mi è chiaro nelle ipotesi di psc e di coord in prog, dove ci sono più imprese, mi è meno chiaro cosa computare ad una singola impresa visto che si parla di "interferenze". non devo fare psc e quindi non devo usare gli elementi dell'allegato xv, non ho duvri perchè non ho interferenze, ma devo inserire comunque i costi come da comma 5 dell'art.26
pur sapendo che ci sono casi in cui interferenze zero = costi zero, mi chiedo nel mio caso cosa potrei computare. usando l'allegato xv mi verrebbe da pensare al ponteggio di accesso e alle imbracature, per il resto sono semplici lavori di facciata.
qualcuno che consiglia? sul forum leggo solo di casi con più imprese per il calcolo dei costi o appalti pubblici
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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responsabilità unica impresa in cantiere
Pallino, credo che Geppus voglia dire che nell'ipotesi di DDL Committente, devi tener conto del comma 5 dell'art.26 per cui devi - a prescindere di PSC o DUVRI - valutare i costi della sicurezza (che possono essere anche zero se non esistono interferenze). Se invece si fosse trattato di solo "Committente" per opera cantieristica, l'art.26 non avrebbe avuto alcun senso, per cui in ipotesi di sola impresa senza PSC i costi della sicurezza non sono dovuti da nessuno.
Per i costi della sicurezza, devi valutare anche i rischi presenti nell'ambiente di lavoro del committente e trasferiti all'impresa quando questi non sono specifici della stessa. Per esempio, a mio modo di vedere, un rischio di caduta dall'alto che necessita di ponteggio, come nel tuo caso, rientra nell'ipotesi di generazione di un costo per la sicurezza per l'opera provvisionale, indipendentemente ce si sono o meno interposizioni spazio-temporali tra lavorazioni di diversi soggetti. Credo possa tornarti utile la Determinazione n.3 del 05 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: http://www.inail.it/internet/default/No ... ceholder_1
ove si legge che si considerano interferenze quelle "esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore" -> pericolo di caduta dall'alto (per esempio), per presenza di copertura, secondo me sempre che non si tratti di impresa specializzata che lavori esclusivamente nel settore dei lavori in altezza, per cui sarebbe da considerarsi senza alcun dubbio specifica della propria attività (di questo se ne potrebbe discutere a iosa a mio avviso).
Ancora, sui costi della sicurezza: Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 (vabbè...) inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
quindi -> caduta dall'alto -> apprestamenti -> costo sicurezza
Poi se c'è altro nel tuo lavoro non lo so.
Ho un caso per le mani praticamente quasi identico e così lo sto gestendo (o meglio così stanno gestendo gli omuncoli della mia cliente, sarebbe troppo lungo andare a spiegare perché io mi sia dissociato dal lavoro appaltato da loro...)
Per i costi della sicurezza, devi valutare anche i rischi presenti nell'ambiente di lavoro del committente e trasferiti all'impresa quando questi non sono specifici della stessa. Per esempio, a mio modo di vedere, un rischio di caduta dall'alto che necessita di ponteggio, come nel tuo caso, rientra nell'ipotesi di generazione di un costo per la sicurezza per l'opera provvisionale, indipendentemente ce si sono o meno interposizioni spazio-temporali tra lavorazioni di diversi soggetti. Credo possa tornarti utile la Determinazione n.3 del 05 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: http://www.inail.it/internet/default/No ... ceholder_1
ove si legge che si considerano interferenze quelle "esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore" -> pericolo di caduta dall'alto (per esempio), per presenza di copertura, secondo me sempre che non si tratti di impresa specializzata che lavori esclusivamente nel settore dei lavori in altezza, per cui sarebbe da considerarsi senza alcun dubbio specifica della propria attività (di questo se ne potrebbe discutere a iosa a mio avviso).
Ancora, sui costi della sicurezza: Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 (vabbè...) inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
quindi -> caduta dall'alto -> apprestamenti -> costo sicurezza
Poi se c'è altro nel tuo lavoro non lo so.
Ho un caso per le mani praticamente quasi identico e così lo sto gestendo (o meglio così stanno gestendo gli omuncoli della mia cliente, sarebbe troppo lungo andare a spiegare perché io mi sia dissociato dal lavoro appaltato da loro...)
"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.