Consideriamo un basso fabbricato, copertura piana (altezza 2,50 mt) costituito da 10 box auto accessibili ciascuno dal cortile.
Sarebbero necessari lavori di manutenzione ordinaria:
- ripristino del frontalino di gronda (scrostamento di alcune porzioni di intonaco, riparazione con malte tipo Rasa e ripara di Mapei e tinteggiatura);
- impermeabilizzazione del canale di gronda;
- sostituzione di 3 pluviali.
L'importo dei lavori è ovviamente inferiore ai 100.000,00 euro
Chiedo gentilmente se è necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di quello in fase esecuzione.
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Manutenzione ordinaria e coordinamento sicurezza
La nomina dei Coordinatori non dipende dall'importo dei lavori, ma se i lavori verranno eseguiti da più di una impresa. Quelli che mi hai descritto li potrebbe fare anche da sola una impresa, quindi niente Coordinatori, ma se l'impresa subappalta anche una piccola parte dei lavori ad un'altra impresa, allora le imprese presenti in cantiere, anche non contemporaneamente, diventano due; allora occorre la presenza dei Coordinatori.
Integro solo un attimo il post di Giuliano perchè credo che il quesito riguardasse l'obbligo di nomina del CSP, ovviamente nell'ipotesi che siano previste due o più imprese.
Sotto i 100.000 euro e con manutenzione ordinaria il CSP non è richiesto, si nomina solo il CSE nei tempi previsti dal TU (e non da circolari ministeriali "riparatrici").
Sotto i 100.000 euro e con manutenzione ordinaria il CSP non è richiesto, si nomina solo il CSE nei tempi previsti dal TU (e non da circolari ministeriali "riparatrici").
Si geppus, ma ricordiamoci che il CSE nominato in questo modo deve comunque svolgere ogni compito che il CSp mancante avrebbe dovuto svolgere,
Quindi in sostanza il risultato non cambia, cambia solo che formalmente non esiste il CSP.
Quindi in sostanza il risultato non cambia, cambia solo che formalmente non esiste il CSP.
so di non sapere (Socrate)
Eccome se cambia.
Siccome i condomini non nominano il coordinatore fino all'ultimissimo momento (quando va bene), sapere quando - in che momento - si è obbligati a nominare un coordinatore, per il sanzionabile committente (cioè per l'amministratore) cambia molto.
Poi che la sostanza sia la stessa, siamo tutti d'accordo. Ma, nel caso prospettato e nell'ipotesi di due o più imprese, il CSP non è obbligatorio e quindi l'assemblea non lo deve (obbligo) nominare in fase di progettazione.
Siccome i condomini non nominano il coordinatore fino all'ultimissimo momento (quando va bene), sapere quando - in che momento - si è obbligati a nominare un coordinatore, per il sanzionabile committente (cioè per l'amministratore) cambia molto.
Poi che la sostanza sia la stessa, siamo tutti d'accordo. Ma, nel caso prospettato e nell'ipotesi di due o più imprese, il CSP non è obbligatorio e quindi l'assemblea non lo deve (obbligo) nominare in fase di progettazione.