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Etichettatura prodotto chimico

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Nofer
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Penelopina, sei stata chiara ed utile anche tu: anche se è "dura da mettere a fuoco" che una sostanza usata industrialmente per produrre come formulazione (=senza trasformazione chimica) medicinali o cremine cosmetiche o additivi alimentari possa essere "pericolosa per la salute" da pura ma addirittura benefica ma almeno presumibilmente innocua nelle condizioni di utilizzo finale, ma anche viceversa.

Questo secondo me è imputabile essenzialmente allo strettissimo abbinamento funzionale tra natura chimico-fisica di una sostanza e via di esposizione ad essa: io continuo imperterrita a ricordare come l'acqua purissima e potabilissima sia di fatto una sostanza letale per inalazione... Non a caso ha tanto successo tra i tecnici la teoria oggettivamente esilarante del diidrogeno monossido, in sigla DHMO,  ma potremmo parlare anche della tossina botulina, mortale per ingestione, e del suo uso cosmetico per attutire l'effetto estetico del ravvizzimento della cute :smt002, ma nulla ancora sappiamo sull'effetto inalatorio di essa.  

In ogni caso questo aspetto, del CLP come del REACH, a me porta due riflessioni: la prima, è che ci voleva il CLP e ci voleva a livello internazionale, la seconda è che solo trasportando dal rischio chimico professionale negli ambienti di lavoro al rischio chimico non professionale negli altri ambiti di vita potremo avviarci a quello che chiamiamo "sviluppo compatibile" che non abbiamo idea di cosa possa dirci domani perchè ad oggi ne sappiamo sempre ancora troppo poco.
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Umaga
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Buongiorno a tutti,
innanzi tutto vi ringrazio per il prezioso supporto.

Volevo inoltre informarvi sulla risposta del fornitore in merito alla classificazione del prodotto in questione contenente la sostanza con CAS 3622-84-2.

In breve il fornitore sostiene che pur non essendo tale sostanza classificata come pericolosa secondo CLP (come giustamente indicato da Nofer), la sostanza è stata registrata secondo il REACH come STOT 2 - H373 orale e dermico (come segnalato da SIC).
Tale classificazione è stata confermata dal loro esperto tossicologo e quindi il prodotto è stato classificato H373 a causa della presenza di una quantità >10% della sostanza con CAS 3622-84-2.

Quindi il fabbricante può classificare un prodotto come pericoloso anche se secondo il CLP non è classificato come tale?
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Penelope
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Il CLP definisce i criteri per la classificazione delle sostanze (e delle miscele) riportati nell'allegato I.
Nell'allegato VI è riportata la classificazione armonizzata per un certo numero di sostanze alla quale i fabbricanti/importatori/utilizzatori a valle devono obbligatoriamente attenersi.
Per le sostanze che non figurano in allegato VI (e sono tante!) deve essere effettuata una classificazione a norma del titolo II e secondo i criteri di cui all'allegato I a cura del fabbricante/importatore che è altresì obbligato ad effettuare  la notifica ai sensi del CLP all'inventario delle classificazioni e delle etichettature prima di immetterle sul mercato.
In conclusione una sostanza può essere classificata pericolosa anche se non figura in allegato VI ma soddisfa i criteri di classificazione di cui all'allegato I.
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SIC1945
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Più che d'accordo con Penelope.
Tranne che su un particolare dell'ultima riga: al posto di "può", metterei "deve".
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Umaga
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Grazie a Penelope e SIC per il prezioso aiuto!
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Nofer
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Umaga ha scritto:
In breve il fornitore sostiene che pur non essendo tale sostanza classificata come pericolosa secondo CLP (come giustamente indicato da Nofer), la sostanza è stata registrata secondo il REACH come STOT 2 - H373 orale e dermico (come segnalato da SIC).
Tale classificazione è stata confermata dal loro esperto tossicologo e quindi il prodotto è stato classificato H373 a causa della presenza di una quantità >10% della sostanza con CAS 3622-84-2.
fatte salve le indicazioni sia di penelope che di sic, di nuovo puntuali e precise, la mia posizione dopo avere consultato la scheda ECHA di quella sostanza è che sia stata inizialmente registrata perchè alcuni produttori l'avrvano classificata con quei vecchi R che hai indicato in origine, ma ribadisco che secondo me quel  codice H373 non è quello assegnato dalla ECHA/UE come ho già scritto.
Peraltro, c'è ben poco da essere "esperti tossicologi": o si hanno a disposizione i test per tossicità ad esposizione ripetuta come appunto previsto in Titolo II, oppure la (comunque prevalente) dimostrata tossicità sull'uomo che è provatamente solo per via ingestiva e solo su deteminati organi bersaglio dovrebbe essere indicata con altro Codice di pericolo, come da "conversione frasi R-> codici H" riportata in All. VII.
H373 infatti è la conversione ma convenzionale delle vecchie R48/20, R48/21 e R48/22 con classificazione attuale STOT RE 2.
Tuttavia, io insisto nel dire che se la sostanza con CAS 3622-84-2 è liquida (e ci credo perchè me lo dice la ECHA, mai vista in vita mia!) mentre il prodotto utilizzato è solido, polvere o granuli che sia fa poca differenza ripeto, questa etichettatura è a mio parere impropria perchè in contrasto con i criteri del paragrafo 1.2 (a seguire) della Parte 3 che è quella dove ci sono indicate le specifiche sostanze di cui a livello GHS si riconosce la pericolosità e che sono appunto "solo" quelle della Tabella 3.2 dove sto sulfamidico/plastificante non compare. Ma è proprio il fatto che la sostanza sia liquida mentra il prodotto miscela che la conterrebbe è solido a farmi dubitare che sia il codice H giusto e la classificazione (STOT RE 2) sia adatta, per poterla considerare come classificazione minima:  
Reg CE 1272/08, All. VI parte 1 ha scritto:1.2. Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3.1 derivanti dalla conversione delle classificazioni
di cui all’allegato i della direttiva 67/548/CEE
1.2.1. Classificazione minima
Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione
secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una
classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel
presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non si dà nessuna delle seguenti
condizioni:
— il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o altre informazioni di cui alla parte 1 dell’allegato I che
giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima.
Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità;
— la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell’allegato VII quando il
fabbricante o l'importatore conosce lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per
inalazione
. La classificazione stabilita in base all’allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la
classificazione minima indicata al presente allegato.
D'altronde, mi rendo conto che un importatore non se ne po' fregà de meno di mettersi a fare le varie prove, figurarsi poi di mettersi a cercare un DNEL, quando tutto sommato applicando alla sostanza o alla miscela una bella e comoda classificazione minima "da conversione" se l'è bella che cavata.
Sta cosa sarebbe invece tutto interesse dei produttori, ma teniamo presente che il REACH è esclusivamente UE, come normativa, e anche se magari ci dispiace ammetterlo comunque siamo fanalino di coda come potenzialità di mercato per talune multinazionali della chimica.
Il fatto è che io sia convinta che quello contenuto nei granuli sia in realtà un polimero o copolimero, e quindi che il discorso sia completamente diverso e certamente ben più complesso. Anche isocianati e polioli, entrambi liquidi, reagiscono a temperatura ambiente formando poliuretano solido, ma nel poliuretano - che è un copolimero "nuovo" quanto istantaneo - che non è pericoloso non c'è più traccia dei due componenti di base che invece, modestamente, a pericolosità se la cavano proprio bene. E la stessa cosa avviene per la produzione di ABS; ci si fanno i lego, con l'ABS o meglio con un particolare tipo di  ABS, ma si ottiene da 2 liquidi decisamente pericolosi (stirene e acrilonitrile) con il polibutadiene che è a sua volta polimero (solido, gommoso appunto) di un gas...
 
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SIC1945
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Nofer, perché insisti con il "solo quelle della Tabella 3.2 "?
In tabella ci sono SOLO le sostanze pericolose "armonizzate". Che sono solo una parte di quelle pericolose anche per il CLP.
Evidentemente la sostanza che stiamo studiando NON è armonizzata. Ma è comunque pericolosa.
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Nofer
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SIC1945 ha scritto:Nofer, perché insisti con il "solo quelle della Tabella 3.2 "?
In tabella ci sono SOLO le sostanze pericolose "armonizzate". Che sono solo una parte di quelle pericolose anche per il CLP.
Evidentemente la sostanza che stiamo studiando NON è armonizzata. Ma è comunque pericolosa.
sic, proprio in quest'ultimo post ho nettamente "superato" i limiti di tab. 3.2 !

Riprendendo lo spunto proprio da te e da penelope, ossia "rifacciamoci anche a quello che non è in tab 3.2", visto che non tutto appunto è in tab 3.2 il che comunque non esclude una certa pericolosità di un qualcosa, la mia perplessità specifica è che sto coso, dichiarato prima R48/21/22 e adesso presunto H373 per conversione, è LIQUIDO, mentre la miscela che lo contiene è SOLIDA .
E per un banale quanto ovvio ed evidente motivo fisico un solido miscelato con un liquido non è più un solido ma tutt'al più una sospensione, magari densa, ma non può essere in granuli, come ci dice Umaga nel suo primo post:
Umaga ha scritto:Buonasera a tutti,
un'azienda che seguo utilizza un prodotto (granuli di plastica) classificato sulla scheda di sicurezza come R48/21/22.
I sacchi da 25 kg che contengono il prodotto NON sono etichettati e sulla scheda di sicurezza è riportata la dicitura: "Etichettatura CE: esentato".
E' possibile che non sia necessario etichettare un prodotto classificato R48/21/22?
Ecco perchè io penso che il prodotto in uso sia un copolimero, e che come tale non contenga proprio più, del tutto, la sostanza non armonizzata e quindi sia esentato da etichettatura esattamente per quello che dice penelope sin dalla sua prima risposta, che pure ti copioincollo
penelope ha scritto: Regolamento CLP art. 23 e allegato I punto 1.3.4.: deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari.
I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri e quelle contenenti elastomeri, anche se classificati pericolosi secondo i criteri CLP, non richiedono un'etichetta conforme al CLP se non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l'ambiente acquatico nella forma in cui sono immessi sul mercato. Però è obbligatoria la SDS.
In sintesi: ritengo che l'importatore abbia erroneamente indicato tra i "componenti" quello che è invece il tenore stechiometricamente utilizzato nella reazione per l'originaria preparazione del co-polimero.
Ed è il motivo per cui ho portato gli esempi tanto del poliuretano che dell'ABS: un Kg di granuli di ABS per es. al 48% di stirene non contiene più nemmeno una molecola di stirene.
Mi sono spiegata meglio, adesso?
Nofer
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Umaga
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Grazie Nofer,
ti confermo che il prodotto è solido sotto forma di granuli. Quindi secondo te il prodotto in quanto tale non doveva essere classificato H373 (conversione della frase R48/21/22) poichè è un copolimero e quindi non contiene più la sostanza con CAS 3622-84-2.

Il prodotto è utilizzato all'interno di presse a iniezione per plastica che raggiungono una certa temperatura. Può essere che tale classificazione (H373) riguardi il prodotto durante la lavorazione a caldo?
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Nofer
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Umaga ha scritto:Grazie Nofer,
ti confermo che il prodotto è solido sotto forma di granuli. Quindi secondo te il prodotto in quanto tale non doveva essere classificato H373 (conversione della frase R48/21/22) poichè è un copolimero e quindi non contiene più la sostanza con CAS 3622-84-2.
prego!
E sì, è esattamente quello che penso, ma dire che l'ho pensato io scientificamente vale quanto il due di spade con briscola a coppe. A costo di farsi tradurre la domanda in cinese per farla comprendere al produttore, io contatterei appunto il produttore per avere conferma o smentita di questa ipotesi, oppure (più pragmaticamente) andrei a farmi fare una analisi del prodotto presso un qualche laboratorio di un istituto universitario di scienza dei materiali operante ed esperto nel campo dei polimeri, per verificare la presenza di  N-butylbenzenesulphonamide . Il tutto informando poi molto ufficialmente l'importatore.
Credo che sia un'analisi eseguibile in FTIR, normalmente utilizzati proprio per i controlli di qualità delle molecole organiche di sintesi, ma non ci giuro perché io non sono appunto sufficientmente esperta di quel tipo di ricerche
Umaga ha scritto:Il prodotto è utilizzato all'interno di presse a iniezione per plastica che raggiungono una certa temperatura. Può essere che tale classificazione (H373) riguardi il prodotto durante la lavorazione a caldo?
Decisamente no, per due motivi: 1) la classificazione si riferisce alla sostanza (o miscela) tal quale, la possibilità di prodotti di degradazione termica pericolosi sono indicati in SdS in altro punto ed in altro modo; 2) lo stampaggio ad iniezione di granuli plastici  provoca rammollimento degli elastomeri ma non la loro degradazione chimica, altrimenti una volta raffreddato il pezzo non tornerebbe rigido come invece deve essere. Apposta si usano.
Nofer
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