Al punto 1.5.14.3 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81 è scritto:
“1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.”
E’ indicato all’interno del capitolo “1.5. Vie e uscite di emergenza” però mi pare si riferisca non solo alle finestre lungo le vie di fuga ma a tutti i locali.
Sbaglio ?
Grazie.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Altezza parapetto
- Hieronymus
- Messaggi: 69
- Iscritto il: 12 nov 2008 12:10
Anch'io la vedo alla stessa maniera.
Sto considerando quest'aspetto in relazione a degli uffici (edificio anni '70) che hanno finestre con davanzale a 90 cm. Il punto citato mi fa concludere che per una realtà del genere non sia necessario intervenire facendolo alzare al metro previsto per il "parapetto normale"
Sto considerando quest'aspetto in relazione a degli uffici (edificio anni '70) che hanno finestre con davanzale a 90 cm. Il punto citato mi fa concludere che per una realtà del genere non sia necessario intervenire facendolo alzare al metro previsto per il "parapetto normale"
In effetti, è quantomeno curioso che l'unico cenno alla deroga dal metro canonico sia un sottoparagrafo della sezione sulle vie di emergenza, quasi che le finestre possano essere considerate vie di emergenza (oddio, a ben vedere, più emergenza di "son costretto a usar le finestre" non ne vedo )
Non è però specificato "finestre lungo le vie di esodo", e condizione che non costituiscano rischio "in relazione al lavoro eseguito NEL LOCALE" mi fa propendere per una non proprio felice collocazione di una disposizione avente carattere generale, appellandosi al fatto che la volontà del legislatore appare chiara :smt017
(probabilmente stiam facendo tetratricotomia)
Non è però specificato "finestre lungo le vie di esodo", e condizione che non costituiscano rischio "in relazione al lavoro eseguito NEL LOCALE" mi fa propendere per una non proprio felice collocazione di una disposizione avente carattere generale, appellandosi al fatto che la volontà del legislatore appare chiara :smt017
(probabilmente stiam facendo tetratricotomia)
In effetti bisognerebbe entrare nella testa di chi ha scritto questa postilla !!.. anzi di chi l'ha ripresa...
Vado a ritroso e il tutto si riconduce all'art. 10 del 547 di buona memoria... "APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI" .. se lì, nel 1955, forse aveva un senso derogare sull'altezza dei davanzali... ora con l'81, si sarebbero potuti risparmiare il mero ricopiamento dell'art. 10 che per l'appunto è confluito negli ultimi tre punti del paragrafo "vie e uscite di emergenza" nel quale c'entra come i cavoli a merenda!!
non trovate?
buona giornata
Vado a ritroso e il tutto si riconduce all'art. 10 del 547 di buona memoria... "APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI" .. se lì, nel 1955, forse aveva un senso derogare sull'altezza dei davanzali... ora con l'81, si sarebbero potuti risparmiare il mero ricopiamento dell'art. 10 che per l'appunto è confluito negli ultimi tre punti del paragrafo "vie e uscite di emergenza" nel quale c'entra come i cavoli a merenda!!
non trovate?
buona giornata