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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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contiguità struttura ospedaliera con altre attività
Vi chiedo un aiuto in quanto non riesco a capire se, secondo le norme, un edificio che svolge attività ambulatoriale con superficie maggiore di 500mq inferiore a 1000 mq possa comunicare con altre attività, in particolare con ambienti destinati a civile abitazione. -nel caso inoltre in cui abbiamo una struttura con superficie inferiore a 500 mq?
"Intelligenti pauca "
norma alla mano, tra i 500 e i 1000 m2 il riferimento è il punto 24.1: l'attività deve costituire compartimento REI 30 (60 agli interrati), quindi può comunicare con semplice separazione REI con le altre attività (salvo che queste abbiano restrizioni a loro volta), tranne i depositi >60 m2 (che devono comunicare solo con le vie interne alla struttura, pt 26.1.2) e le aree di tipo F ai piani interrati (che vanno filtrate, punto 24.3).
sotto i 500 m2 (cioè in strutture non soggette ai controlli), la norma non pone prescrizioni, ma rimanda alla VDR (titolo IV capo I).
ci si può ispirare al nuovo DM 3 agosto 2015 (lo prevede il DM stesso all'art. 2 comma 4, eh, non è che ho fumato :smt033 ), al punto S.3.10: le prescrizioni se lette letteralmente, conducono a conclusioni più restrittive di quelle sopra esposte (comunicazioni ammesse solo se è provata la necessità funzionale, di norma filtri a prova di fumo), quindi direi che per star sicuri possiamo concludere che se una modalità di comunicazione è ammessa sopra i 500 m2, a maggior ragione lo è sotto, e se non è ammessa sopra i 500 m2, è cautelativo non ammetterla neanche sotto.
sotto i 500 m2 (cioè in strutture non soggette ai controlli), la norma non pone prescrizioni, ma rimanda alla VDR (titolo IV capo I).
ci si può ispirare al nuovo DM 3 agosto 2015 (lo prevede il DM stesso all'art. 2 comma 4, eh, non è che ho fumato :smt033 ), al punto S.3.10: le prescrizioni se lette letteralmente, conducono a conclusioni più restrittive di quelle sopra esposte (comunicazioni ammesse solo se è provata la necessità funzionale, di norma filtri a prova di fumo), quindi direi che per star sicuri possiamo concludere che se una modalità di comunicazione è ammessa sopra i 500 m2, a maggior ragione lo è sotto, e se non è ammessa sopra i 500 m2, è cautelativo non ammetterla neanche sotto.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
In realtà Ronin, il comma 4 fa sempre riferimento alle attività di cui al comma 1, tra le quali la 68 non è compresa.
Comunque sono dell'opinione che convenga applicare la RTO alle VDR anche delle altre attività non citate nel comma 1.
Comunque sono dell'opinione che convenga applicare la RTO alle VDR anche delle altre attività non citate nel comma 1.