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Capannoni e sismica

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

http://www.asl.bergamo.it/upload/asl_be ... _12794.pdf

Ora, io non posso esprimermi. Proprio no. Ho un nuovo (che so, 2007) capannone agibile perfettamente e...
Ma avete una vaga idea di cosa vuol dire per una azienda già in difficoltà una cosa del genere? Ma anche non in difficoltà.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Due anni fa, in altre vesti, avevo risposto così ad un quesito inoltrato ad un quotidiano.

Domanda
Premesso: - che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi anche relativamente a impianti e attrezzature, specie scaffalature su cui vengono posizionati i pallet all’interno del magazzino; - che per la valutazione dei rischi legati a impianti e attrezzature è da considerarsi anche il rischio sismico; - che tali impianti e attrezzature sono stati realizzati/installati prima che la località in cui è ubicato l’immobile fosse classificata come zona sismica, e pertanto progettati/installati senza che venissero considerate le forze sismiche, così come previsto dalla normativa vigente al momento della realizzazione/installazione; - che il datore di lavoro rileva detta circostanza e non può che valutare la presenza di un rischio sismico; si chiede se il datore di lavoro ha l’obbligo, al fine di ridurre il rischio, di eseguire lavori su impianti e attrezzature al fine di migliorarne le caratteristiche di resistenza al sisma e qualora non provvedesse quali sono le responsabilità

Risposta
La Legge n° 122 del  1/8/2012 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 6/6/2012 n° 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, ha stabilito che la certificazione di agibilità sismica deve essere acquisita  per  le  attività  produttive  svolte  in   edifici   che presentano anche delle  carenze  strutturali  relative alla  presenza di scaffalature non controventate  portanti  materiali pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.  Pertanto, il datore di lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute del personale operante all’interno dell’azienda deve provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adempimento, le sanzioni previste, sono quelle previste dall’art. 68 del D. Lgs. n° 81/2008. In caso di reato d’evento (grave infortunio, ecc.), le sanzioni sono quelle previste dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) aggravate dal mancato rispetto delle norme di prevenzione infortuni.

Questa legge, come appare chiaro, si applica nei territori indicati e non in tutta Italia.

Tutte le aziende che hanno fatto una valutazione dei rischi seria, hanno verificato le condizioni della struttura prefabbricata e previsto come pericolo anche il terremoto (così come l'incendio, le esplosioni, le alluvioni, ecc.).
E' chiaro che le strutture prefabbricate che ospitano luoghi di lavoro, sono state realizzate in conformità alla normativa antisismica vigente al momento della loro realizzazione...... perchè altrimenti non avrebbero avuto l'agibilità.
La rispondenza alle norme antisismiche vigenti costituisce di per sè una misura di prevenzione e protezione; aggiungendo a questa tutte le attività per gestire emergenze di questo tipo, lo standard di sicurezza raggiungibile è accettabile.

Cosa diversa è se la struttura prefabbricata che ospita un luogo di lavoro è fatiscente, non manutenta, con evidenti problemi di cedimenti, ecc..
Questa valutazione delle condizioni dell'ambiente di lavoro, però, doveva essere fatta dalla notte dei tempi e non certo con l'81 e dopo il sisma del 2012!

Ora, andare a imporre ad aziende che operano all'interno di una struttura prefabbricata conforme alle norme antisismiche esistenti al momento della loro costruzione nonché con la struttura stessa in ottime condizioni di manutenzione e priva di qualunque segnale di possibile cedimento (lesioni, ecc.), di adeguarsi alle più restrittive norme antisismiche sopravvenute al fine di garantire una maggiore sicurezza, a mio giudizio, non sta né in cielo e né in terra.
Può essere un consiglio ma non un obbligo.
Per imporre un adeguamento a tutte le aziende che opera in strutture prefabbricate in c.a., sarà necessario un provvedimento legislativo di ampia portata e non una lettera di una ASL di una regione.

Sono curioso di vedere cosa succederà quando faranno una prescrizione ad un'azienda ...........
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

La sensazione è che, a macchia di leopardo e in modo totalmente scollegato dalla realtà, alcuni enti istituzionali vogliano pararsi il didietro con provvedimenti inapplicabili, per un motivo o per l'altro, per poter dire a posteriori "io la legge l'avevo fatta".
Dopo i capannoni, cosa? Gli edifici civili?
A Milano modestamente ci saremmo quasi già arrivati: l'approvando nuovo Regolamento Edilizio vuole che siano sottoposti a verifica di idoneità statica tutti (tutti) gli edifici di oltre 50 anni, in "ogni loro parte".
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Il Fascicolo del Fabbricato ...... questo prevedeva.

Chi ha provato a imporlo per legge ..... è dovuto tornare indietro per la levata di scudi dei proprietari dei fabbricati (Regione Puglia, ad esempio).
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Il fascicolo dei fabbricati non mi preoccupa, verrà cassato come in altri casi.

La verifica di idoneità statica, che è cosa diversa e senza la quale "viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate" (!), mi pare una novità tutta meneghina.

Mica male anche l'articolo che segue:
"Qualora gli organi di vigilanza preposti, o il Comune, riscontrino il mancato adempimento degli obblighi di cui all’Art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i  posti a carico del committente delle opere si applica una penale da 5.000 a 50.000 euro."
Credo che sia pure illecito, chi vivrà vedrà.
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Segnalo che il Regolamento Edilizio del Comune di Milano è in vigore da un paio di giorni. Con le "peculiarità" evidenziate da Geppus.
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Geppus ha scritto:Mica male anche l'articolo che segue:
"Qualora gli organi di vigilanza preposti, o il Comune, riscontrino il mancato adempimento degli obblighi di cui all’Art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i  posti a carico del committente delle opere si applica una penale da 5.000 a 50.000 euro."
Però quel testo lì è stato un po' modificato, ora recita:

"3. Il committente delle opere autocertifica al Comune di avere acquisito per tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi operanti in cantiere il certificato camerale, la comunicazione antimafia dalle Prefetture qualora la relativa acquisizione sia prevista da apposito protocollo di legalità e i documenti attestanti la regolarità retributiva e contributiva.
6. L’inosservanza di quanto stabilito al precedente comma 3 è sanzionata con una penale pari a 5.000 euro per ogni violazione fino ad un massimo di 50.000 euro
."

Decisamente meglio di prima.
E faccio notare che l'eventuale RL non è menzionato.  :smt001
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