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richiesta di sds per un rifiuto che va al recupero

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silqua
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Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
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buongiorno a tutti
è legalmente sensato che un impianto che accoglie un certo CER (per inciso: non pericoloso) per recuperarlo chieda al produttore del rifiuto la scheda di sicurezza in 16 punti come se fosse una materia prima / un prodotto chimico?
non chiede l'analisi chimica di caratterizzazione, ma proprio la sds.
se fosse una richiesta lecita, come fa un produttore di rifiuto a scriverne la sds? potrebbe non avere le competenze / la disponibilità di tutti i dati... un rifiuto infatti non è una creazione dell'ingegno come per esempio un prodotto detergente o un additivo dell'edilizia.
grazie a tutti
silqua
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SIC1945
Messaggi: 1000
Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Ti consiglierei di leggere la "Guida ai rifiuti ed alle sostanze recuperate" che trovi qui:
http://echa.europa.eu/documents/10162/1 ... red_it.pdf
Comunque, ai rifiuti NON si applica il REACH e quindi niente SDS; alle sostanze recuperate, sì.
Se invece parliamo di 81, allora può essere necessario fornire la SDS.
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silqua
Messaggi: 279
Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
Località: pavia

grazie sic

però come fa un produttore di un rifiuto a scrivere in modo veramente consapevole (per esempio) il punto 2 "composizione / informazione sugli ingredienti"?

facciamo l'esempio del gommista.
alle gomme che vanno al recupero il gommista deve allegare la sds?
ma come fa a sapere per bene la mescola, gli "ingredienti" dello pneumatico?
il pneumatico nuovo arriva con la sds quindi la sds dello pneumatico che va a recupero è la stessa?
ok, però ci sono sicuramente esempi in cui la traslazione della sds dal nuovo all'usato non vale, perchè il materiale che va a recupero durante la sua vita si è arricchito di qualche sostanza estranea - adesso non mi viene l'esempio.

pensavo che una volta che il recuperatore avesse il codice CER, e richiedesse a corredo (se vuole) le analisi di caratterizzazione per vedere se non gli stanno portando rifiuti anomali, automaticamente avrebbe risolto la raccolta delle info che gli servono per la gestione del proprio rischio chimico dlgs 81.
infatti, se un recuperatore ha una certa tecnologia di recupero, automaticamente:
- ha i limiti dell'impianto (per cui per esempio può dire: prendo il CER xxxx ma controllo che qualche furbone non me lo porti contaminato di yyy facendo l'analisi di caratterizzazione)
- avendo applicato la direttiva macchine per progettare e costruire l'impianto di recupero ha la valutazione dei rischi con i mezzi di controllo degli stessi (il recupero del trattamento del CER xxx sicuramente genera vapori di yyy che vado a captare con questo sistema etc)

ora vado a leggere le linee guida, grazie ancora!
silqua
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09


La SdS è "qualcosa" prevista per un prodotto nuovo che si immette in commercio, come è già stato fatto notare.
Ma non è che stiamo parlando di un qualche rottame metallico ex. Reg. CE 333/2011 e lui vuole le specifiche del materiale (CECA, AISI etc.) per farlo uscire come EoW ma senza darsi nemmeno la pena di farne la cernita e verifica? eccheccacchio... vuole che gli troviate anche l'acquirente, o a quello ci può pensare da sé?
Nofer
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Penelope
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Iscritto il: 26 set 2011 11:51

Aggiungo solamente che una SDS a norma dell'allegato II del REACH così come modificato dal Regolamento 453/2010 è legalmente richiesta per sostanze e miscele nei casi previsti dall'art. 31 del REACH.

Nessuna SDS può essere legalmente richiesta per gli articoli come definiti nell'art. 3 del REACH, anche se è facile trovare SDS in 16 punti predisposte dai fornitori anche per prodotti che sono in realtà articoli e non sostanze o miscele.

Suggerisco di leggere la guida dell'ECHA sugli articoli per distinguere quando un prodotto deve essere considerato un articolo e quando una miscela nei casi dubbi.

http://echa.europa.eu/documents/10162/1 ... les_it.pdf

Sulla gestione delle sostanze recuperate che rientrano a pieno titolo nel REACH sono meno preparata. Appena possibile mi documento consultando oltre la guida suggerita da SIC1945 anche le FAQ sul sito dell'ECHA.

Buona giornata.
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silqua
Messaggi: 279
Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
Località: pavia

intanto ringrazio moltissimo tutti.
andiamo a studiare.
mi spiace molto di non fare l'esempio preciso ma ho problemi di privacy da considerare perchè in quell'azienda siamo solo consulenti (e non per le problematiche di gestione dei rifiuti tra l'altro, solo per la sicurezza ...  per quello ci è stata girata una domanda in apparenza "di sicurezza", ma di fatto richiesta dal loro smaltitore di rifiuti per motivi dello smaltitore).
vi aggiorno asap!
silqua
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silqua
Messaggi: 279
Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
Località: pavia

la richiesta dello smaltitore ha a che fare con la nuova disciplina di classificazione dei rifiuti, come anche ai può leggere nelle news di questo forum
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... &&start=40
e in particolare c'è il nuovo regolamento europeo
REGOLAMENTO (UE) N.1357/2014 (18 dic 14) che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE
che entrerà in vigore il 1giu15.
non sono però ancora riuscita a capire se tutto ciò vuol dire:
il produttore del rifiuto deve fare la sds del rifiuto
ma forse è un falso problema (cioè nella sostanza il produttore del rifiuto deve classificare e etichettare il rifiuto fornendo tutte quelle informazioni che in pratica fanno parte di una sds a sedici punti di un prodotto chimico ...)
silqua
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