Buongiorno a tutti, secondo voi un manovratore di paranco elettrico posto su binario in alto (la movimentazione avviene in basso mediante telecomando con cavo - no radiocomando), è un lavoratore con mansione a rischio nella cui sorveglianza sanitaria è obbligatorio l'accertamento di assenza di uso o dipendenza di sostanze stupefacenti:
Leggo all'Accordo Stato Regioni del 30 ott. 2007 la seguente dicitura ce non mi è chiara:
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
Non capisco se gli addetti agli apparecchi di sollevamento (quindi rientra anche il paranco che in questo caso specifico è per pesi superiori ai 200kg), rientrano o meno.
Che ne dite?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
paranco elettrico a catena e sorveglianza e stupefacenti
f) conducenti, conduttori, manovratori ... di apparecchi di sollevamento,
Direi si riferisca a tutti gli apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili, in tutte le tipologie e diversità,
o fissi, se muniti di radiocomando o cabina di manovra, in tutte le tipologie.
di conseguenza esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
Nel tuo caso credo che si parli di una monorotaia ( carrello-paranco che scorre su trave ).
Direi si riferisca a tutti gli apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili, in tutte le tipologie e diversità,
o fissi, se muniti di radiocomando o cabina di manovra, in tutte le tipologie.
di conseguenza esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
Nel tuo caso credo che si parli di una monorotaia ( carrello-paranco che scorre su trave ).
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
- x-alessandra
- Messaggi: 131
- Iscritto il: 10 giu 2009 10:06
Negli approfondimenti alla circolare regionale del 22/01/2009 della Regione Lombardia, ho trovato questa risposta al mio quesito:
Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri
ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri
apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e
confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le
monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro
permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il
campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare:
paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo
semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti
elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli
argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di
accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni
nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
Poiché il paranco in questione è fino a 2000 kg, il lavoratore che utilizza tale macchina non è soggetto alla sorveglianza sanitaria per l'assunzione e la dipendenza di sostanze stupefacenti.
Speriamo di aver interpretato bene :smt006
Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri
ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri
apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e
confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le
monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro
permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il
campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare:
paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo
semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti
elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli
argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di
accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni
nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
Poiché il paranco in questione è fino a 2000 kg, il lavoratore che utilizza tale macchina non è soggetto alla sorveglianza sanitaria per l'assunzione e la dipendenza di sostanze stupefacenti.
Speriamo di aver interpretato bene :smt006