere da tempo.

Io direi: presenta il progetto di prevenzione incendi al comando entro i termini di prescrizione dati dall'ASL. All'ASL presenterai l'attestazione che il progetto è stato presentato ai VV.F. e che si è in attesa di una loro risposta.

Ciao

Marzio
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weareblind
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Marzio ha ragione; quello che si chiede è un parere preventivo ed in quanto tale deve esservi prima di esercire l'attività.

In seguito all'approvazione del progetto si potrà richiedere sopralluogo ed effettuare contestualmente Dichiarazione di Inizio Attività (nelle more del sopralluogo per rilascio CPI essa E' il CPI).
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weareblind
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Era qualche giorno che ci pensavo.
In sintesi, la sanzione ex articoli del 547/1955 è da riferirsi alle due tabelle del DPR 689/1959, ma NON al DM 16/02/1982. Lo stesso era il riferimento per la sanzione penale introdotta dalla Legge 818/1984, che però, come si è detto, è stata ritenuta incostituzionale.

Ora, dovìè la differenza tra gli elenchi del DPR 689/1959 e del DM 16/02/1982? Al primo mancano LE ATTIVITA' CIVILI (scuole, ospedali, ecc.).
Per es. è già agli onori della cronaca un preside che NON ha subito sanzioni per scuola oltre 100 persone senza CPI perchè tale voce MANCA nel DPR 689/1959, che è l'unico sanzionato ad oggi, ai sensi degli artt. del DPR 547/1955 sopra citati.

E ecco il colpo di genio che riporto dalla rete (mi perdoni il mod. x la lunghezza, però ne val lapena).

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 28117 del 23 giugno 2004 (u.p.18 maggio 2004)  - Pres. Zumbo - Est. Grassi - P.M. (Diff.) Meloni - Ric. Scanagatta

"Sentenza a sorpresa della III Sezione Penale della Corte di Cassazione in merito alle attività lavorative da denunciare ai Vigili del Fuoco e soggette alle visite di prevenzione incendi.In premessa. L’obbligo per le aziende di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi è fissato dall’art. 1, primo comma, della Legge 7/12/1984 n. 818 denominata "Nulla Osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della Legge 4/3/82 n. 66 e Norme integrative dell'Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (G.U. n. 338 del 10/2/984).Tale articolo sancisce infatti che "i titolari delle attività indicate nel Decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 pubblicato nella G.U. del 9 Aprile 1982 n. 98, sono tenuti a richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi secondo le procedure di cui alla Legge 26 Luglio 1965 n. 966 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982 n. 577".Il Decreto del Ministro dell'Interno del 16/02/1982 denominato "Modificazioni del decreto ministeriale 27/09/1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi" (G. U. n. 98 del 09/4/1982) riporta l'elenco delle attività, dei locali, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose, i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visite di controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e per le stesse fissa anche la periodicità delle visite successive.La penalità  per chi, in qualità di titolare di una delle attività di cui al citato D.M. 16/02/1982, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi era prevista dall'art. 5 della stessa Legge n. 818/1984 ma in merito è da far comunque presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 dell'11/6/1990, pubblicata sulla G.U. n. 25 prima serie speciale del 20/6/1990, ha annullata tale sanzione dichiarando la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 1° comma, e 5, 1° comma, della Legge 7/12/1984 n. 818, motivando la decisione per aver individuato “la Legge i soggetti attivi del reato ed i destinatari dell'obbligo, la cui violazione è sanzionata penalmente, in una fonte di grado inferiore costituita da una atto amministrativo quale è un Decreto Ministeriale ".La Corte di Cassazione ha già avuto modo in più sentenze di prendere atto che “la norma di cui all’art. 5 della legge n. 818 è stata dichiarata incostituzionale” e di desumere che “il fatto ivi previsto non integra più reato” e la stessa in due altre proprie sentenze della III Sez. risalenti fra il 1999 ed il 2000 ha provveduto a colmare, per quanto riguarda la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, la lacuna venutasi a creare con la pronuncia della Corte Costituzionale ed ha ripescato quanto disposto dall’art. 36 del D.P.R. n. 547/1955 in merito al controllo dei Vigili del Fuoco per le attività pericolose ed il contenuto della Tabella A allegata al D.P.R. n. 689/1959 che si erano ritenuti ormai abrogati dalla legge n. 818/1984 emanata successivamente.In occasione di una recente sentenza (Cass. Sez. III n. 45064 del 24/11/2003) la Corte di Cassazione ha fatto una sorta di riepilogo  e di ricostruzione della normativa in argomento sostenendo che “Gli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 547/1955 sottopongono al controllo antincendio  le “aziende e lavorazioni”, determinate dal D.P.R. n. 689/1959, aventi specifiche caratteristiche. La materia in questione è stata successivamente toccata anche dalla legge n. 818/1984, che, introducendo il nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ha ampliato la categoria delle stesse, rinviando per l’individuazione di tali “attività” al DM 16 febbraio 1982. Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282/1990, per contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost.”.  La Corte di Cassazione concludeva quindi con affermazioni, che, in carenza di un intervento del legislatore successivo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha sancita la incostituzionalità dell'articolo contenente la sanzione per l'assenza del CPI, si potevano ritenere una sorta di indirizzo di riferimento per gli operatori di vigilanza. La stessa affermava che gli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955 sono ancora vigenti e “non sono stati toccati dalla successiva legge n. 818/1984 né dalle vicende alla stessa occorse” e che “sono tuttora ‘penalmente’ assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle ‘aziende e lavorazioni’ specificatamente indicate nelle tabelle ‘A’ e ‘B’ approvate con D.P.R. n. 689/1959; non lo sono invece, le ‘attività’ individuate con il DM 16 febbraio 1982”. Con la decisione relativa a questa sentenza viene fornito, invece, un indirizzo in senso contrario a quello appena indicato.Il caso preso in esame riguarda in particolare il titolare di una azienda agricola che, dichiarato colpevole del reato previsto dagli artt. 36 e 37 e 389, lettera h), D.P.R. 547/1955 per avere installato ed utilizzato, senza avere fatto preventiva denuncia al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, un impianto di distribuzione di carburanti per uso privato ed agricolo (kg 2.520 circa di gasolio per uso agricolo) ed un deposito di olio lubrificante (kg 4.450 circa) in quantità superiore alla soglia prevista nelle Tabelle A e B annesse al D.P.R. 26/5/1959 n. 689 ed in particolare nella tabella B alla voce n. 11, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione.La Sezione III a sorpresa ha accolto il ricorso presentato dall'imputato sostenendo che "il giudice di merito ha fatto riferimento al quantitativo di complessivi kg 500 previsto dal n. 11 della tabella A approvata con D.P.R. n. 689/1959, ma non ha tenuto conto del fatto che l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi è stato modificato ed aggiornato con successivi D.M. 27 settembre 1965 e D.M. 16 ottobre 1982, il quale ultimo, vigente all'epoca del fatto, al n. 15 include in esso solo i depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili, per uso industriale, artigianale, agricolo o privato, aventi capacità geometrica complessiva superiore a mc 25. La Sezione III ha concluso che " i quantitativi di olio combustibile e gasolio rinvenuti all'interno dell'azienda agricola dell'imputato, considerati sia singolarmente, che complessivamente, non raggiungevano la soglia dei mc 25, sicchè il fatto non riveste carattere di illecito penale". Considerati quindi gli indirizzi e gli orientamenti contrapposti della stessa III Sezione Penale della Corte di Cassazione appare assolutamente necessario un intervento legislativo di riordino della materia."

Siamo alla frutta...

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manfro
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di nuovo grazie per l'aiuto, volevo solo precisare a Marzio che non siamo ancora nel campo della prescrizione, bensì c'è una richiesta di documentazione, ovvero sia giovedi devo portare alla ASL questo CPI che non c'è.
Allora avevo pensato a questa dichiarazione del Datore di Lavoro, poi se non la bevono e fanno la prescrizione (con relativa sanzione) allora attuerò il tuo suggerimento.
Che dite, funzionerà?

(voglio precisare che questo "aggiramento" dell'ostacolo non fa parte del mio modo di lavorare, è semplicemente per prendere tempo ed evitare più sanzioni possibile, poi ci metteremo subito in riga).
Ciao a tutti e grazie
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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