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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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obbligo PSC se l'unica impresa cessa l'attività?
Chiros. E' deboluccia. Chi subentra è nelle stesse condizioni di chi entra per la prima volta in cantiere: deve analizzare la situazione esistente, individuare i possibili rischi e cercare di neutralizzarli. Il CSE non ha nulla da coordinare perchè non ci sono possibili interferenze tra attività di imprese diverse da coordinare.
Chiros,
mi permetto di scherzare e ti faccio una domanda:
La storia dei "rischi lasciati dall'impresa A all'impresa B", dove l'hai sentita?
E' vero che in zona Roma, girano da tempo dei "docenti" fantasiosi..... ma non pensavo arrivassero a questo.
mi permetto di scherzare e ti faccio una domanda:
La storia dei "rischi lasciati dall'impresa A all'impresa B", dove l'hai sentita?
E' vero che in zona Roma, girano da tempo dei "docenti" fantasiosi..... ma non pensavo arrivassero a questo.
Allora mi spiego meglio.
Il decreto 81 recita :"Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori".
Nel comma 4 dell'art. 90 non sono presenti distinzioni particolari, men che meno connesse a fallimenti e cessazioni, per cui il comittente è sanzionabile se non nomina il coordinatore.
Mi sembra anche importante nominare un coordinatore. Sapete meglio di me che possono essere presenti mille rischi in un cantiere abbandonato da una impresa.
Nel cantiere sono rimasti ponteggi? In che stato si trovano? L'impresa uscente se li è portati via? L'impianto elettrico? La gru? ...
Che poi, come dice Giuliano, ogni impresa potrebbe valutare lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro autonomamente, non lo metto in dubbio. Però questo va in contrasto con il coso 81, che impone proprio ai coordinatori di valutare i rischi con riferimento all'area ed alla organizzazione di cantiere.
Con questo non voglio dire che sono d'accordo con la norma ma mi pare che la norma imponga la presenza del coordinatore.
Il tutto IMHO.
Il decreto 81 recita :"Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori".
Nel comma 4 dell'art. 90 non sono presenti distinzioni particolari, men che meno connesse a fallimenti e cessazioni, per cui il comittente è sanzionabile se non nomina il coordinatore.
Mi sembra anche importante nominare un coordinatore. Sapete meglio di me che possono essere presenti mille rischi in un cantiere abbandonato da una impresa.
Nel cantiere sono rimasti ponteggi? In che stato si trovano? L'impresa uscente se li è portati via? L'impianto elettrico? La gru? ...
Che poi, come dice Giuliano, ogni impresa potrebbe valutare lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro autonomamente, non lo metto in dubbio. Però questo va in contrasto con il coso 81, che impone proprio ai coordinatori di valutare i rischi con riferimento all'area ed alla organizzazione di cantiere.
Con questo non voglio dire che sono d'accordo con la norma ma mi pare che la norma imponga la presenza del coordinatore.
Il tutto IMHO.
chiros, con quanto scritto dalla norma son anche d'accordo con te..
ma sul subentro.. se tu acquisti un capannone con carroponte da vecchia società, non è che nomini un coordinatore per vedere i rischi che ci sono dentro.. quella è una valutazione che spetta a te come datore di lavoro prima ancora di firmare il contratto di appalto (e che ti impone il TU)
il TU chiaramente non può coprire tutte le casistiche, pertanto ci sono casi border-line, come questo. Secondo me, è consigliabile l'applicazione letterale della norma, che in quanto tale non è contestabile.
ma sul subentro.. se tu acquisti un capannone con carroponte da vecchia società, non è che nomini un coordinatore per vedere i rischi che ci sono dentro.. quella è una valutazione che spetta a te come datore di lavoro prima ancora di firmare il contratto di appalto (e che ti impone il TU)
il TU chiaramente non può coprire tutte le casistiche, pertanto ci sono casi border-line, come questo. Secondo me, è consigliabile l'applicazione letterale della norma, che in quanto tale non è contestabile.
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"